di Sandra BERARDI*

contributo apparso su Intersezionale.com

Questa riflessione vuole essere un omaggio a Salvatore Ricciardi, militante ed ex prigioniero politico, recentemente scomparso, che ha lottato contro l’inutilità del carcere fino all’ultimo dei suoi giorni. “Chiamiamo comunismo la società senza galere” è il motto con cui Salvo riassumeva il marxismo, individuando nel carcere uno dei pilastri portanti del sistema capitalista.

La pratica della segregazione fisica delle persone come mezzo di espiazione di una condanna penale ha una storia abbastanza recente risalente alla prima metà dell’800. Fino ad allora la funzione e la struttura del “carcere” è variata a seconda delle necessità socio-politiche nei diversi momenti storici.

IL CONCETTO STESSO DI CARCERE ERA DIFFERENTE DAL CONCETTO DELLA CONDANNA PENALE (QUASI ESCLUSIVAMENTE PECUNIARIA O CORPORALE FINO ALLA SECONDA METÀ DEL ‘700).

Nel corso dei secoli la funzione del carcere è mutata: da luogo di custodia in attesa del verdetto di condanna, venne trasformato in luogo dove venivano eseguite le pene corporali. È con l’abolizione delle pene corporali che la privazione della libertà, da eseguire in strutture penitenziarie, diventa la pena a riparazione della trasgressione delle leggi penali.

L’uso della pena rappresenta da sempre il mezzo per cercare “di inculcare un sincero senso di rispetto per l’autorità nelle classi inferiori1. Il grado di severità e spettacolarizzazione delle pene è mutato di pari passo ai cambiamenti socio-politici grazie all’impulso dato dai movimenti di massa.

Con la rivoluzione industriale, ad esempio, grazie alla maggiore disponibilità di manodopera a basso costo, il ricorso al lavoro forzato dei detenuti nelle case lavoro va via via scomparendo2.

GLI SCOPI PRINCIPALI DELLE PENE E DEL CARCERE VANNO SEMPRE PIÙ A DEFINIRSI COME STRUMENTI DI DIFESA DELLA PROPRIETÀ PRIVATA E COME STRUMENTI DI CONTROLLO E DI STUDIO SU SPECIFICHE FASCE SOCIALI.

Di pari passo, nel corso dei secoli, la definizione dei reati è mutata mantenendo alcuni tratti comuni, i destinatari dell’azione penale: poveri, marginali, oppositori politici e soggetti sociali deboli rispetto agli estensori delle leggi penali (classe dominante).

Questo aspetto è assolutamente centrale per comprendere il carattere classista e razzista posto alla base delle pratiche punitive: dall’ammenda fino alla condanna a morte che sanciva, ed ancora oggi persiste, il diritto dei “sovrani” sui beni materiali e sulla vita dei “sudditi”.

D’altra parte, già nel basso medioevo, si iniziava a profilare la fabbrica penale che andrà a definirsi nei secoli a venire:

“la centralizzazione del potere, la consequenziale necessità di far percepire ai sudditi l’autorità dello stato e quella di trarre vantaggio economico dalle pene pecuniarie comminate nei confronti di coloro che violano la pacifica convivenza. Con lo spostamento della gestione del potere penale dalla comunità locale a un organismo centrale sempre più influente, la pena pecuniaria si era trasformata da una compensazione della parte offesa in un metodo per arricchire giudici e funzionari di giustizia riservato ai soli benestanti, mentre le pene corporali divengono la tipica sanzione da comminare nei confronti di coloro che non sono in grado di ottemperare a quell’obbligo”3.

Altro tratto costante nella gestione dei detenuti e nel tipo di pena da infliggere loro è dipeso dalla maggiore o minore disponibilità di manodopera a basso costo data da molteplici fattori: espansione dei mercati, salari elevati, epidemie, ecc..

NEI PERIODI DI SCARSA DISPONIBILITÀ NEL SISTEMA SANZIONATORIO SI INIZIANO A RITENERE LE PENE CORPORALI DISUMANE E SI FA AVANTI L’IDEA DI UNA “PENA UMANA” TESA ALLA REDENZIONE DEL CONDANNATO ANZICHÉ AL SUO ANNIENTAMENTO.

Gli istituti di condanna vengono trasformati in case di correzione dove addestrare il condannato al lavoro utile ai nuovi meccanismi di produzione. “..sarebbe stata una crudeltà economicamente insensata continuare ad annientare i delinquenti. La pena della privazione della libertà prende il posto delle pene corporali e capitali, l”umanità” sostituisce la crudeltà; dovunque erano luoghi di supplizio ora si costruiscono case di correzione”4.

Contemporaneamente il codice delle condotte “penalmente rilevanti” si allarga a dismisura andando a colpire soggetti sociali ben determinati: vagabondi, mendicanti, ladruncoli.

Lo sviluppo dell’istituzione penitenziaria passa attraverso fattori economico-sociali che poco hanno a che fare con la sicurezza sociale. Con la riforma luterana la povertà viene statuita come crimine da punire; contemporaneamente si arriva a “sostituire con il carcere gli altri tipi di punizione. Per molto tempo tuttavia non vi fu alcuna rigida classificazione e separazione delle varie categorie umane e giuridiche internate”5.

Le basi del carcere odierno vengono gettate in epoca illuminista. Epoca di profondi mutante sociali dove “Nessuno aveva ancora osato censurare apertamente le istituzioni della giustizia penale, ponendo in dubbio il diritto del sovrano di disporre della vita, del corpo e della libertà dei propri sudditi, in nome di un potere arbitrario e indiscutibile: in ciò risiedette la principale novità del pensiero di Beccaria”6.

«Parmi un assurdo che le leggi, che sono l’espressione della pubblica volontà, che detestano e puniscono l’omicidio, ne commettono uno esse medesime, e, per allontanare i cittadini dall’assassinio, ordinino un pubblico assassinio».Cesare Beccaria, Dei delitti e delle pene, 1764

1 WEISSER MICHAEL, “Criminalità e repressione nell’Europa moderna.”, op. cit., pag. 117
2 Il principio della less elegibility, formulato soprattutto dagli scrittori sociali inglesi del diciottesimo secolo, richiede che il livello di esistenza garantito dalle istituzioni carcerarie (o dalla assistenza) sia inferiore a quello della fascia sociale operaia più bassa, in modo che il lavoro peggio pagato sia comunque preferibile (eligible) alla condizione carceraria o all’assistenza, ciò al duplice scopo di costringere al lavoro e salvaguardare la deterrenza della pena”. (RUSCHE GEORG e OTTO KIRCHHEIMER, “Pena e struttura sociale”)
3 GARLAND DAVID “Pena e società moderna. Uno studio di teoria sociale.”, Il Saggiatore, Milano, 1999, pag. 137
4 RUSCHE GEORG, “Il mercato del lavoro e l’esecuzione della pena.”, op. cit. pag.531
5 MELOSSI DARIO e PAVARINI MASSIMO, “Carcere e fabbrica”, op. cit, pag. 55
6 TESSITORE GIOVANNI, “L’utopia penitenziale borbonica”, pag. 46

Seconda parte

Quasi lungo tutto il ‘700 le istituzioni penali mantennero le caratteristiche del periodo precedente mentre si cristallizzano la tortura quale mezzo per estorcere la confessione del delitto, e le esecuzioni delle condanne in pubblica piazza come monito dei potenti verso il resto della popolazione.

Al motto dei giuristi romani “meglio un delinquente impunito che un innocente condannato” venne sostituito il principio delle condanne esemplari, anche di innocenti, affinché il reo non si salvi. Il processo di industrializzazione, le numerose guerre e l’abbandono delle campagne recò con sé una rapida trasformazione della qualità e della quantità di “eccedenze” sociali che andarono a costituire la popolazione sottoposta a misure contenitive: “nacque un substrato umano di povertà, che si diffuse a livello di massa in ampie zone e si rivelò refrattario sia alle richieste del mercato del lavoro sia alla minaccia di sanzioni penali” 1).

Le case di correzione, che fino ad allora costituivano la risposta che la società dominante dell’epoca dava agli “indesiderabili” (poveri, pazzi, anziani, disabili, condannati) – oggi potremmo definirli gli antesignani destinatari dei cd “pacchetti sicurezza”- , cominciarono a rappresentare un problema in termini economici per le classi più agiate che, di fatto, ne sostenevano i costi.

Prese piede dunque l’idea che per tutte le persone abili al lavoro, e non pericolose, il lavoro in fabbrica avrebbe rappresentato un utile strumento di correzione e disciplinamento con in più il vantaggio di una disponibilità immediata di manodopera a basso costo per la categoria emergente degli industriali. In “Carcere e fabbrica”, Melossi e Pavarini ci ricordano che “Le condizioni di vita e di lavoro nella casa erano tali da far sì che nessuno, se non spinto da una necessità estrema, avrebbe accettato di farsi internare in essa” 2).

Far sì che il povero venisse addomesticato alla produzione in fabbrica a qualsiasi condizione, anche di massimo sfruttamento, era l’obiettivo reale perseguito dall’internamento forzato che si celava dietro il carattere punitivo della reclusione nelle case di correzione.

È esattamente qua che si innesta la necessità di rivedere e disciplinare il sistema penale mentre tra gli intellettuali si fece sempre più urgente la necessità di porre fine alle torture fisiche e ai supplizi che veniva inflitti ai condannati. “La protesta contro i supplizi la troviamo ovunque, nella seconda metà del secolo XVIII; proviene dai filosofi e dai teorici del diritto; da giuristi, uomini di legge, parlamentari” 3)

Si iniziò a distinguere il concetto di punizione del reato da quello di vendetta sul corpo del reo, a voler porre un freno al diritto/dovere del potere di punire e a mettere l’uomo e l’umanità della pena al centro dell’azione della giustizia criminale. Assistiamo dunque ad una intensa elaborazione teorica che mira ad armonizzare l’azione penale e repressiva al nuovo contesto sociale, economico e politico “In una parola, far sì che il potere di giudicare non dipendesse più dai molteplici privilegi, discontinui, contraddittori talvolta, della sovranità, ma dagli effetti, distribuiti con continuità, del potere pubblico” 4).

Cesare Beccaria elabora Dei delitti e delle pene, un saggio che mette in discussione la funzione della giustizia criminale e pone le basi per una pena che recuperi il reo lontano dagli orrori della pena capitale e dei supplizi inflitti al condannato.

D’altra parte siamo nel secolo della Rivoluzione francese dove la presa della Bastiglia e la liberazione dei prigionieri assunse un enorme valore simbolico eternato dal motto che i francesi vollero anteporre alla propria costituzione “libertà, uguaglianza e fratellanza”; valori che vennero posti a fondamento della Dichiarazione dei diritti dell’uomo e del cittadino approvata a distanza di poche settimane dalla presa della Bastiglia dall’assemblea costituente.

È sul finire del XVIII secolo che prende forma lo stato di diritto e una nuova concezione del diritto penale e della procedura penale nonostante le numerose problematiche che i riformatori si trovarono ad affrontare, prima fra tutte l’abolizione delle distinzioni di classe che impedivano l’estensione dell’azione penale in una ottica ugualitaria che stabilisse un principio di congruità tra il reato commesso e la quantità di pena da irrorare “Non v’era alcun criterio definito per fissare la durata della pena, perché non v’era un concetto adeguato del rapporto necessario tra il delitto e la pena, cosicché essa era talvolta assurdamente breve e molto più spesso assurdamente lunga, sempre che venisse in qualche modo indicata” 5).

E i pensatori dell’epoca erano concordi nell’individuare nel diritto penale uno dei campi privilegiati per l’azzeramento delle differenze sociali e poter assicurare a ciascuno ed ognuno una giustizia che si muovesse in uno Stato di diritto basato su leggi che regolassero la pacifica convivenza sociale, dove il potere legislativo fosse indipendente e in grado di irrorare una giusta pena tesa al recupero del reo e che non permettesse abusi nel suo esercizio.

Ma questo principio di uguaglianza resterà sulla carta anche nei secoli a venire: difatti, ancora oggi, nelle aule dei tribunali campeggia la scritta “la legge è uguale per tutti” smentita però nella sua traduzione pratica.

Note

1.WEISSER MICHAEL, “Criminalità e repressione nell’Europa moderna.”, op. cit., pag.97
2.MELOSSI DARIO e PAVARINI MASSIMO, “Carcere e fabbrica: alle origini del sistema penitenziario (XVI- XIX secolo)”, op. cit., pag. 63.
3.FOUCAULT MICHEL, “Sorvegliare e punire. Nascita della prigione”, op. cit., pag. 79
4.Ibidem, op. cit., pag. 89.
5.RUSCHE GEORG e OTTO KIRCHHEIMER, “Pena e struttura sociale”, op. cit., pag. 137
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104 thoughts on “COS’È IL CARCERE?

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