SOVRANO È CHI DECIDE SULLO STATO DI ECCEZIONE (I)

Appunti di Teologia Politica (IV)

«Auctoritas, non veritas facit legem» (T. Hobbes, Il Leviatano, 2 voll., Bari, Laterza, 1974, voI. I, cap. XXVI, p. 234).

“Ma riprendiamo la Legende della liquidazione della teologia politica. Ci troviamo di fronte alla leggenda della liquidazione di Schmitt, «pensatore nazista». Un modo comodo per non fare i conti con un pensiero scomodo. Un pensiero forte, sulla linea della grande tradizione del realismo politico, da Machiavelli a Hobbes, a Weber, una posizione oggi inaccettabile ai più, perché antiliberale, non democratica, non progressista, non umanitaria e quindi non borghese moderna. Del resto, viviamo in un tempo in cui la Storia si scrive sui giornali invece che sui libri. E allora dobbiamo riprendere una libertà di movimento del pensiero, dentro la dittatura dell’opinione maggioritaria, fuori dal coro del senso comune intellettuale di massa” (M. Tronti, Il nano e il manichino. La teologia come lingua della politica, Roma, Castelvecchi, 2015, pp. 18-19).

In un momento di crisi del pensiero “militante” e rivoluzionario, Tronti invita ad avere il coraggio di andare oltre il sentito dire dei social dove si acquistano facili specializzazioni in tuttologia. Di andare oltre le barricate che dividono il pensiero conservatore da quello progressista. A volte ci potrebbero essere delle sorprese comprendendo, oltre confine, che, probabilmente, la stessa idea di progresso può disvelarsi conservatrice, che la stessa borghesia ha storicamente adottato vesti di sinistra adattate allo scopo. Al di là della sussunzione delle pratiche “rivoluzionarie” addomesticate dell’attualità, ad esempio, storicamente la borghesia – quale classe vincente – si è vestita di rosso quando combatté la battaglia contro l’aristocrazia ed il clero ma tornò blu scuro quando dovette affrontare le richieste del proletariato. Non basta che tradizionalmente le mutue e le cooperative siano state uno strumento di resistenza in mano agli operai per fare di ogni cooperativa e di ogni mutua di per sé un dispositivo rivoluzionario. Quante finte cooperative operano nei nostri ospedali, nei nostri campi, fino alla Grande Distribuzione Organizzata dove uno dei più grandi gruppi italiani si chiama COOP e deriva direttamente dalla storia del movimento operaio?

Sarebbe un errore cadere in facili trabocchetti, ri-chiudersi in piccole riserve autoportanti. “Da un lato, l’idea che possa esistere uno spazio al di fuori della forma merce e dei rapporti di sfruttamento e accumulazione capitalistici. Dall’altro, ricavare da tale impossibilità la conclusione che tutte le merci e tutti i lavori sono uguali, rimanendo disarmati della capacità materiale di essere contro e non solo dentro. Invece, per usare termini marxiani, esistono differenze non solo nel valore di scambio ma anche nel valore d’uso – per il capitale e per il conflitto. Esistono ad esempio delle differenze tra i lavori per le possibilità di creare lotte, ed esistono delle differenze per le possibilità di arricchimento o al contrario impoverimento delle nostre capacità. E si può, senza alcuna illusione nelle distopiche utopie del «fuori mercato», tentare le difficoltose strade dell’impresa politica, cioè di reti di cooperazione che affrontino il problema del reddito e del controuso del lavoro nella consapevolezza di essere dentro i rapporti di produzione, mercificazione e sfruttamento capitalistici, e per provare lì dentro a costruire gli strumenti del contro. Si pone dunque per i compagni il problema non di rinunciare alla rottura, ma al contrario di organizzarla: di costruire cioè il rapporto tra lavoro e politica, di vivere il conflitto, di trasformarlo in motore di soggettivazione” (MACHINA, Che i morti seppelliscano i morti, url dell’articolo).

Lasciamo le lande desolate del presente e ritorniamo al pensiero teologico-politico di Carl Schmitt. Pensiero interno ad un secolo forte come il Novecento, in un periodo forte a cavallo tra l’esperienza nazionalsocialista e il dopoguerra.

“Nel corso di mezzo secolo l’Europa ha perduto il suo ruolo di centro della politica mondiale: è questo il periodo in cui sono apparsi i miei lavori scientifici. La detronizzazione dell’Europa ha significato anche uno scuotimento di concetti specifici che erano stati elaborati dalle nazioni europee, attraverso faticosi processi di pensiero. Rientrano, fra questi, concetti propri della scienza del diritto come Stato e sovranità, costituzione e legge, legalità e legittimità. Essi sono il prodotto di una lunga simbiosi del pensiero teologico, filosofico e giuridico; appartengono, come componente essenziale, al razionalismo occidentale, culminano in un Jus Publicum Europaeum elaborato sistematicamente, e vanno a fondo con esso” (Carl Schmitt, Le categorie del politico, Il Mulino, pp. 84-85).

Uno dei punti fondamentali che caratterizza la ricerca Schmittiana è la secolarizzazione dei concetti teologici trasformatisi con il tempo in concetti politico-giuridici (Teologia politica). Partendo dall’unicità divina che giustificava la monarchia terrena, fino ad arrivare alla convinzione dell’infallibilità di ogni potere sovrano, sia esso ecclesiale come statale.

“Non è il monoteismo che verifica il dispositivo, come non è il trinitarismo che lo falsifica. Non è al solo livello teorico che si inscrive la sua esistenza e sussistenza. È piuttosto il grado di intensità del politico che giustifica la necessità del teologico. Ci vuole la compresenza di due forti sovranità, di due blocchi di potenza, di due diverse e opposte concezioni del mondo e della vita, animate dal criterio dell’amico-nemico. La teologia politica non poteva entrare nella letteratura, cioè arrivare a coscienza, o ad autocoscienza, che nel grande Novecento, nell’età delle guerre civili europee e mondiali. Quando la Storia scende di livello, quando le alternative antagoniste si spengono, la teologia politica non ha più ragione di esistere. Allora emerge non l’impossibilità teologica, ma l’impraticabilità politica della teologia politica. È quanto accade oggi” (M. Tronti, Il nano e il manichino, Castelvecchi, p. 27).

Fondamentale la critica di Schmitt all’economicismo considerato un vezzo proprio del XIX secolo e legato al tecnicismo industrialista. In verità, secondo il nostro autore, le idee politico-giuridiche sono più legate alle convinzioni teologico-metafisiche. La borghesia vincente non poteva che adottare una metafisica deista, una teologia che non nega l’esistenza di Dio ma solo la sua lontananza dalle sorti del mondo. Questo modello celeste si riflette nel modello della monarchia costituzionale che seppellisce l’assolutismo. Occorre, certo, un Re che impersonifichi il potere e soprattutto contenga i moti vitalistici dei popolani, ma un Re che dipenda dal parlamento, un Re depotenziato, un Re che si accontenti di uno stipendio e di alcuni privilegi. Una finzione scenica. Una finzione al pari di quella democratica. La sovranità, ad un certo punto della storia, non ha bisogno più neanche di un addentellato teologico-metafisico. Al posto della legittimità che pone al governo un uomo o una stirpe per volere divino, si passa alla designazione del potere popolare: “La sovranità appartiene al popolo, che la esercita nelle forme e nei limiti della Costituzione” (Art. 1 della Costituzione Italiana).

L’intuizione di Carl Schmitt è quella di chiedersi, al di là del formalismo legale e normativo, chi sia veramente la persona, l’organismo, l’istituzione che incarna in ultima istanza il concetto di sovranità. Nel 1922 esce un libricino intitolato “Teologia politica. Quattro capitoli sulla dottrina della sovranità” che inizia proprio dalla definizione: “Sovrano è chi decide sullo stato di eccezione. Questa definizione può essere appropriata al concetto di sovranità, solo in quanto questo si assuma come concetto limite […] Il caso d’eccezione, il caso non descritto nell’ordinamento giuridico vigente, può al massimo essere indicato come caso di emergenza esterna, come pericolo per l’esistenza dello Stato o qualcosa di simile, ma non può essere descritto con riferimento alla situazione di fatto. Solo questo caso rende attuale la questione relativa al soggetto della sovranità, che è poi la questione della sovranità stessa. Non si può affermare con chiarezza incontrovertibile quando sussista un caso d’emergenza, né si può descrivere dal punto di vista del contenuto che cosa possa accadere quando realmente si tratta del caso estremo di emergenza e del suo superamento. Tanto il presupposto quanto il contenuto della competenza sono qui necessariamente illimitati. Anzi dal punto di vista dello Stato di diritto non sussiste qui nessuna competenza. La costituzione può al più indicare chi deve agire in un caso siffatto. Se quest’azione non è sottoposta a nessun controllo, se essa non è ripartita in qualche modo, secondo la prassi della costituzione dello Stato di diritto, fra diverse istanze che si controllano e si bilanciano a vicenda, allora diventa automaticamente chiaro chi è il sovrano. Egli decide tanto sul fatto se sussista il caso estremo di emergenza, quanto sul fatto di che cosa si debba fare per superarlo. Egli sta al di fuori dell’ordinamento giuridico normalmente vigente e tuttavia appartiene ad esso poiché a lui tocca la competenza di decidere se la costituzione in toto possa essere sospesa” (Carl Schmitt, Le categorie del politico, op, cit., pp. 84-85).

Siamo nel ’22, dicevamo, e da lì a poco sarebbe sorto un caso davvero eccezionale, il partito nazinalsocialista guidato dal suo capo, Hitler, che poi sarà insignito di poteri “mostruosi, consentendogli la totale eliminazione della costituzione e degli altri partiti politici. Questo processo fu valutato come del tutto legale sia all’interno dello Stato, da parte del popolo tedesco, che in campo internazionale, da parte dei governi stranieri. Tutto ciò costituì una riprova (Testfall) di ciò che io allora, nel 1932, ho cercato di portare ad un livello di consapevolezza sul piano del diritto costituzionale, parlando — nel 1932 durante la discussione intorno alla questione dell’ammissibilità costituzionale della nomina di Hitler a Cancelliere dell’Impero — di «ricompensa (Primie) politica al possesso legale della forza» e di «plusvalore politico per competenze giuridiche» (Carl Schmitt, Le categorie del politico, op. cit., pp. 84-85).

Quanto questa riflessione si attaglia all’attualità mondiale? L’esempio di scuola si basa su una situazione eccezionale, non prevedibile dalle norme dell’ordinamento giuridico ma che necessita di una decisione rapida ed efficace. Quale costituzione, quale ordinamento giuridico democratico avrebbe potuto prevedere l’eccezionalità della pandemia del Covid-19? Hitler, il Cancelliere dell’Impero tedesco, fu riconosciuto attore agente la sovranità tanto da poter decidere delle sorti della Costituzione federale con l’avallo del popolo e delle istituzioni internazionali. Diventò Führer “legalmente”.  Ecco perché Schmitt afferma che lo stato di eccezione è più interessante di tutto il resto, perché svela chi è il vero detentore della sovranità. Chi oggi in Italia, in Europa e nel Mondo possiede la sovranità? Il popolo sovrano com’è scritto nella Costituzione? Chi ha realmente deciso cosa fare nei confronti della pandemia, quando chiudere, quando, quanto e come limitare la libera circolazione, quali sport continuare a praticare e quali no, quali tipi di mascherine o vaccini siano utili e quali no. Chi sono i membri del comitato scientifico che prende tali decisioni? Sono stati eletti dal popolo? A quale corrente scientifica appartengono? Tutto ciò dimostra quanto di mitico sia contenuto nella democrazia che normalmente vuole aggettivarsi come “liberale” presupponendo il “popolare”. Tutto ciò mostra il vero volto della democrazia borghese sempre più tecnico-finanziaria.

La “coscienza moderna nasconde soltanto l’aggressività immanente nella sua concezione del tutto acritica del progresso dell’umanità. Il nuovo è oggi di gran lunga troppo pieno di sé: esso ritiene di non aver più bisogno di una legittimazione o di una copertura giuridica (Recht/ertigung). Si continua a parlare ancora di diritto e di legittimità solo a proposito di incriminazioni oppure di autorizzazioni giuridiche inerenti al futuro. Ciò che invece si intendeva prima con diritto si riferiva a decisioni, a normazioni, a precedenti o consuetudini relative al passato.[…] In una rivoluzione moderna invece vale ciò che già aveva osservato lo storico della Rivoluzione francese Auguste Mignet: «en temps de révolution tout ce qui est ancien est ennemi». Ciò significa la legittimità del nuovo in quanto tale, che non rispetta nulla e valorizza ogni cosa. Essa è propria di un progresso scatenato che produce direttamente ed in modo automatico, insieme a sé stesso, una sovrastruttura ideologica. Karl Marx poteva ancora ammettere che la sovrastruttura ideologica (in cui rientrano i concetti di diritto e di legalità) si sviluppa talora più lentamente della base economico-industriale. Il progresso odierno non ha più tanto tempo e pazienza. Esso rimanda al futuro e induce aspettative crescenti, che poi esso stesso supera con nuove aspettative sempre più grandi. Ma la sua aspettativa politica giunge alla fine stessa di tutto il ‘politico’. L’umanità è intesa come una società unitaria, sostanzialmente già pacificata; nemici non ve ne sono più; essi si trasformano in «partners» conflittuali (Konfliktspartners); al posto della politica mondiale deve instaurarsi una polizia mondiale”.

“Schmitt si è ormai immesso nella ricerca/ridefinizione, tardonovecentesca ma sempre rivoluzionario-conservatrice, del nomos della terra. La globalizzazione avanza, i grandi spazi, da politico-ideologici, si fanno economico-finanziari: ultimo stadio, supremo, di spoliticizzazione e neutralizzazione, a livello mondiale. La geopolitica si ritraduce in geoeconomia”  (M. Tronti, Il nano e il manichino, op. cit., p. 9).

Quel «plusvalore politico per competenze giuridiche» concesso a Hitler in possesso legale della forza oggi è concesso, si perdoni il paragone estremo, in maniera altrettanto unanime da parte del popolo, della Costituzione e delle istituzioni internazionali alla tecnica intesa come applicazione neutra della scienza. 

La redazione di Malanova

I precedenti contributi:

Appunti di Teologia Politica (I) – LA POLITICA COME PENSIERO SCORRETTO

Appunti di Teologia Politica (II) – SPAZZOLARE LA STORIA CONTROPELO

Appunti di Teologia Politica (III) – GLI ALBERI DEL BOSCO ANDARONO PER UNGERSI UN RE

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