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	<title>CARCERE &amp; REPRESSIONE Archivi | MALANOVA</title>
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	<description>Solo cattive notizie per il Mondo di Sopra</description>
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	<title>CARCERE &amp; REPRESSIONE Archivi | MALANOVA</title>
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		<title>Luna Casarotti, Schiavi della Vendetta – Dossier 41bis &#8211; Ass. Yarahia</title>
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		<dc:creator><![CDATA[stam]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 09 Dec 2024 12:55:12 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[CARCERE E REPRESSIONE]]></category>
		<category><![CDATA[INCHIESTA]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>Presentiamo &#8220;Schiavi della Vendetta&#8221;, un dossier scaricabile gratuitamente su ergastolo ostativo, carcere e 41bis, scritto da Luna Casarotti dell&#8217;Associazione Yarahia che si occupa da decenni di tale tematica dentro e fuori dalle carceri. Il regime del 41-bis infligge una tortura silenziosa con effetti devastanti sia sul piano psicologico che fisico. Tra le conseguenze più gravi [&#8230;]</p>
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<p>Presentiamo &#8220;Schiavi della Vendetta&#8221;, un dossier scaricabile gratuitamente su ergastolo ostativo, carcere e 41bis, scritto da Luna Casarotti dell&#8217;Associazione Yarahia che si occupa da decenni di tale tematica dentro e fuori dalle carceri. </p>



<p>Il regime del 41-bis infligge una tortura silenziosa con effetti devastanti sia sul piano psicologico che fisico.</p>



<p>Tra le conseguenze più gravi vi sono i disturbi mentali, che colpiscono in particolare gli individui più vulnerabili, privandoli della dignità e della possibilità di interagire con l’esterno. Un esempio di questo deterioramento è rappresentato dalla sindrome di Ganser, un raro disturbo psichico che si manifesta con risposte a semplici domande che vengono definite “approssimative”. I detenuti che ne soffrono possono mostrare comportamenti incoerenti e soffrire di amnesie dissociative, aggravate dallo stress estremo e dalle condizioni inumane di detenzione. Ricerche scientifiche hanno confermato che la privazione sensoriale prolungata può dar luogo a disturbi cognitivi e psicotici, tra cui allucinazioni, paranoia e dissociazione. La carenza di stimoli esterni, come luce naturale e interazioni umane, compromette le normali funzioni cognitive. Ricercatori dell’American Journal of Public Health hanno documentato che l’isolamento prolungato può portare a depressione, ansia, istinti suicidari e, in casi gravi, disturbi psicotici come la psicosi carceraria.</p>



<p>Un riferimento significativo per comprendere la logica del regime del 41-bis è il Manuale Kubark, redatto dalla CIA negli anni Sessanta per definire e organizzare le varie tecniche di interrogatorio psicologico. Questo documento, considerato una guida operativa per ottenere informazioni da soggetti “resistenti”, descrive in dettaglio una serie di tecniche basate sull’isolamento sensoriale, la privazione delle necessità fondamentali e la manipolazione del prigioniero, al fine di disgregarne la stabilità mentale e indurlo a cooperare. Tra queste tecniche vi sono la privazione del sonno, l’uso del silenzio e dell’isolamento, il confinamento in spazi angusti, considerate particolarmente efficaci per abbattere la resistenza psicologica. L’obiettivo non è tanto quello di infliggere dolore fisico, quanto piuttosto destabilizzare il prigioniero, portandolo a una condizione di totale vulnera-bilità emotiva e mentale. Il detenuto, privato della possibilità di interagire con l’ambiente esterno, inizia a perdere il contatto con la realtà, a soffrire di allucinazioni, ansia e paranoia, riducendo la capacità di razionalizzare la propria volontà. Queste tecniche, pur non ricorrendo alla violenza fisica, vengono generalmente considerate una forma di tortura psicologica e possono produrre danni irreversibili alla salute mentale.</p>



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<figure class="wp-block-image size-full"><img decoding="async" src="https://www.malanova.info/wp-content/uploads/2024/12/schiavi_vendetta.png" alt="" class="wp-image-10830"/></figure>
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<p>ASSOCIAZIONE YARAHIA</p>
<p>Il regime del 41-bis, caratterizzato da severe misure di isolamento, si traduce in un costante e preoccupante esempio di abuso di potere all’interno del sistema penitenziario, disumanizzando i detenuti e riducendoli a meri strumenti da controllare. Questa modalità di detenzione, concepita per raccogliere informazioni e mantenere il predominio su prigionieri considerati pericolosi, infligge una tortura silenziosa con effetti devastanti sia sul piano psicologico che fisico.</p>
</div><div class="sdm_download_link"><span class="sdm_download_button"><a href="https://www.malanova.info/?sdm_process_download=1&#038;download_id=10831" class="sdm_download green" title="Luna Casarotti, Schiavi della Vendetta &#8211; Dossier 41bis" target="_self">Scarica ora!</a></span><span class="sdm_download_item_count"><span class="sdm_item_count_number">319</span><span class="sdm_item_count_string"> Download</span></span></div></div><div class="sdm_clear_float"></div></div>



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		<title>Il carcere: da sistema rieducativo a tortura istituzionalizzata</title>
		<link>https://www.malanova.info/2024/08/06/il-carcere-da-sistema-rieducativo-a-tortura-istituzionalizzata/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[stam]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 06 Aug 2024 10:41:53 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[CARCERE E REPRESSIONE]]></category>
		<category><![CDATA[MALANOVA]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>Un detenuto di 55 anni, di origine albanese, si è impiccato ieri sera presso nel carcere di Biella. Non è purtroppo un caso isolato, ma è il 64esimo detenuto suicida dall&#8217;inizio dell&#8217;anno. Sette suicidi si contano drammaticamente anche tra gli appartenenti al Corpo di polizia penitenziaria. Una situazione esplosiva. A parte la questione classista che [&#8230;]</p>
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<p></p>



<p>Un detenuto di 55 anni, di origine albanese, si è impiccato ieri sera presso nel carcere di Biella. Non è purtroppo un caso isolato, ma è il 64esimo detenuto suicida dall&#8217;inizio dell&#8217;anno. Sette suicidi si contano drammaticamente anche tra gli appartenenti al Corpo di polizia penitenziaria. Una situazione esplosiva.</p>



<p>A parte la questione classista che popola le patrie galere di poveri, migranti e persone con disturbi psichici, c’è la questione degli spazi, delle figure professionali insufficienti, dei programmi di rieducazione alla socialità e al lavoro.</p>



<p>Negli ultimi giorni si sono succedute diverse proteste nelle carceri italiane a causa proprio delle condizioni umanamente insostenibili viste anche le temperature elevatissime di questi mesi estivi.</p>



<p>Ad Udine il 31 Luglio alcuni detenuti hanno organizzato una&nbsp;<strong>rumorosa contestazione</strong>, con urla e oggetti battuti sulle sbarre. In un’ala del penitenziario è scoppiato un<strong>&nbsp;principio d’incendio</strong>. L’area è stata evacuata ed un detenuto è stato ricoverato in ospedale per aver inalato fumo. Stesso copione nel carcere del Bassone di Albate con quattro detenuti e tre agenti intossicati. Precedentemente l’11 luglio è stato il carcere di Trieste ad entrare in protesta, il 13 a Brissogne vicino Aosta e il 15 luglio a Torino; tanti i casi di rivolta su e giù per lo stivale.</p>



<p>Così, giovedì 8 agosto, dalle ore 12:00 alle ore 12:30, si terrà una battitura nelle carceri italiane e verrà replicata il 15 agosto alla stessa ora. L&#8217;importante iniziativa di protesta pacifica è organizzata dai detenuti di tutte le carceri e nasce dall&#8217;urgente necessità di denunciare le condizioni disumane e degradanti presenti nel sistema carcerario italiano.</p>



<p>Lo comunica l&#8217;associazione Yairaiha ETS ha già espresso pieno sostegno a questa iniziativa sottolineando la richiesta di solidarietà dei detenuti alle associazioni e ai singoli cittadini. Si spera che le tante organizzazioni sensibili al tema sostengano le proteste dei detenuti e amplifichino le loro richieste che poca eco hanno avuto sui canali informativi di massa.</p>



<p>Ancora più importante è fare eco alla voce di chi è privato della libertà perché proprio in questi giorni è passato al Senato ed avviato all’attenzione della Camera il decreto-legge 4 luglio 2024, n. 92, recante misure urgenti in materia penitenziaria, di giustizia civile e penale e di personale del Ministero della giustizia.</p>



<p>Come sintetizzato da il Dubbio: “<strong>Agli articoli 1, 2, 3 e 4</strong>&nbsp;si prevedono l’assunzione di 1.000 tra poliziotti e dirigenti penitenziari, lo scorrimento di graduatorie per vicecommissari e viceispettori e modifiche al reclutamento degli agenti. L’articolo 5 cambia la disciplina sulla liberazione anticipata, ma non come richiesto da Roberto Giachetti e Nessuno tocchi Caino nella loro proposta di legge, che avrebbe aumentato da 40 a 65 giorni lo sconto concesso per ogni semestre di pena.</p>



<p>Il testo prevede solo uno snellimento (teorico) delle procedure per l’ottenimento del beneficio: stabilisce che già nell’ordine di esecuzione siano conteggiate dal pm tutte le detrazioni previste dalla norma già vigente. […] <strong>L’articolo 6</strong>&nbsp;aumenta da 4 a 6 le telefonate mensili per i reclusi. Con&nbsp;<strong>l’articolo 7</strong>&nbsp;si escludono dai programmi di giustizia riparativa i detenuti al 41 bis.</p>



<p>All’articolo 8 si prevede l’istituzione di strutture residenziali idonee all’accoglienza e al reinserimento sociale di coloro che hanno i requisiti per accedere alle misure penali di comunità, ma che non sono in possesso di un domicilio idoneo e sono in condizioni socio- economiche tali da non poter provvedere al proprio sostentamento.&nbsp;<strong>Con l’articolo 9</strong>&nbsp;invece si introduce il nuovo reato di peculato per distrazione. <strong>L’articolo 10</strong> assicura, poi, l’effettività delle funzioni di impulso e coordinamento del procuratore nazionale Antimafia anche in relazione ai poteri di avocazione dei pg presso le Corti d’appello. Infine si differisce il termine per l’entrata in vigore del Tribunale per le persone, i minorenni e le famiglie, al fine di consentire l’adozione degli interventi necessari per l’effettiva operatività di questi uffici”.</p>



<p>Troppo poco per risolvere davvero la situazione insostenibile del nostro sistema carcerario che dalla sua natura riabilitante, così come pensata dalla Costituente, si è sempre più trasformato in un meccanismo meramente punitivo che in molti casi sfocia in vere e proprie forme di tortura fisica e psicologica.</p>
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		<title>NUMERI E STORIE DELLA TORTURA NELLE CARCERI ITALIANE</title>
		<link>https://www.malanova.info/2022/01/19/numeri-e-storie-della-tortura-nelle-carceri-italiane/</link>
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		<dc:creator><![CDATA[stam]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 19 Jan 2022 12:16:16 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[CARCERE E REPRESSIONE]]></category>
		<category><![CDATA[CARCERE & REPRESSIONE]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>di Sandra Berardi* Cos&#8217;è la tortura? Generalmente indica qualsiasi sevizia o atto di crudeltà finalizzata ad ottenere una confessione o altra dichiarazione utile; o anche fine a se stessa, per mera brutalità, o come forma legale di pena corporale; ma la tortura indica anche qualsiasi forma di coercizione, anche solo morale, avente gli stessi scopi. [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.malanova.info/2022/01/19/numeri-e-storie-della-tortura-nelle-carceri-italiane/">NUMERI E STORIE DELLA TORTURA NELLE CARCERI ITALIANE</a> proviene da <a href="https://www.malanova.info">MALANOVA</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[
<p>di Sandra Berardi*</p>



<p>Cos&#8217;è la tortura? Generalmente indica qualsiasi sevizia o atto di crudeltà finalizzata ad ottenere una confessione o altra dichiarazione utile; o anche fine a se stessa, per mera brutalità, o come forma legale di pena corporale; ma la tortura indica anche qualsiasi forma di coercizione, anche solo morale, avente gli stessi scopi.</p>



<p>Se fino a qualche secolo fa la tortura era contemplata tra gli strumenti legislativi dei singoli stati, sul finire del secolo scorso, nel 1987, venne messa definitivamente al bando, almeno negli intenti, attraverso la sottoscrizione della Convenzione contro la tortura e altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti.</p>



<p>In Italia l&#8217;introduzione del reato di tortura è avvenuto nel 2017, con ben 30 anni di ritardo dalla ratifica della Convenzione Onu. Oltre al tortuoso iter per l&#8217;introduzione di questo reato, le discrepanze tra le indicazioni della Convenzione e la legge n. 110/17, disciplinate agli artt. 613 bis e 613 ter del C.P., sono molteplici e, di fatto, rendono difficilmente dimostrabile il reato di tortura per come inteso nella Convezione.</p>



<p>Con l&#8217;art. 613 bis[1] il legislatore italiano si è ben guardato dall&#8217;inquadrare i destinatari dell&#8217;azione penale, ovvero i pubblici ufficiali, annacquando le disposizioni che specificamente ispirano la Convenzione contro la tortura, esplicitate inequivocabilmente all&#8217;art.1 della stessa: “<em>Ai fini della presente Convenzione, il termine &#8220;tortura&#8221; indica qualsiasi atto mediante il quale sono intenzionalmente inflitti ad una persona dolore o sofferenze forti, fisiche o mentali, al fine segnatamente di ottenere da essa o da una terza persona informazioni o confessioni, di punirla per un atto che essa o una terza persona ha commesso o è sospettata aver commesso, di intimorirla o di far pressione su di lei o di intimorire o di far pressione su una terza persona, o per qualsiasi altro motivo fondato su qualsiasi forma di discriminazione, qualora tale dolore o sofferenze siano inflitte da un agente della funzione pubblica o da ogni altra persona che agisca a titolo ufficiale, o su sua istigazione, o con il suo consenso espresso o tacito. Tale termine non si estende al dolore o alle sofferenze risultanti unicamente da sanzioni legittime, inerenti a tali sanzioni o da esse cagionate.</em>”</p>



<p>A ben vedere nella Convenzione non c&#8217;è distinzione tra tortura fisica e/o psichica comunque inflitta a chiunque, e per qualsiasi motivo, da parte del pubblico ufficiale mentre, in Italia, il danno psichico derivante da trattamenti vessatori inumani, degradanti e crudeli deve essere “verificabile”. Ergo, se i segni della tortura non sono visibili e verificabili, di fatto è, e sarà, molto difficile riuscire a dimostrare il danno subito. Inoltre, le condotte vessatorie, per potersi configurare il reato di tortura, devono essere reiterate. Come dire che un assassino non è poi tanto assassino se uccide una sola volta!</p>



<p>Il rischio che alcuni procedimenti in corso per violenze e torture nelle carceri italiane da parte di pubblici ufficiali ai danni di uno o più detenuti possano concludersi nei diversi gradi di giudizio con assoluzioni, o sanzioni irrisorie, è più che concreto. Ancor più alcuni casi, sebbene ampiamente documentati e da più parti denunciati, difficilmente rientreranno nel novero dei casi di tortura per come configurati dalla normativa vigente.</p>



<p>Ad oggi i procedimenti aperti per tortura, e le prime sentenze di condanna, sono relativamente pochi rispetto alle denunce fatte da detenuti, familiari, associazioni e alcuni garanti, e si riferiscono per lo più a casi di violenze fisiche balzate agli onori delle cronache come quelle riferite alle carceri di San Gimignano, Milano, Torino, Ferrara, Monza, Santa Maria Capua Vetere, Foggia, Modena, per citarne qualcuna. Ma molte storie di violenza che si consumano nelle sezioni delle carceri italiane, soprattutto psicologiche, non vengono neanche denunciate e, pertanto, sono destinate all&#8217;oblio.</p>



<p>Dei violenti pestaggi avvenuti nelle carceri di San Gimignano nel 2018 e in quello di Santa Maria Capua Vetere nel 2020, sono state diffuse le immagini riprese dalle telecamere dei circuiti interni di videosorveglianza; negli altri casi no: telecamere non funzionanti, danni improvvisi agli impianti oppure, come nel caso di Modena durante la strage del 9 marzo 2020, le telecamere “ufficialmente” sono andate distrutte durante le rivolte e pertanto, in assenza di “prove”, viene disposta l&#8217;archiviazione per 8 dei 9 morti di Modena.</p>



<p>In assenza di immagini utili a far comprendere la sistematicità della violenza fisica e psicologica che avviene nelle carceri, tocca ripescare nella memoria delle tante storie incrociate e denunciate in questi anni e ormai finite nei labirinti degli archivi ministeriali o della nostra memoria; tocca cercare nelle conferme di lettura alle email che la nostra associazione invia agli “enti preposti alla cura e alla tutela dei detenuti” che arrivano a mesi, a volte anni, di distanza; segno questo di mancanza assoluta di rispetto verso quella parte di umanità loro affidata.</p>



<p><strong>Voghera, 2016</strong></p>



<p>“Carmelo T. proveniva da un altro isolamento totale, quello del 41bis dove, probabilmente, avrà cominciato ad avere i primi sintomi di instabilità psichica. Poi altri 5 lunghissimi anni, dal 2011 al 2016, in cui ha vissuto in isolamento totale, affetto da gravissime patologie psichiche, in condizioni di assoluto degrado, senza assistenza sanitaria adeguata e senza incontrare anima viva al di fuori degli agenti e (forse) qualche medico, ma ne dubitiamo”.</p>



<p>La descrizione data di quest’uomo, e delle condizioni in cui era tenuto, lasciavano immaginare un uomo delle caverne: nudo, barba lunghissima, sporco, con gravi problemi psichici e privo di contatti umani. Chi ci avvisò ci mise anche in guardia: «attenti perché se vi mettete su questa storia vi tirerete addosso i servizi<em>»</em>. Con la massima discrezione abbiamo contattato il garante ed anche un parlamentare (Vittorio Ferraresi) perché questa storia doveva essere verificata e denunciata. (&#8230;)</p>



<p>Il parlamentare non intervenne, in compenso, probabilmente facendo qualche ricerca, mise la pulce nell’orecchio all’amministrazione penitenziaria permettendogli di “correre ai ripari” onde evitare che le condizioni di C.T. venissero riscontrate oggettivamente da qualche altro parlamentare o dal garante stesso. Il garante invece, per come si evince anche dalla relazione, è arrivato “tardi”, C.T. era stato trasferito, guarda caso il giorno prima, per “osservazione psichiatrica, fino a miglioramento del quadro clinico” presso il Lorusso-Cutugno di Torino.</p>



<p>Detenuto C.T. trasferito e cartella clinica penitenziaria magicamente cancellata dal personale di Voghera il giorno stesso del trasferimento, quasi a voler cancellare ogni traccia della sua permanenza. Inoltre, l’autorità del garante è stata completamente ignorata, quasi Voghera avesse un regolamento e delle norme a sé rispetto al resto del territorio italiano.</p>



<p><strong>Rebibbia, 2018</strong></p>



<p>“Il sig. B. ha tre tumori in testa e diverse altre patologie (pancreatite, riversamento pleurico, infarto intestinale, epatite b) ha subito ben 19 interventi chirurgici ed è in attesa di subirne altri 4. Da 15 anni è detenuto ininterrottamente in 41bis; il magistrato di sorveglianza, a seguito di perizia del CTU, ha dichiarato l&#8217;incompatibilità carceraria ma non viene scarcerato&#8230;”</p>



<p><strong>San Gimignano, 2018</strong></p>



<p>“Ci hanno fatto assistere a un vero e proprio pestaggio”, <a href="http://www.ristretti.org/index.php?option=com_content&amp;view=article&amp;id=74990:san-gimignano-si-pestato-detenuto-con-problemi-psichici&amp;catid=220:le-notizie-di-ristretti&amp;Itemid=1">racconta</a> in una lettera, “il detenuto veniva spostato da un’estremità dalla sezione all’altra a <strong>c</strong>alci e pugni, cioè intendo che non è che hanno provato magari con un piccolo atto di forza magari con qualche spintone visto che il detenuto psicologicamente e fisicamente non stava affatto bene, peserà intorno ai 45 chilogrammi”.</p>



<p>Nella richiesta di custodia cautelare, invece, abbiamo la descrizione e la trascrizione delle riprese audio-video confluite nel dispositivo:</p>



<p>«- gettando il detenuto a terra, circondandolo e colpendolo, da parte di tutti i presenti, con calci e pugni;</p>



<p>&#8211; minacciando ed ingiuriando l’A., che gemeva e gridava per la violenza che stava ricevendo, ed ingiuriandolo con frasi del seguente tenore: “Figlio di puttana!”, “Perché non te ne torni al tuo paese!”; “Non ti muovere o ti strangolo!” “Ti ammazzo!” e al tempo stesso urlando contro tutti i detenuti presenti nel reparto: “infami, pezzi di merda, vi facciamo vedere chi comanda a San Gimignano!”.</p>



<p>&#8211; rialzandolo da terra e continuando a spintonarlo per farlo camminare per poi, di nuovo, gettarlo a terra;</p>



<p>&#8211; il V. e il S. immobilizzandolo mentre si trovava a terra, tenendolo rispettivamente per il braccio e per collo;</p>



<p>&#8211; lo S. montandogli addosso con il suo peso e ponendogli un ginocchio sull’addome;</p>



<p>&#8211; rialzandolo e togliendogli i pantaloni e iniziando a trascinarlo, quando ormai era pressoché privo di sensi, mentre il S. lo afferrava nuovamente per la gola, per poi trascinarlo nella nuova cella».</p>



<p>Per i fatti di San Gimignano 15 agenti e un medico sono stati imputati per tortura, abuso d&#8217;ufficio, falso ideologico, lesioni e altro. 10 agenti sono stati condannati in primo grado con rito abbreviato così come il medico. Per 5 agenti è ancora in corso il processo. All&#8217;ultima udienza è stata sentita una assistente di polizia penitenziaria e dalle dichiarazioni rese è stata iscritta anche lei nel registro degli indagati. Tutti sono stati rinviati a giudizio: «perché, abusando dei poteri inerenti alla funzione di ispettori, agenti e assistenti, effettivi presso il reparto di Polizia penitenziaria del Carcere di San Gimignano, riunendosi in 15 unità, colpendolo con calci, pugni e comunque attraverso atti di aggressione fisica, cagionavano al detenuto in isolamento A. M. lesioni personali, consistite quantomeno in una ferita lacero contusa di 3 cm all’occhio sinistro. Con le aggravanti:</p>



<p>&#8211; dell’aver commesso il fatto da parte di più persone riunite (art. 585, comma 1, ultima parte c.p.);</p>



<p>&#8211; dell’aver commesso il fatto con crudeltà;</p>



<p>&#8211; dell’aver abusato dei poteri e in violazione dei doveri inerenti alla qualità di pubblico ufficiale;</p>



<p>&#8211; dell’aver profittato di circostanze tali da ostacolare la pubblica e privata difesa, trattandosi di soggetto detenuto in isolamento».</p>



<p><strong>Milano (Opera), 2020</strong></p>



<p>“Diversi familiari hanno segnalano violenze, abusi e maltrattamenti nei confronti dei propri cari detenuti, puniti per la rivolta senza che vi avessero preso parte”.</p>



<p>“Nei giorni scorsi i familiari ci hanno segnalato che oltre alla mancanza di risposte sull’istanza presentata, non ha ancora iniziato ad effettuare la chemioterapia a distanza di tre mesi dall’intervento.”</p>



<p><strong>Foggia, 202</strong><strong>0</strong>[2]</p>



<p>“<em>Mio figlio, detenuto fino al 12/03 presso la casa circondariale di Foggia durante la chiamata, mi ha riferito quanto segue: a seguito delle manifestazioni di protesta messe in atto da parte di numerosi detenuti impauriti a causa dell’allarme Coronavirus, il giorno della rivolta sono entrati in n.5 o 6, incappucciati e con manganelli. I detenuti sono stati massacrati di botte, trasferiti solo con ciabatte e pigiama e tenuti in isolamento per i successivi 6/7 giorni. Solo dopo una settimana i detenuti hanno ricevuto i loro oggetti personali”.</em></p>



<p>“<em>12/03/2020, durante la notte, mentre si trovava presso la casa circondariale di Foggia, le guardie esterne sono entrate in cella e hanno pestato i detenuti. Successivamente al trasferimento non ho più ricevuto notizie. Dopo dieci giorni, durante una chiamata, mio marito mi ha riferito che ci sono state altre violenze all’interno del carcere di Viterbo”.</em></p>



<p>“<em>Durante la telefonata con mio marito ho avvertito la sua sofferenza, accusava dolori alle costole e mi ha riferito di aver sbattuto da qualche parte. Lui è invalido al 100% e non potrebbe mai muoversi con violenza dal momento che è in carrozzina. Sono certa che lui non può parlare liberamente. Infatti, successivamente mi ha riferito che la prima lettera che avrebbe voluto inviarmi dopo il massacro successo a Foggia gli è stata strappata”.</em></p>



<p>“<em>Oltre allo spavento anche le mazzate mi sono preso dalla polizia, in questi giorni ho avuto un attacco di ansia, la notte non dormo più, ho tanta paura, io che non ho fatto niente le ho prese. Ci hanno sequestrato tutti i viveri, siamo stati giorni senza caffè, sigarette, detersivi, cibo. Ci hanno levato tutto!”.</em></p>



<p><strong>Voghera, 2020</strong></p>



<p>“<em>I detenuti chiedevano in maniera pacifica di poter avere contatti con le proprie famiglie dato che avevano saputo che un detenuto aveva contratto il coronavirus, dopo diverse negazioni gli agenti penitenziari si sono accaniti sui detenuti colpendoli con i manganelli”.</em></p>



<p>“<em>Ieri sera sono saliti un grosso numero di agenti penitenziari provvisti di manganelli ed hanno iniziato ad inveire contro di noi detenuti che eravamo spaventati in quanto avevano portato via 4 detenuti con la febbre. Abbiamo richiesto di poter effettuare il tampone per riscontrare un’eventuale positività al covid-19. Si sono accaniti 4 agenti penitenziari su di me con i manganelli, ho ricevuto percosse su tutto il corpo”.</em></p>



<p><strong>Modena, 2020</strong></p>



<p>“<em>Per tutto il pomeriggio abbiamo sentito urla disperate fuori dalle mura di cinta, ragazzi che chiedevano aiuto e poi urla agghiaccianti: è morto! è morto”.</em></p>



<p>“Alle 9.02 del 9 marzo, su “Il Dubbio”, dal primo aggiornamento sulla notte di rivolte si teme che i morti potrebbero essere 6, o più. La causa della morte che già ipotizzano le autorità è “overdose di metadone”. Nelle ore a seguire, dalla macabra conta serale sono stati “scaricati” 9 detenuti morti “perlopiù di metadone e altro” durante le rivolte. La stessa sera altri 4 vengono scaricati dalla conta di Rieti, Bologna, Ancona e Alessandria. Ma le testimonianze raccolte in questi mesi[3], nonostante le archiviazioni[4], smentiscono la ricostruzione sommaria fornita dall&#8217;apparato penitenziario.</p>



<p>“<em>Vengono narrati (dai 5 compagni di Sasà Piscitelli Cuomo per la cui morte hanno presentato denuncia) anche altri elementi di vessazioni (celle con vetri rotti, consegna di coperte bagnate, mancata consegna del vestiario personale, altro)”.</em></p>



<p><strong>Rieti, 2020</strong></p>



<p><em>&#8220;Trascinavano i cadaveri nei sacchi, come immondizia”. Una lettera racconta i dettagli raccapriccianti sulla repressione della sommossa del 9 marzo: &#8220;Ci hanno lasciato morire. Io provavo a gridare, a chiedere aiuto. Invano. La gente veniva portata via senza denti, o svenuta dalle percosse&#8221;. Il provveditore Cantone: &#8220;Testo da valutare con cautela. Chi sa denunci&#8221;. &#8220;Calci e schiaffi e manganellate a freddo, a rivolta finita. Insulti. Celle allagate dagli scarichi dei bagni. Assistenza sanitaria negata o ritardata&#8221;. E tre morti, &#8220;abbandonati come la spazzatura&#8221;. Una lettera uscita dal carcere di Rieti in estate (resa ora pubblica dal blog di area anarchico-libertaria Oltreilponte.noblogs.org) aggiunge una drammatica testimonianza alle prime voci filtrate dalla casa circondariale, un&#8217;altra storiaccia di presunte violenze e di pesanti omissioni, tutte da verificare.</em></p>



<p><em>&#8220;Per noi che invece eravamo lì, nei giorni a seguire non è stato facile dopo aver portato via i cadaveri il giorno successivo, trascinati come immondizia in un sacco, e ciò lo dico perché l&#8217;ho visto con i miei occhi dalla cella, sono saliti i celerini, le squadrette carcerarie. Sono entrati cella per cella, ci hanno spogliato chi più chi meno e ci hanno fatto uscire con la forza, messi divisi in delle stanze e uno alla volta passavamo per un corridoio di sbirri che ci prendevano a calci, schiaffi e manganellate; per i più sfortunati tutto ciò è durato quasi una settimana tra perquisizioni, botte, parolacce, ci dicevano &#8220;merde, testa bassa!&#8221; &#8220;vermi&#8221; e quando l&#8217;alzavi per dispetto venivi colpito ancora più forte”.</em></p>



<p><strong>Parma, 2021</strong></p>



<p>“D<em>alle note della cartella clinica legale redatta dal personale medico e infermieristico in servizio al carcere di Parma emergono particolari raccapriccianti sulle condizioni di detenzione del signor Iannazzo: completamente abbandonato a sé stesso e in condizioni disumane, nonostante la gravità del suo stato. Spesso nudo e sporco delle proprie feci che espletava sul pavimento della cella; le terapie che non venivano assunte perché lo stesso era incapace di compiere qualsiasi azione</em><em>”</em>[5]<em>.</em></p>



<p>I casi da narrare e approfondire sarebbero molti di più e credo che il dibattito sulla tortura dovrebbe essere riaperto al fine di arrivare a contemplare tutte le forme di tortura che vengono perpetrate sulle persone private della libertà, o comunque in situazione di minorata difesa, da parte di pubblici ufficiali (penso ai centri di identificazione per migranti, le rsa per anziani, le caserme). Come infatti non ritenere tortura quanto inflitto al sig. Carmelo T. nel carcere di Voghera o al sig. Vincenzino Iannazzo nel carcere di Parma in regime di 41 bis? O quelle del 41 bis in se stesse, a partire dall&#8217;isolamento totale a finire alle ulteriori privazioni ordinamentali (a cui si aggiungono quelle arbitrarie, degne della peggior dittatura) più volte stigmatizzate anche dagli organismi internazionali quali torture?</p>



<p>Ma le leggi da sole non bastano. È necessario che il carcere, fin quando esisterà, diventi trasparente, accessibile a tutti i difensori dei diritti umani oltre che ai garanti, sì da poter monitorare costantemente il rispetto dei diritti delle persone private della libertà.</p>



<p>Ne avrebbero il potere/dovere i parlamentari ma, purtroppo, parlamentari che ispezionano le carceri sono ormai merce rara; e negli ultimi anni il carcere è, per dirla con Zerocalcare, “uno dei grossi rimossi nella nostra società”[6] e dall&#8217;azione politica parlamentare, aggiungo io.</p>



<p><strong>*<em>Associazione Yairaiha Onlus</em></strong></p>



<div style="height:53px" aria-hidden="true" class="wp-block-spacer"></div>



<p>NOTE:</p>



<p>[1] Chiunque, con violenze o minacce gravi, ovvero agendo con crudeltà, cagiona acute sofferenze fisiche o un verificabile trauma psichico a una persona privata della libertà personale o affidata alla sua custodia, potestà, vigilanza, controllo, cura o assistenza, ovvero che si trovi in condizioni di minorata difesa, è <strong>punito con la pena della reclusione da quattro a dieci anni </strong>se il fatto è commesso mediante più condotte ovvero se comporta un trattamento inumano e degradante per la dignità della persona. Se i fatti di cui al primo comma sono <strong>commessi da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio</strong>, con abuso dei poteri o in violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, la <strong>pena è della reclusione da cinque a dodici anni</strong>. Il comma precedente non si applica nel caso di sofferenze risultanti unicamente dall’esecuzione di legittime misure privative o limitative di diritti. Se dai fatti di cui al primo comma deriva una <strong>lesione personale </strong>le <strong>pene </strong>di cui ai commi precedenti sono <strong>aumentate</strong>; se ne deriva una lesione personale grave sono aumentate di un terzo e se ne deriva una lesione personale gravissima sono aumentate della metà. Se dai fatti di cui al primo comma <strong>deriva la morte </strong>quale conseguenza non voluta, la pena è della <strong>reclusione di anni trenta</strong>. Se il colpevole cagiona <strong>volontariamente la morte, la pena è dell’ergastolo</strong>.</p>



<p>[2] D. Aliprandi, <em>«A Foggia mio figlio e gli altri detenuti picchiati e trasferiti dopo la rivolta»</em>, Il Dubbio, 1 aprile 2020. L’articolo è consultabile al seguente url: <a href="https://www.ildubbio.news/2020/03/28/foggia-mio-figlio-e-gli-altri-detenuti-picchiati-e-trasferiti-dopo-la-rivolta/">https://www.ildubbio.news/2020/03/28/foggia-mio-figlio-e-gli-altri-detenuti-picchiati-e-trasferiti-dopo-la-rivolta/</a>.</p>



<p>[3] M.E. Scandaliato, <em>Spotlight</em>, RaiPlay, settembre 2021. La video-inchiesta è visionabile al seguente url: <a href="https://www.raiplay.it/video/2021/12/Spotlight---Anatomia-di-una-rivolta-Inchiesta-sui-9-morti-nel-carcere-SantAnna-di-Modena-Prima-parte-9097c1d3-92c2-42a1-948f-7cd9e435f713.html">https://www.raiplay.it/video/2021/12/Spotlight&#8212;Anatomia-di-una-rivolta-Inchiesta-sui-9-morti-nel-carcere-SantAnna-di-Modena-Prima-parte-9097c1d3-92c2-42a1-948f-7cd9e435f713.html</a></p>



<p>[4] Comitati verità e giustizia per i morti del Sant’Anna, (a cure del), <em>8 marzo 2020. Dossier sulla strage al carcere Sant’Anna</em>. Il dossier è consultabile su <a href="https://drive.google.com/file/d/1xFyn3errDsx8NkVcXFqZDyam3LgRQjSM/view?fbclid=IwAR1gmHgwzkrN26sTR1nHj-Cr9byOb1EYqA8nFOgBaJDzPHosQqKOTNGweyM">Google Drive</a>.</p>



<p>[5] D. Aliprandi, <em>L’agonia di Iannazzo: lasciato al 41bis nonostante fosse gravissi</em><em>mi</em>, Il Dubbio, 2 dicembre 2021. L’articolo è consultabile al seguente url:<a href="https://www.ildubbio.news/2021/12/02/lagonia-di-iannazzo-lasciato-al-41bis-nonostante-fosse-gravissimo/">https://www.ildubbio.news/2021/12/02/lagonia-di-iannazzo-lasciato-al-41bis-nonostante-fosse-gravissimo/</a>.</p>



<p>[6] Zerocalcare, <em>I</em><em>l carcere è uno dei grandi rimorsi della nostra società</em>, Mezzorainpiù, 12 dicembre 2021. La video-intervista può essere visionata al seguente url: <a href="https://www.youtube.com/watch?v=cbO5DcLlWS4">https://www.youtube.com/watch?v=cbO5DcLlWS4</a>. Nel titolo del video c&#8217;è un errore di battitura: “rimorsi” anziché “rimossi”.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.malanova.info/2022/01/19/numeri-e-storie-della-tortura-nelle-carceri-italiane/">NUMERI E STORIE DELLA TORTURA NELLE CARCERI ITALIANE</a> proviene da <a href="https://www.malanova.info">MALANOVA</a>.</p>
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		<title>LA MERCIFICAZIONE DEI DETENUTI NELLA SOCIETÀ SPETTACOLO</title>
		<link>https://www.malanova.info/2021/06/16/la-mercificazione-dei-detenuti-nella-societa-spettacolo/</link>
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		<pubDate>Wed, 16 Jun 2021 09:41:27 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[CARCERE E REPRESSIONE]]></category>
		<category><![CDATA[PENSIERI AD ALTA VOCE]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>di Sandra BERARDI* A differenza che in altri paesi europei e nel resto del mondo, in Italia manca un dibattito che metta in discussione il carcere come soluzione ai problemi che intende correggere e inizi a vederlo per quello che è: una parte del problema. La discussione sull’abolizione del sistema carcerario attualmente è marginale; limitata [&#8230;]</p>
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<p>di Sandra BERARDI<strong>*</strong></p>



<p>A differenza che in altri paesi europei e nel resto del mondo, in Italia manca un dibattito che metta in discussione il carcere come soluzione ai problemi che intende correggere e inizi a vederlo per quello che è: una parte del problema. La discussione sull’abolizione del sistema carcerario attualmente è marginale; limitata ad alcune componenti di movimento, stenta a diventare occasione di riflessione collettiva.</p>



<p>Per alcune organizzazioni che di carcere si occupano assiduamente, dibattito e azioni restano avvitate su posizioni riformiste, migliorative delle condizioni strutturali degli istituti di pena o, al massimo, riduzioniste. In ogni caso sono posizioni che riconoscono ancora la necessità di un sistema penale e sanzionatorio che prevedono la detenzione e la limitazione della libertà (anche attraverso forme alternative di pena) come unici meccanismi di difesa della collettività dall’umanità deviante. Negli ultimi anni sono state avanzate alcune proposte che vanno in direzione abolizionista: una fa riferimento al manifesto no prison, scritto da Pavarini e Ferrari per la creazione di un movimento abolizionista; l’altro tentativo è partito da alcune realtà come Osservatorio Repressione, Yairaiha, Bianca Guidetti Serra, Lasciatecientrare, Legal Team, Giuristi Democratici, alcuni componenti No Tav e di Rifondazione Comunista e altri, per la creazione di un movimento antipenale che metta in discussione non solo il carcere ma l’intero sistema penale e repressivo.</p>



<p>Eppure, per aprire un efficace dibattito abolizionista, non sarebbe necessario andare a pescare tra le pur eccellenti analisi e teorie d’oltreoceano, basterebbe andare a rileggere le analisi e le tesi, attualissime, con cui Franco Basaglia riuscì a mettere in discussione la funzione delle istituzioni manicomiali: “il manicomio, istituto terapeutico e di controllo, di riabilitazione e di segregazione, dove il consenso del controllato e del segregato è ottenuto a priori attraverso la mistificazione della terapia e della riabilitazione. In questo settore, in cui siamo direttamente impegnati, la distanza fra l’ideologia (“l’ospedale è un istituto di cura”) e la pratica (“l’ospedale è un luogo di segregazione e di violenza”) è evidente”.[1]</p>



<p>Basta sostituire la parola manicomio con la parola carcere per ritrovare la stessa distanza tra l’ideologia (rieducazione) e la pratica (segregazione) dell’istituzione carceraria.</p>



<p>Ed è insistendo sulla contraddizione tra il ruolo scientifico e quello sociale dei manicomi, mettendolo in relazione alla funzione dei “tecnici” – in tal caso gli psichiatri – che Basaglia riesce a mettere a nudo la vera funzione delle istituzioni manicomiali, ovvero eliminare dal corpo sociale borghese e produttivo quell’umanità non necessaria alla produzione e sgradevole alle classi dominanti.</p>



<p>Evidente simmetria la ritroviamo tra le classi sociali che compongono la popolazione carceraria e i destinatari delle misure di contenzione manicomiale: “Inoltre, la classe di appartenenza degli internati contrasta esplicitamente con l’universalità della funzione dell’internamento ospedaliero: il manicomio non è l’ospedale per chi soffre di disturbi mentali, ma il luogo di contenimento di certe devianze di comportamento degli appartenenti alla classe subalterna”.[2]</p>



<p>Un esercito di diseredati sociali, di “assoggettati abituali” come li definisce Bobbio, “a questo universo separato della continuità tra la vita di fuori e la vita di dentro, tra l’emarginazione nella società e l’esclusione dalla società, tra la privazione dei beni materiali e la privazione della libertà, tra la miseria (non il delitto) e il castigo, tra il ghetto come predestinazione alla galera e la galera come ghetto deliberato, autorizzato, consacrato dalle pubbliche leggi”.[3]</p>



<p>Non è difficile, dunque, individuare come alla base delle politiche penali e segregazioniste, da sempre, agiscano per intersezione una serie di fattori razziali ed economici che definiscono i destinatari dell’azione repressiva precedentemente passati attraverso meccanismi di esclusione dalla vita sociale, economica e/o produttiva, e di mostrificazione sociale. Basta riflettere sulla “<strong>zona sociale” da cui proviene </strong>la quasi totalità della popolazione carceraria, e di quella sottoposta a misure di prevenzione, per comprendere il processo classista e razziale posto alla base delle politiche penali. Più difficile è immaginare come poter far entrare nell’immaginario collettivo l’idea che un mondo senza galere è non solo possibile ma anche necessario e urgente.</p>



<p>Il limite più evidente delle proposte italiane, a mio avviso, è dato dal perimetro d’azione di ciascuna soggettività che oggi rimane confinata in ambiti ben definiti circoscrivendo la questione carceraria nel perimetro degli “addetti ai lavori”; manca ancora, e soprattutto, una presa di coscienza sulla brutalità e inutilità del carcere degli attori principali della scena carceraria, quindi chi somministra la pena e chi la subisce, ma anche chi a questo sistema, consapevolmente o meno, fa da stampella (educatori, volontari, progettisti e accademici) diventando automaticamente “funzionari del consenso” rispetto alla barbarie della segregazione fisica. E manca soprattutto una presa di coscienza dell’intera società rispetto alla violenza dell’istituzione carceraria; mancanza che è anche frutto delle modalità positive di rappresentazione delle attività “extracarcerarie” che in carcere trovano spazio.</p>



<p>La “formula” adottata da Basaglia è stata vincente perché Basaglia è riuscito a far esplodere la contraddizione tra l’ideologia di cura, posta alla base del lavoro psichiatrico, e la pratica segregazionaria dell’istituzione manicomiale richiesta dalla classe dominante. Contraddizione che è esplosa grazie alla messa in relazione dei bisogni (di cura) dell’utente e il mandato scientifico del tecnico (curare), tentando di liberare le capacità vitali soggettive, distrutte o assopite dalla malattia, piuttosto che assolvere al compito assegnato ai “tecnici” dalla classe dominante di segregare e contenere. In tal modo essi rifiutarono il ruolo binario di “funzionari del consenso” e “tecnici della segregazione” che il potere avrebbe voluto esercitassero su quella umanità da eliminare dalla società.</p>



<p>Basaglia, oltre che sulla propria determinazione, ha potuto contare su un fermento culturale e sociale che in quel periodo storico attraversava l’Italia intera. A ben vedere l’alto tasso di persone con disturbi mentali tra la popolazione carceraria di oggi, ci rendiamo conto di come la grandiosa opera di Basaglia sia stata vanificata. Con la recente chiusura degli Ospedali Psichiatrici Giudiziari, in cui venivano rinchiusi gli autori di reato con problemi mentali, e il ritardo nell’apertura delle strutture sostitutive, le cosiddette REMS (di fatto mini OPG), le persone con disturbi mentali autori di reato, continuano ad affollare le carceri d’Italia con scarsa cura della malattia.</p>



<p>La messa in discussione dell’istituzione carceraria, oggi, dovrebbe comunque partire da quelle stesse domande poste all’epoca da Basaglia rispetto al manicomio; ma a porsele dovrebbero essere quanti legittimano scientificamente l’apparato carcerario nonostante il suo chiaro fallimento, ovvero educatori, criminologi, psicologi, assistenti sociali, docenti, ecc., che si prefiggono di rieducare i detenuti e sono a più stretto contatto con essi.</p>



<p>Parafrasando Basaglia: “dovrebbero, criticamente, chiedere e chiedersi quale funzione sociale, che sfugge abitualmente alla loro stessa comprensione, svolge il carcere? Cioè, qual è la finalità di questa organizzazione “rieducativa” che non risponde a un solo bisogno di chi ne varca la soglia? E quali sono i bisogni cui si dovrebbe rispondere? E’ in grado il gruppo di osservazione e trattamento, rappresentante in proprio o per conto terzi, dei valori e delle verità della borghesia, di riconoscere e individuare questi bisogni? In che cosa consiste il servizio che presta nei confronti dell’assistito, se non nell’esercizio di un potere e di una violenza che è delegato a esercitare, per poter contenere una «violenza» che non si sa bene cosa sia? Ma questo potere e questa violenza non sono impliciti negli stessi strumenti che le scienze sociali e umane come scienze, gli offre per garantire il controllo e, insieme, il «consenso» di chi viene violentato? Che cosa sono dunque le scienze sociali e umane e che cos’è la «devianza» che si incontra in carcere? Come non vedere nel dilatarsi e nel restringersi dei limiti di norma, a seconda della classe del «deviante» e a seconda della situazione di espansione o di recessione economica, del paese che può o non può riaccogliere le persone riabilitate, la relatività di un giudizio scientifico che, di volta in volta, muta il carattere irreversibile delle sue definizioni?</p>



<p>È da questi interrogativi (che dovrebbero nascere dallo scontro pratico con la realtà carceraria) che potrebbe iniziare l’opera di corrosione delle «verità scientifiche» e la messa in discussione del loro diretto rapporto con la struttura sociale e con i valori dominanti da parte di coloro che avrebbero dovuto esserne automaticamente i rappresentanti. Ma ad oggi, tra la varia umanità che va ad oliare la macchina penale, quasi nessuno ne mette in discussione l’idea né, tanto meno, osano metterne in discussione la funzione sebbene palesemente fallimentare! e non perché inconsapevoli della sua inutilità o violenza, ma a chi conviene rischiare ripercussioni sulla propria carriera professionale extramuraria per dire che il carcere non va supportato ma abolito?</p>



<p>Nel mio orizzonte ideale c’è l’abolizione delle galere; ne metto in discussione l’esistenza, la necessità e l’utilità. Quanti sono disposti a farlo e a sostenerne le ragioni? È molto più facile <em>spirito critico mancando e social aiutando </em>essere efficienti funzionari del consenso ed esibire il detenuto disciplinato e mercificato in una società sempre più in balia di spettacoli di terz’ordine, che promuovere una critica all’esistenza del carcere.</p>



<p><strong>*Associazione per i diritti dei detenuti Yairaiha Onlus</strong></p>



<hr class="wp-block-separator"/>



<p><strong>note</strong></p>



<p>[1] F. Basaglia, F. Basaglia Ongaro, <em>Crimini di Pace, </em>Einaudi, Torino 1975.</p>



<p>[2] Ibidem<em>.</em></p>



<p>[3] Prefazione di N. Bobbio, in I. Invernizzi, <em>Il carcere come scuola di rivoluzion</em>e, Einaudi, Torino, 1973.</p>
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		<title>L&#8217;ERGASTOLO, OSTATIVO ALLA CIVILE CONVIVENZA</title>
		<link>https://www.malanova.info/2021/04/09/lergastolo-ostativo-alla-civile-convivenza/</link>
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		<pubDate>Fri, 09 Apr 2021 07:41:25 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p>di Domenico Bilotti* Ho sempre avvertito una certa difficoltà a spiegare agli studenti il meccanismo dell&#8217;ostatività. È una difficoltà che avvertono direttamente loro, senza la mediazione di alcuna sovrastruttura mentale. Per afferrare la nozione di ergastolo ostativo devi dare per acquisiti quattro precedenti passaggi logici che tutto sono fuorché logici, quattro forzature che rendono l&#8217;ergastolo [&#8230;]</p>
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										<content:encoded><![CDATA[
<p>di Domenico Bilotti*</p>



<p>Ho sempre avvertito una certa difficoltà a spiegare agli studenti il meccanismo dell&#8217;ostatività. È una difficoltà che avvertono direttamente loro, senza la mediazione di alcuna sovrastruttura mentale. Per afferrare la nozione di ergastolo ostativo devi dare per acquisiti quattro precedenti passaggi logici che tutto sono fuorché logici, quattro forzature che rendono l&#8217;ergastolo ostativo un vestito troppo stretto o troppo largo secondo dove lo tiri.</p>



<p>Bisogna innanzitutto ammettere che in un sistema costituzionale come quello italiano, fondato sull&#8217;umanità della pena e sulla sua funzione rieducativa, possano esistere pene perpetue. E cosa sarebbe allora questa rieducazione? Formazione permanente e continuativa all&#8217;evento di morire? Se la mia educazione è nel rapporto con l&#8217;altro, solo in me stesso vita natural durante, a cosa mi sto educando? Alla misura di una bara.</p>



<p>Seconda forzatura che accettiamo solo per convenzione, e non per ragione. Essere detenuti non significa, o non dovrebbe significare, finire in cella con la chiave seppellita in un fosso. Se da detenuto scompaio al tuo sguardo, non scompaio come persona: che sia colpevole o innocente. In ogni momento posso interrogare un giudice (ne ho diritto) e in ogni momento un giudice avrà da rispondermi (ne ha dovere). Potrei star male e non essere più in grado di sopportare la detenzione; potrei accedere a un sistema meno rigoroso perché sto rigando dritto e ho voglia di lavorare, anche in modo gratuito o semigratuito, per impegnarmi. Potrei dopo molto tempo pensare addirittura di meritare la scarcerazione, certo dovendo far verificare che non mi dedicherò al crimine e dovendo far ritorno in prigione se invece riprenderò a delinquere. Al detenuto ostativo non viene applicato questo elementare principio democratico: non può chiedere al giudice che dovrebbe valutare come sta eseguendo la pena di arrivare a nuove condizioni, di accedere a un diverso trattamento, di far esaminare se quel trattamento può (o deve!) cambiare.</p>



<p>Terza stranezza: noi parliamo di &#8220;ergastolo ostativo&#8221;. Pensiamo a un &#8220;fine pena mai&#8221; per reati gravissimi, che non può essere alleggerito per ragioni né di spazio, né di tempo, né di condotta. E già ci suona illogico per tutte le considerazioni che abbiamo già fatto. Eppure ormai l&#8217;ostatività si applica per una serie di ipotesi di reato che non riguardano solo mafiosi e serial killer (in Italia gli uni e gli altri assai meno di quello che siamo soliti pensare). L&#8217;ostatività sta diventando una struttura della pena, un&#8217;illusione comoda: questo detenuto ostativo non potrà &#8220;chiedere&#8221; nulla. Lo mettiamo in cella: vada come vada; se uscirà, vedremo. In carcere non importa se continuerà a pianificare affari illeciti, soffrirà o vorrà davvero cambiare vita. Nessuno, chiusi i cancelli e lette le sentenze definitive, potrà mai più esaminare cosa gli stia accadendo. Tutti indistintamente tutti ingabbiati alla stessa maniera.</p>



<p>Infine, ultima medaglia della contraddizione suprema. Noi spieghiamo alle ragazze e ai ragazzi che seguono i nostri corsi che gli ostativi non accedono ai &#8220;benefici&#8221;. Usiamo un termine equivoco. A volte qualcuno crede che i benefici siano la liberazione, l&#8217;impunità, la latitanza, i biglietti della lotteria o il pernottamento nei resort. Cose che abbiamo visto fare al più ad alcuni parlamentari della Repubblica, e nemmeno sempre. Il mondo è pieno di lavatrici che funzionano male e di rubinetti che perdono e saponi che stingono: non per questo possiamo rinunciare a lavare i vestiti &#8230; Comunque, questi famosi &#8220;benefici&#8221; non sono né scorciatoie né villaggi vacanze: sono ore di fatica mal retribuita, ritorni in carcere ad orario (guai a sbagliare!), periodi di intervallo tra pezzi di pena e pezzi di processo. L&#8217;ostativo non è qualcuno cui impediamo di giocare al lotto: è qualcuno cui impediamo di vivere e rivivere (anche quando é un ostativo che non ha ucciso nessuno).</p>



<p>Gli studenti sbalordiscono. Chiedono se abolire l&#8217;ergastolo ostativo o l&#8217;ergastolo in quanto tale farà tornare in vita boss di mafia sepolti da decenni &#8211; si deve insegnare di più e più approfonditamente la storia della mafia; chiedono se significa liberare qualcuno che non lo meriterebbe. E allora bisogna dire che abolire l&#8217;ergastolo, in special modo quello ostativo, non significa affatto liberare chicchessia. Significa semmai vivere in uno Stato sereno e maturo che concede la seconda opportunità non perché sia stupido, ma perché sa proteggere tutti i cittadini: quelli che dopo anni o decenni di detenzione non torneranno a guidare clan veri e presunti e potranno dimostrare di essere e fare altro; quelli che quel male hanno subito e mai più dovranno subire. Se torturi chi ha sbagliato per prima, non impedisci a nessuno di fare anche molto, molto, peggio dopo. Se tratti il peggiore, il peggiore per eccellenza, con civiltà&#8230; hai un&#8217;opportunità irripetibile. La civiltà che dici di avere, puoi metterla in campo. Gliela puoi insegnare.</p>



<p><strong><em>* Associazione Yairaiha Onlus; docente di multiculturalismo e storia delle religioni all’Università Magna Graecia (CZ)</em></strong></p>
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		<title>L&#8217;ASSOCIAZIONE YAIRAIHA SULL&#8217;ERGASTOLO OSTATIVO</title>
		<link>https://www.malanova.info/2021/04/06/lassociazione-yairaiha-sullergastolo-ostativo/</link>
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		<pubDate>Tue, 06 Apr 2021 10:14:37 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[CARCERE E REPRESSIONE]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>Emile Durkheim, uno dei padri della sociologia, spiegava che la pena non protegge la società perché è buona, bensì è buona perché protegge la società. In altre parole, la somministrazione di un provvedimento penale sortisce l’effetto di rassicurare il corpo sociale, in particolare nei periodi di precarietà politica ed economica, quando la società è attraversata [&#8230;]</p>
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<p>Emile Durkheim, uno dei padri della sociologia, spiegava che la pena non protegge la società perché è buona, bensì è buona perché protegge la società. In altre parole, la somministrazione di un provvedimento penale sortisce l’effetto di rassicurare il corpo sociale, in particolare nei periodi di precarietà politica ed economica, quando la società è attraversata da spinte centrifughe.</p>



<p>Capita spesso che sulle paure che attraversano i membri di un aggregato collettivo si innestino le ambizioni di attori desiderosi di ricavarsi una rendita di posizione. Esponenti politici, giornalisti, attivisti, magistrati, sia a destra che a sinistra, hanno gioco facile a costruire le loro carriere a partire dalla loro presunta “durezza” nei confronti della criminalità.</p>



<p>Se negli USA, dove spesso sceriffi e procuratori vengono eletti a suffragio universale, la rendita della paura rappresenta un elemento lampante, qui da noi si ricorre al pretesto dell’emergenza. Terrorismo, mafie, corruzione, e adesso la pandemia, hanno plasmato la scena pubblica italiana degli ultimi 40 anni, producendo da un lato frequenti lacerazioni all’interno della cornice dei diritti civili, dall’altro ponendo nella scena pubblica una folta pletora di imprenditori morali, che hanno fatto della “legalità”, ovvero della riduzione delle libertà civili in nome dell’emergenza, la loro cifra.</p>



<p>Nel caso dell’ergastolo ostativo, ci troviamo esattamente in questo contesto. La Consulta è chiamata in questi giorni a decidere della sua abolizione, sulla falsariga di sue precedenti decisioni che consentivano ai condannati per associazione di stampo mafioso di fruire dei permessi. Nella prospettiva di una decisione della Corte Costituzionale in tal senso, si mobilità lo schieramento avverso: editoriali, comitati, interviste a parenti delle vittime, tentano di mettersi di traverso all’abolizione di una misura afflittiva unica nella sua declinazione discriminatoria, nella misura in cui mette in relazione la possibilità di accedere ai benefici di legge alla collaborazione dei condannati. Ovviamente, gli scherani dell’ergastolo ostativo, fanno leva sull’aspetto emozionale, evocando Falcone e Borsellino, in particolare il primo, a cui attribuiscono la paternità del 4 bis, che avrebbe introdotto il provvedimento. Alla sua eventuale abolizione già si paventa che si susseguano nuove stragi e nuove proliferazioni di attività illegali da parte delle mafie. A nostro giudizio, è necessario che si stemperi un attimo lo zelo forcaiolo, e ci si prodighi in uno sforzo di onestà intellettuale, per inquadrare la questione in maniera più adeguata.</p>



<p>Innanzitutto, se è vero che il 4 bis lo introdusse Falcone, non è vero che prevedesse l’ergastolo ostativo. Il magistrato palermitano, nella stesura iniziale del provvedimento, lasciava la valutazione nelle mani della magistratura di sorveglianza, così come avviene negli altri casi. Il meccanismo premiale veniva riservato a chi scegliesse di collaborare. Fu sull’onda delle stragi di Capaci e via D’Amelio, nel contesto di attentati stragisti che avevano luogo in parallelo alla più grave crisi di legittimità registrata dalla Repubblica Italiana sin dalla sua istituzione, che il Ministro della Giustizia di allora, Claudio Martelli, introdusse questa variante. Finito il periodo stragista, arrestati alcuni degli esponenti mafiosi più pericolosi, una tale variabile, già discutibile per la disparità che introduce, può essere tranquillamente abolita.</p>



<p>In secondo luogo, sarebbe ora che si facesse una disamina accurata della categoria del “pentimento”, che viene spesso usata a sproposito nel dibattito penale italiano. Nei paesi anglosassoni, per esempio, i collaboratori di giustizia vengono definiti <em>supegrasses </em>(origine incerta) oppure, più comunemente, <em>turncoats, </em>ovvero voltagabbana, a sottolineare il carattere strumentale della loro collaborazione. In Italia la subcultura cattolica elude quest’ultimo aspetto, introducendo un elemento di ipocrisia che fa leva su una sorta di ricatto morale. Chi si pente, se si deve lavare la coscienza, deve denunciare tutti, anche quelli con cui magari ha una vaga affinità elettiva ma che non sono stati lontanamente coinvolti nelle sue vicende. In questo modo i collaboratori di giustizia possono avere la possibilità di accrescere i loro vantaggi facendo leva su di un principio quantitativo, ovvero tirando in causa un numero di persone che sia il più elevato possibile, e magari riducendo le loro responsabilità. In cambio i magistrati portano a casa le maxi retate che mettono in evidenza il loro zelo o permette di accentuare l’impronta repressiva dei loro intervento. E’ stato così nel caso della lotta armata, coi pentiti pronti a chiamate di correo nei confronti di persone che militavano nella loro area ma che non erano direttamente responsabili. E’ stato così che si sono prodotti mostri giuridici come il 7 aprile e condanne ingiuste. Episodi simili, in alcuni casi, si sono verificati anche nella lotta alla criminalità organizzata.</p>



<p>La strumentalità del pentimento, ai fini della lotta alle organizzazioni criminali, fa il paio con le misure vessatorie come il 41 bis. Da anni si sostiene che senza la compressione dei diritti dei detenuti, censurata dalle corti internazionali, non sarebbe possibile intraprendere la lotta alle mafie. Se guardiamo bene il contesto attuale, ci rendiamo conto che l’equazione tra repressione ed efficacia è lungi dell’essere effettiva. Se è vero che i principali boss di Cosa Nostra dell’epoca delle stragi sono stati catturati, dall’altro lato nutriamo qualche dubbio sul fatto che la criminalità organizzata siciliana, per quanto indebolita, abbia cessato di essere pericolosa. Gli stessi strenui difensori del 41 bis e dell’ergastolo ostativo, indicano nelle camorre campane e nelle ‘ndrine calabresi le organizzazioni criminali più pericolose del momento, oltre alla Sacra Corona, ai Basilischi, alla Quinta Mafia, alle mafie di origine straniera, e a tutto quello che può essere attinto dal bagaglio della mafiologia pop. Se anche per queste organizzazioni vigono l’ergastolo ostativo e il 41 bis, o questi provvedimenti sono inefficaci, oppure le organizzazioni criminali costituiscono un pericolo meno grave di quello che si sostiene. Oppure, terza ipotesi, si insiste sul connubio mafie-repressione per spiccare nella ribalta pubblica.</p>



<p>In terzo luogo, si tirano in ballo i parenti delle vittime. Anche in questo caso la categoria in questione va esplorata fino in fondo. Se è vero che alcuni familiari esprimono una netta contrarietà all’abolizione del carcere duro, altri esprimono una posizione opposta. Anche perché la giustizia non si amministra in nome delle famiglie, bensì in nome della legge. Di conseguenza, esiste una norma, come l’articolo 27 della nostra Costituzione, che prevede che la pena debba tendere alla rieducazione del condannato, e l’ergastolo ostativo si pone trasversalmente a questa misura, fornendo una ragione ulteriore per sperare che la Consulta si pronunci in favore della sua abolizione.</p>



<p>In quarto luogo, sarebbe necessaria una maggiore accuratezza da parte degli organi di informazione. Tra i condannati per associazione per delinquere di stampo mafioso non figurano soltanto dei calibri come Totò Riina e Bernardo Provenzano, ma anche altri detenuti che sono pronti a fare i conti, scegliendo un percorso proprio, col loro passato, e che negli anni modificano il loro punto di vista rispetto alla realtà. Negare loro una seconda possibilità, oltre a violare la Costituzione, costituisce la cifra di una società ripiegata su se stessa, incapace di formulare prognosi positive sul proprio futuro. Un ex-mafioso che si reinserisce in società, infatti, è una risorsa, oltre che un individuo che ha fruito dei propri diritti, nonché la prova dell’efficacia dei dettami costituzionali. Molti detenuti condannati a pene definitive hanno intrapreso un percorso di studi e di trattamento, attraverso il quale hanno potuto elaborare il loro passato. Ma di loro, gli alfieri dell’ergastolo ostativo e del 41 bis, non parlano mai.</p>



<p>Infine, se gettiamo uno sguardo negli ordinamenti giudiziari degli altri paesi, notiamo che non esiste, a parte in Italia e in Spagna, una condanna a vita. Nel Regno Unito un detenuto può essere rinchiuso in galera <em>During Her Majesty’s Pleasure, </em>ovvero finché vuole sua maestà. E’ una formula indeterminata, che però non esclude per i detenuti di fare domanda, ogni 10 anni, per il rilascio condizionale. Un meccanismo simile esiste negli USA, dove, seppure si può essere condannati a centinaia di anni di galera, ogni 10 anni si può avviare un iter simile a quello britannico, anche se, nei casi anglosassoni, conta il parere de familiari delle vittime. Ad esempio, è dal 1990 che Mark Chapman, l’omicida di John Lennon, inoltra domanda in tal senso. Il parere favorevole di educatori e direzione del carcere, però, sbatte sullo scoglio di Yoko Ono, che ha sempre negato il suo assenso.</p>



<p>Le mafie non si combattono inasprendo le misure penali, ma prosciugando il contesto sociale, economico e politico all’interno del quale prosperano. Per esempio, riguardo alle droghe, chiedendosi se non sia il caso di riconsiderare radicalmente le politiche proibizioniste. Oppure ponendosi il problema di quanto le mafie non aiutino a contenere il costo del lavoro e della sicurezza ambientale organizzando il caporalato, o smaltendo i rifiuti tossici per conto dell’imprenditoria del Nord. Ovviamente, un altro aspetto sarebbe quello di rilanciare il Mezzogiorno attraverso politiche pubbliche imperniate sulla tutela dell’ambiente, sulla mobilità dolce, e sulle tecnologie. Ma temiamo di stare parlando al vento. In fondo Gomorra è diventata una fiction televisiva popolare, e le foto di Falcone e Borsellino vengono impropriamente ostentate come un passepartout da chi vuole farsi strada nel dibattito pubblico. Speriamo che almeno la Consulta ci dia ragione.</p>



<p><strong>Associazione Yairaiha onlus</strong></p>
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		<title>YAIRAIHA: LE CARCERI VANNO SVUOTATE, IL RESTO È DEMAGOGIA</title>
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		<pubDate>Fri, 19 Mar 2021 11:59:02 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p>Il carcere dovrebbe essere uno strumento del tutto eccezionale considerando la sua comprovata inutilità e, per fortuna, la neo ministra della giustizia, Marta Cartabia, lo ha evidenziato chiaramente sottolineando la assoluta necessità di superare l’idea di carcere come unica risposta al reato. Appare pertanto quasi del tutto anacronistico evidenziare le criticità legate al sovraffollamento e [&#8230;]</p>
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<p>Il carcere dovrebbe essere uno strumento del tutto eccezionale considerando la sua comprovata inutilità e, per fortuna, la neo ministra della giustizia, Marta Cartabia, lo ha evidenziato chiaramente sottolineando la assoluta necessità di superare l’idea di carcere come unica risposta al reato.</p>



<p>Appare pertanto quasi del tutto anacronistico evidenziare le criticità legate al sovraffollamento e alle condizioni disumane in cui versano i detenuti nelle nostre carceri e, contestualmente, proporre come soluzione salvifica una vaccinazione massiva dei detenuti mentre paesi che non brillano in generale per la tutela dei diritti umani (ad esempio l&#8217;Iran) già un anno fa, a inizio pandemia, adottavano provvedimenti deflattivi sostanziali. Questo aspetto non dovrebbe essere assolutamente motivo di discussione. Le misure alternative al carcere esistono e servono proprio a far deflettere il tasso di sovraffollamento. Allo stesso tempo sono presenti nel nostro ordinamento penitenziario delle disposizioni normative precise per tutelare la salute e la dignità dei detenuti. Quelle stesse disposizioni che avrebbero potuto evitare molte delle morti da COVID registrate in questi ultimi mesi negli istituti carcerari che oggi si trovano ad affrontare la fase 3 con numeri decisamente preoccupanti.</p>



<p>Purtroppo, le numerose istanze di sospensione della pena per gravi patologie presentate sono state reiteratamente disattese anche grazie alle prese di posizione di ex magistrati che non potendo più indossare la toga (probabilmente non hanno ancora ben capito se si sentono più a loro agio come politici o come magistrati) discettano su tutto lo scibile umano. L’ampliamento dell’istituto della sospensione della pena, quella misura disposta un anno fa con la circolare del DAP del 21 marzo 2020, anticipata e sostanziata dalle tante ordinanze dei giudici di sorveglianza che hanno fatto fronte al dilettantismo politico del momento, è stata bloccata da quanti gridavano allo scandalo contro “i boss scarcerati“ nonostante fossero ben consapevoli di prestare il fianco ad una operazione di bieca propaganda giustizialista e di andare contro ai principi e ai diritti espressi dalla nostra Costituzione. Il diritto alla salute vale per il sig. Rossi, incensurato, come per i signori Bonura, Zagaria (nel frattempo scarcerato dopo aver scontato anche più del dovuto), Iannazzo (che versa oggi in gravissime condizioni di salute), Terranova (morto dopo meno di un mese che era stato riportato in carcere per effetto della &#8220;legge Bonafede&#8221; ispirata da Travaglio-Giletti-Ingroia-De Magistris&amp;Co.), e vale per i detenuti ignoti che quotidianamente si trovano a dover subire oltre alla detenzione, la violazione sistematica di diritti fondamentali qual è quello alla salute. Quand&#8217;è che inizieremo a capire che il carcere non è la soluzione ma parte del problema?</p>



<p>“Più penso al problema del carcere e più mi convinco che non c&#8217;è che una riforma carceraria da effettuare: l’abolizione del carcere penale”, scriveva Altiero Spinelli all&#8217;incirca 70 anni fa in una lettera indirizzata a Calamandrei in cui rifletteva sull&#8217;inutilità del carcere sia per il “delinquente” sia per la vittima. Possiamo oggi, finalmente, iniziare a farlo?</p>



<p><em><strong>Associazione Yairaiha Onlus</strong></em></p>
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		<title>IL DIRITTO ALLA SALUTE È DI TUTTI, NESSUNO ESCLUSO.</title>
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		<pubDate>Tue, 17 Nov 2020 11:29:24 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p>UN APPELLO ALLE ISTITUZIONI Fin dall&#8217;inizio della pandemia avevamo già rivolto alle SS. VV. un appello affinché venissero adottati provvedimenti straordinari per la popolazione detenuta che la mettesse al riparo dal rischio contagio e diffusione del virus, consapevoli sia dei limiti della sanità penitenziaria &#8211; già in condizioni di normalità -, sia del sovraffollamento cronico [&#8230;]</p>
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<p>UN APPELLO ALLE ISTITUZIONI</p>



<p>Fin dall&#8217;inizio della pandemia avevamo già rivolto alle SS. VV. un appello affinché venissero adottati provvedimenti straordinari per la popolazione detenuta che la mettesse al riparo dal rischio contagio e diffusione del virus, consapevoli sia dei limiti della sanità penitenziaria &#8211; già in condizioni di normalità -, sia del sovraffollamento cronico che impedisce, di fatto, il distanziamento sociale che la trasmissibilità del Covid 19 impone quale misura primaria di prevenzione.</p>



<p>Nell&#8217;appello facevamo riferimento soprattutto a quella parte di popolazione detenuta maggiormente vulnerabile se esposta a contatti con soggetti contagiati: anziani e ammalati; d&#8217;altra parte, le linee guida elaborate dall&#8217;OMS e dal Centro di prevenzione e controllo delle malattie europeo, e le raccomandazioni del CPT sulla gestione dell&#8217;emergenza Covid per le persone detenute e internate, sono chiarissime e sottolineano la preminenza del diritto alla salute di ognuno senza distinzioni di sorta.</p>



<p>Preminenza sancita dalla nostra Costituzione all&#8217;art. 32 che, ricordiamo, è l&#8217;unico diritto qualificato quale fondamentale, e finanche dal Codice Penale del 1930 agli articoli 146 e 147 che determinano la recessione della potestà punitiva dello Stato a fronte del diritto alla salute, ed è azione obbligatoria nei casi individuati ai sensi dell&#8217;art. 146.</p>



<p>Sottolineiamo che lo Stato italiano è obbligato ad attenersi alle raccomandazioni elaborate dagli organismi internazionali ai sensi dell&#8217;art. 117 della Costituzione. Alle indicazioni fornite dagli esperti della realtà penitenziaria sin dalla fine di febbraio (sindacati di polizia penitenziaria, garanti, operatori del diritto e della giustizia, associazioni), ovvero ridurre sensibilmente il sovraffollamento e sostituire la misura detentiva con la detenzione domiciliare o ospedaliera per tutti i soggetti portatori di determinate patologie &#8211; sì da poter gestire l&#8217;eventuale, e purtroppo verificatasi, emergenza -, questo governo, e questo parlamento, hanno preferito seguire le sirene del populismo penale agitato da alcuni media a scapito dello Stato di diritto e della salute della comunità penitenziaria che oggi, purtroppo, conta oltre 1300 persone contagiate tra detenuti e operatori, con un trend in crescita costante che sta colpendo indistintamente la popolazione detenuta finanche nelle sezioni di 41bis che qualcuno, pretestuosamente, aveva dichiarato immuni da possibili contagi.</p>



<p>I numeri e la velocità con cui si sta diffondendo il virus nelle carceri non possono essere né sottovalutati né subordinati al titolo del reato, trattandosi del diritto alla salute che la nostra Costituzione e le leggi primarie tutelano sopra ogni altro diritto indistintamente per ciascun cittadino; diversamente si andrebbe a configurare la violazione dell&#8217;art. 3 della Convenzione europea dei diritti dell&#8217;uomo, cosa per la quale più volte l&#8217;Italia è già stata condannata.</p>



<p>Gli istituti di legge per evitare che la situazione degeneri ulteriormente sono già in essere, basta applicarli (senza temere di dover rispondere alle pretestuose campagne portate avanti dai media) rispondendo all&#8217;emergenza sanitaria con gli strumenti necessari.</p>



<p>Vista la drammatica emergenza sanitaria che sta colpendo la popolazione tutta riteniamo che le misure di prevenzione adottate rispetto alla popolazione detenuta siano assolutamente inadeguate a fronteggiare una situazione che sta mettendo a rischio l&#8217;intera comunità penitenziaria. Va tenuto conto che il 50% circa della popolazione detenuta ha una età compresa tra i 40 e gli 80 anni, oltre il 70% presenta almeno una malattia cronica e il sistema immunitario compromesso. È del tutto evidente che la diffusione del virus all’interno delle carceri rischia di assumere dimensioni catastrofiche. Abbiamo visto che limitare o proibire i colloqui familiari, l’accesso dei volontari e i permessi di uscita non ha messo al riparo dalla diffusione dei contagi.</p>



<p>Quello che si è creato, e che va crescendo di ora in ora, è un clima di paura e insicurezza nella popolazione detenuta, fra i familiari e il personale penitenziario che comunque è obbligato a garantire il servizio.</p>



<p>Gli istituti penitenziari sono a tutti gli effetti luoghi pubblici, sovraffollati e promiscui, con un via vai continuo di personale e fornitori che sta scatenando una vera epidemia. Pertanto non bisogna dimenticare che la popolazione detenuta, al pari del resto della popolazione, è tutelata dalla Costituzione e dalle carte internazionali dei diritti umani.</p>



<p>Chiediamo che si intervenga con un provvedimento immediato di sospensione della pena per tutte le persone detenute ammalate ed anziane ai sensi degli articoli di legge; chiediamo che il Parlamento vari urgentemente un’amnistia per la rimanente popolazione detenuta, per poi iniziare a pensare un sistema di pene che non calpesti la dignità umana ma dia senso e sostanza a quell&#8217;art. 27 della Costituzione troppo spesso dimenticato e calpestato. </p>



<hr class="wp-block-separator"/>



<p></p>



<p><em>Associazione Yairaiha Onlus, Osservatorio Repressione, Comitato Verità e Giustizia per le morti in</em> <em>carcere; Associazione Liberarsi, Associazione Bianca Guidetti Serra, Rifondazione Comunista,</em> <em>Associazione Memoria Condivisa, Associazione Il Viandante, Associazione Lasciateci Entrare, Ass.</em> <em>Culturale Papillon-Rebibbia &#8211; sezione Bologna, Insieme per ricominciare ODV, Acad Onlus</em> <em>(Associazione contro gli abusi in divisa), Comune-info, Giuristi Democratici, MGA sindacato</em> <em>nazionale forense, Federazione dei Verdi Foggia, Associazione Voci di dentro (CH), Comitato</em> <em>Provinciale Acqua Pubblica Torino, Contraccolpo Ultras, Federazione Provinciale Flaica-CUB di</em> <em>Torino, Sindacato Generale di Base del Comune di Pisa;Associazione Senzaconfine; Associazione</em> <em>Progetto Diritti; Legal Team Italia; Casa dei diritti sociali – Cosenza; La Terra di Piero,</em> <em>Associazione Emergenti Visioni, Potere al Popolo; Potere al Popolo Calabria.</em></p>



<p><em>Pasquale Abatangelo, Dafne Abbruzzino, Antonia Abramo, Yasmine Accardo, Giorgio Vianello Accoretti, Maurizio Acerbo, Alessia Acquistapace, Laura Acquistapace, Damiano Aliprandi, Angela Antonia Aiello, Maurizio Alfano, Ilario Ammendolia, Stefano Ammirato, Massimo Amore, Maria<br>Aparo, Vincenzo Aparo, Ilenia Argento, Giorvanni Arcuri, Mario Arpaia, Elisabetta Aritzu, Claudia Atzeni, Gennaro Avallone, Sonia Avenoso, Umberto Baccolo, Luisa Barba, &#8230; <strong><a href="http://www.malanova.info/wp-content/uploads/2020/11/Il-diritto-alla-salute-e-di-tutti-nessuno-escluso_appello-covid-2_malanova.pdf">Vai all&#8217;appello con le adesioni complete</a></strong></em></p>
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		<title>NAPOLI. UN VIDEO E UN MURALES PER UGO RUSSO</title>
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		<pubDate>Mon, 09 Nov 2020 08:20:52 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[CARCERE E REPRESSIONE]]></category>
		<category><![CDATA[DIRITTO ALLA CITTÀ]]></category>
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<p>Nella notte tra il 29 febbraio e l’1 marzo Ugo Russo, un ragazzo di 15 anni dei quartieri spagnoli di Napoli, è stato ucciso da un carabiniere fuori servizio. Una morte su cui grava fortissimo il sospetto che sia stata un’esecuzione, in quanto Ugo è stato ucciso con tre colpi di pistola, dal carabiniere al quale stava cercando di portare via un orologio con una pistola finta; il terzo colpo lo avrebbe raggiunto alla nuca, mentre cercava di fuggire ferito dagli altri due spari. Il militare, che in totale ha sparato cinque volte cercando di colpire anche l’amico di Ugo in fuga, è stato subito indagato per omicidio viste le circostanze e la dinamica della morte, ma da allora è calato il silenzio totale. Dopo oltre otto mesi non esiste neanche il risultato pubblico dell’autopsia…</p>



<p>Sulla morte di Ugo, da quel giorno di marzo, una valanga di fango si è abbattuta sulla sua memoria, sulla sua famiglia e sull’intera questione. Il discorso giornalistico e di gran parte dell’opinione pubblica, invece di interrogarsi sulle circostanze di quella che a tutti gli effetti sembra una condanna a morte senza appello, si è invece concentrato sulla sua famiglia, accusata di appartenere a un contesto criminale e camorristico. Nessuno si è interessato alla vita di questo ragazzo di 15 anni, cresciuto in un quartiere popolare e in un territorio con poche prospettive, sul fatto che Ugo si alzasse ogni giorno per fare lavori precari e sottopagati, sui desideri e le aspirazioni di un giovane con tutta una vita davanti.</p>



<figure class="wp-block-gallery columns-4 is-cropped wp-block-gallery-1 is-layout-flex wp-block-gallery-is-layout-flex"><ul class="blocks-gallery-grid"><li class="blocks-gallery-item"><figure><img fetchpriority="high" decoding="async" width="1024" height="768" src="http://www.malanova.info/wp-content/uploads/2020/11/UGO-RUSSO_1-1024x768.jpeg" alt="" data-id="8351" data-full-url="http://www.malanova.info/wp-content/uploads/2020/11/UGO-RUSSO_1.jpeg" data-link="http://www.malanova.info/?attachment_id=8351" class="wp-image-8351" srcset="https://www.malanova.info/wp-content/uploads/2020/11/UGO-RUSSO_1-1024x768.jpeg 1024w, https://www.malanova.info/wp-content/uploads/2020/11/UGO-RUSSO_1-300x225.jpeg 300w, https://www.malanova.info/wp-content/uploads/2020/11/UGO-RUSSO_1-768x576.jpeg 768w, https://www.malanova.info/wp-content/uploads/2020/11/UGO-RUSSO_1-1536x1152.jpeg 1536w, https://www.malanova.info/wp-content/uploads/2020/11/UGO-RUSSO_1.jpeg 1600w" sizes="(max-width: 1024px) 100vw, 1024px" /></figure></li><li class="blocks-gallery-item"><figure><img decoding="async" width="1024" height="768" src="http://www.malanova.info/wp-content/uploads/2020/11/UGO-RUSSO_2-1024x768.jpeg" alt="" data-id="8352" data-full-url="http://www.malanova.info/wp-content/uploads/2020/11/UGO-RUSSO_2.jpeg" data-link="http://www.malanova.info/?attachment_id=8352" class="wp-image-8352" srcset="https://www.malanova.info/wp-content/uploads/2020/11/UGO-RUSSO_2-1024x768.jpeg 1024w, https://www.malanova.info/wp-content/uploads/2020/11/UGO-RUSSO_2-300x225.jpeg 300w, https://www.malanova.info/wp-content/uploads/2020/11/UGO-RUSSO_2-768x576.jpeg 768w, https://www.malanova.info/wp-content/uploads/2020/11/UGO-RUSSO_2-1536x1152.jpeg 1536w, https://www.malanova.info/wp-content/uploads/2020/11/UGO-RUSSO_2.jpeg 1600w" sizes="(max-width: 1024px) 100vw, 1024px" /></figure></li><li class="blocks-gallery-item"><figure><img decoding="async" width="1024" height="768" src="http://www.malanova.info/wp-content/uploads/2020/11/UGO-RUSSO_3-1024x768.jpeg" alt="" data-id="8353" data-full-url="http://www.malanova.info/wp-content/uploads/2020/11/UGO-RUSSO_3.jpeg" data-link="http://www.malanova.info/?attachment_id=8353" class="wp-image-8353" srcset="https://www.malanova.info/wp-content/uploads/2020/11/UGO-RUSSO_3-1024x768.jpeg 1024w, https://www.malanova.info/wp-content/uploads/2020/11/UGO-RUSSO_3-300x225.jpeg 300w, https://www.malanova.info/wp-content/uploads/2020/11/UGO-RUSSO_3-768x576.jpeg 768w, https://www.malanova.info/wp-content/uploads/2020/11/UGO-RUSSO_3-1536x1152.jpeg 1536w, https://www.malanova.info/wp-content/uploads/2020/11/UGO-RUSSO_3.jpeg 1600w" sizes="(max-width: 1024px) 100vw, 1024px" /></figure></li><li class="blocks-gallery-item"><figure><img loading="lazy" decoding="async" width="1024" height="768" src="http://www.malanova.info/wp-content/uploads/2020/11/UGO-RUSSO_4-1024x768.jpeg" alt="" data-id="8354" data-full-url="http://www.malanova.info/wp-content/uploads/2020/11/UGO-RUSSO_4.jpeg" data-link="http://www.malanova.info/?attachment_id=8354" class="wp-image-8354" srcset="https://www.malanova.info/wp-content/uploads/2020/11/UGO-RUSSO_4-1024x768.jpeg 1024w, https://www.malanova.info/wp-content/uploads/2020/11/UGO-RUSSO_4-300x225.jpeg 300w, https://www.malanova.info/wp-content/uploads/2020/11/UGO-RUSSO_4-768x576.jpeg 768w, https://www.malanova.info/wp-content/uploads/2020/11/UGO-RUSSO_4-1536x1152.jpeg 1536w, https://www.malanova.info/wp-content/uploads/2020/11/UGO-RUSSO_4.jpeg 1600w" sizes="auto, (max-width: 1024px) 100vw, 1024px" /></figure></li></ul></figure>



<p>La narrazione dominante, sorretta da un’opinione pubblica legalitaria e perbenista, si è concentrata unicamente su ciò che Ugo stava facendo quella sera, schiacciando tutta la complessità della sua giovane vita su una presunta “vocazione criminale”. Un discorso che, ogni volta che si parla di Napoli e dei suoi quartieri popolari, ma anche del Sud in generale, tira fuori la storia del contesto criminale e della camorra, mentre un silenzio colpevole copre le responsabilità sociali e “istituzionali” delle condizioni di marginalità e mancanza di prospettive che colpiscono questi territori.</p>



<p>È dunque necessario chiedere verità e giustizia per Ugo, ma anche riflettere su temi come quello degli abusi polizieschi e dell’impunità garantita a chi commette tali abusi. Un tema ormai diventato globale dagli Usa all’Italia, dal Brasile alla Nigeria. Contesti e significati complessi e differenti, ma in tutti i casi un tema che tocca la tenuta delle garanzie democratiche di un paese.</p>



<p>È su questa riflessione che è nato il “<strong>Comitato Verità e Giustizia per Ugo Russo</strong>”, non solo per chiedere verità e giustizia per la morte di un ragazzo di 15 anni, ma anche e soprattutto per interrogare un&#8217;intera comunità sulle responsabilità mancate e sulle reali opportunità rese disponibili ai tanti Ugo Russo di costruirsi una strada. Ragazzi sempre più dimenticati dalla politica &#8220;ufficiale&#8221;, ridotti a etichette e facili retoriche, intrise spesso del razzismo sociale che investe i meno garantiti.</p>



<p>Questo video, curato da <strong>CITTA – Collettivo di inchiesta su territori, trasformazioni, autorganizzazione</strong>, cerca di raccontare la storia di Ugo attraverso la voce di familiari e amici, di strapparla alle semplificazioni e alle retoriche giustizialiste, e vuole chiedere una riflessione collettiva sul destino dei ragazzi dei nostri quartieri popolari.</p>



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		<title>VERSO LO STATO ETICO, TRA POPULISMO PENALE E COSTITUZIONE TRADITA</title>
		<link>https://www.malanova.info/2020/07/18/verso-lo-stato-etico-tra-populismo-penale-e-costituzione-tradita/</link>
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		<dc:creator><![CDATA[stam]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 18 Jul 2020 12:56:49 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[CARCERE E REPRESSIONE]]></category>
		<category><![CDATA[CARCERE & REPRESSIONE]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>Riportiamo la trascrizione dell&#8217;incontro promosso da Yairaiha Onlus trasmesso in diretta sulla pagina facebook lo scorso 3 maggio. All&#8217;incontro hanno partecipato Sandra Berardi (Yairaiha Onlus), Domenico Bilotti (docente Diritto delle religioni – Umg), Vincenzo Scalia (sociologo &#8211; University of Winchester), Laura Longo (ex Presidente del Tribunale di sorveglianza de L’Aquila), Samuele Ciambriello (Garante dei detenuti [&#8230;]</p>
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										<content:encoded><![CDATA[
<p><em>Riportiamo la trascrizione dell&#8217;incontro promosso da Yairaiha Onlus trasmesso in diretta sulla pagina facebook lo scorso 3 maggio. All&#8217;incontro hanno partecipato <strong>Sandra Berardi</strong> (Yairaiha Onlus), <strong>Domenico Bilotti</strong> (docente Diritto delle religioni – Umg), <strong>Vincenzo Scalia</strong> (sociologo &#8211; University of Winchester), <strong>Laura Longo</strong> (ex Presidente del Tribunale di sorveglianza de L’Aquila), <strong>Samuele Ciambriello</strong> (Garante dei detenuti della regione Campania), <strong>Francesco Iacopino</strong> (avvocato penalista, Foro di Catanzaro), <strong>Piero Sansonetti</strong> (direttore de Il Riformista), <strong>Riccardo De Vito</strong> (Magistrato di sorveglianza di Sassari e Presidente di M. D.) e <strong>Maurizio Nucci</strong> (ex presidente della Camera Penale Fausto Gullo di Cosenza).</em></p>



<hr class="wp-block-separator"/>



<p>Buona sera a tutti e tutte.</p>



<p>Il titolo dell’incontro è «<strong>Verso lo Stato etico. Tra populismo penale e Costituzione tradita</strong>».</p>



<p>Siamo qua con un po’ di amici, esperti, che (a nostro avviso) hanno le idee ben chiare sulla fase che stiamo attraversando, sulla fase che sta attraversando la democrazia soprattutto, da un punto di vista dellagiustizia e dell&#8217;esecuzione penale. Sta avvenendo un attacco alle libertà civili individuali e a tutta una serie di diritti che credevamo essere acquisiti, far parte del nostro bagaglio culturale e che, assieme alla nostra Costituzione, ritenevamo fossero un qualcosa di intoccabile: il diritto alla salute, alla libertà, alla l&#8217;uguaglianza. Gli stessi che i nostri padri costituenti sancirono in Costituzione come beni inviolabili, lasciando ad ognuno di noi il compito di difenderli come fecero loro e come fecero i partigiani che diedero la vita per conquistarli. Oggi invece, sul piano dell&#8217;esecuzione penale, si stanno levando dei cori che stanno segnando veramente una brutta pagina dello Stato di diritto. Si sta dicendo che non tutti i cittadini sono uguali: non lo sono sul piano del diritto alla salute, non lo sono sul piano propriamente costituzionale.</p>



<p>Il primo intervento sarà quello di Domenico Bilotti, per cercare di capire assieme a lui da dove veniamo e verso che cosa stiamo andando. Lo Stato di diritto è ancora tale? Possiamo ancora parlare di stato di diritto con tutto quanto quello che sta avvenendo in questi ultimi anni e in questi ultimi due mesi in particolar modo?</p>



<p><strong>DOMENICO BILOTTI:</strong></p>



<p>Buonasera, mi sentite? Sì perfetto. Innanzitutto ringrazio chi ha organizzato questo momento di riflessione e ringrazio chi lo sta seguendo<strong>. </strong>Mi piace iniziare questi dieci minuti di chiacchierata riportandovi un episodio simpatico accaduto stamattina: ho invitato un amico a seguire i lavori. Ho spedito la locandina e lui ha simpaticamente commentato «Tutti diffidati!», con la faccina di Whatsapp che sorrideva. Diceva qualcosa in realtà di profondamente fondato, prendendoci un po’ in giro.</p>



<p>Ci sono alcuni periodi storici in cui è necessario controbilanciare e con una proposta di qualità (speriamo di qualità) la lettura monodirezionale, la lettura in variante, la lettura omologante. Quella che, molto spesso, misconosce, tradisce i dati sia reali che di esperienza sia, per quello che riguarda il lavoro di alcuni di noi, i dati testuali, i dati normativi. Noi viviamo in una sorta di stordimento dove ci rimbomba una descrizione della realtà che ha uno scollamento enorme, atroce, rispetto alla realtà stessa. Non credo alle “rock star” delle soluzioni pre-masticate, delle trovate preconfezionate; quelli che hanno sempre la formula giusta, la formula inoppugnabile.</p>



<p>È di queste ore la notizia che finalmente, il 24 o il 31 maggio, andrà a conclusione la <em>querelle</em> «messe si/messe no», «chiese chiuse/chiese aperte» per effetto delle misure contenitive del coronavirus e si concluderà con un accordo bilaterale tra lo Stato e la Chiesa. Se non che, credo ci siano e ci debbano essere dei casi in cui la sola normativa statale, una franca, diretta, accessibile e proporzionata normativa statale non è affatto un ostacolo alle libertà collettive dei corpi intermedi, tutt&#8217;altro. E ci sono casi in cui la normativa regolamentata, la normativa patteggiata più che negoziata, non riesce quelle stesse libertà a garantirle e a proteggerle. Ed è una cosa che ha tenuto banco per alcuni giorni e forse anche di più. In un certo senso, è inevitabile che creino malcontento le misure contenitive dal coronavirus e lo creerebbero comunque sia sul fronte dei più disposti ad aprire a tutti i costi qualunque cosa, sia sul fronte invece dei timorosi, di quelli che vorrebbero mantenere il <em>lock down</em> più a lungo possibile.</p>



<p>Se vogliamo essere schietti e sinceri, in Italia il <em>lock down</em> in senso di misure contenitive restrittive forti ha interessato soprattutto le libertà quotidiane. Ci sono delle attività che non sono mai andate in vacanza, non hanno mai avuto alcun rallentamento e, probabilmente, possono essere indicizzate a causa di un aumento dei contagi. Mi sento di doverne riferire almeno due di quelle attività socialmente apprezzabili, socialmente distinguibili che non hanno subito rallentamento e rimodulazione: rispetto alla prima, mi riferisco ovviamente a un certo tipo di grande produzione industriale di scala che non si è mai disconnessa e che forse, all&#8217;inizio di questa parabola, ha proceduto senza nemmeno dare quei dispositivi sanitari che avrebbero potuto migliorare la condizione dei lavoratori e, al tempo stesso, rallentare le dinamiche da contagio da contatti; l&#8217;altro grande spazio, dove apparentemente o non apparentemente la risposta dell&#8217;Esecutivo e della legislazione, che sarebbe dovuta essere la sede preferibile si è messa a latitare e, se pervenuta, è pervenuta in modalità che a me paiono, a naso, dannose e controproducenti.</p>



<p>Il tema degli istituti di pena è un caso molto studiato dall&#8217;epidemiologia applicata. Il contagio dentro una comunità chiusa è la trappola perfetta perché, se non è illusorio pensare che resti lì dentro per sempre, tende a colpire tutti i componenti di quella comunità chiusa e, non appena avviene l&#8217;inevitabile contatto con l&#8217;esterno (gli operatori, il personale di sorveglianza, tutte le professionalità impiegate nella struttura penitenziaria, le relazioni con i congiunti), quando supera la soglia critica, quella comunità chiusa distrugge il proprio interno portando il danno anche fuori di sé.</p>



<p>Tra l&#8217;altro, io non ho condiviso il «sensazionalismo» come modo di svolgere la discussione col quale, talvolta, i <em>social</em> hanno dato lustro alle campagnepeggiori. Non ho gradito in particolar modo il clamore che si è fatto rispetto alle ipotesi scarcerazione di esponentidella malavita ormai da alcuni decenni in carcere. E lo dico soprattutto dal punto di vista dell&#8217;ordine pubblico, non in un&#8217;ottica libertina e «giustificazionista». Non aggiungo una virgola di comprensione al male che è stato fatto decenni addietro. Sto ragionando a tutela della collettività e, particolar modo, credo che alcuni detenuti non possano essere più ritenuti muniti della stessa pericolosità che potevano avere nella parte matura e più impattante della loro genesi criminale. Insomma, non mi si farà credere che l&#8217;antimafia oggi, in Italia, sia tenere tra le mura di un istituto penitenziario detenuti fisicamente stremati, affetti da patologie pregresse e incapaci di portare avanti attività di autosufficienza quotidiana, non i destini di organizzazioni criminali ormai prosciugate. Mi sembra che siamo andati anche in questo caso appresso all&#8217;emergenza «a tutti i costi» come quando, dopo la sentenza Viola, si era detto che sarebbero stati mandati fuori i mostri di Capaci. In realtà, alcuni di quei «mostri» (se ci piace il sostantivo «mostri») sono morti da tempo, altri sono tuttora detenuti; e quelli che non rientrano né nella categoria degli scomparsi, né nella categoria dei ristretti lo hanno fatto perché sono addivenuti a non sempre veridiche (lo dicono le carte processuali) ricostruzioni dei loro stessi misfatti.</p>



<p>Io non voglio che questo Paese debba andare a scuola di democrazia da altri, ma mi sembra particolarmente significativo notare che, in queste settimane, si sono degnati di emanare dei provvedimenti clemenziali (che, pure, non combaciano con la nozione di amnistia della nostra Costituzione), Paesi come l&#8217;Iran sciita &#8211; interessato a una crisi economica da caro vita senza precedenti &#8211; o la Turchia prevalentemente sunnita dove, però, il presidente Erdogan usa la secolarizzazione e la ri-confessionalizzazione come strumenti di consenso politico. Che ci insegna questa vicenda? Forse quegli ordinamenti devono diventare nostro modello? Assolutamente no. Hanno percorso soltanto delle strade di razionalizzazione per la prevenzione dei contagi. Ci insegnano che le tecniche normative non sono fungibili, non sono appendici delle nostre fesserie. Ci spiegano che considerando tre fattori, quali le condizioni di salute del detenuto, il titolo di reato per cui è detenuto e il residuo di pena da scontare, possono essere indicatori molto potenti e, ripeto, enormemente ragionevoli affinché la scarcerazione non abbia alcun profilo di nuda premialità, ma sia uno strumento del beneficio collettivo.</p>



<p>Mi avvio a chiudere. Io non penso che stiamo tornando e, sicuramente, non penso che stiamo tornando migliori da questa emergenza. Non penso che stiamo tornando, perché alcuni dei nostri vizi non se ne sono mai andati, e ce ne dà forse ragione la stampa di questi giorni; e, certamente, non stiamo tornando migliori, perché siamo ancora comunità politica che abbisogna dell&#8217;individuazione simbolica di un grande nemico paralizzato per non affrontare i tanti problemi e le tante criticità che, altro che paralizzate, attaccano giornalmente la viva carne della nostra appartenenza «presuntamente» democratica, diciamo così.</p>



<p><strong>SANDRA BERARDI:</strong></p>



<p>Grazie Domenico. Ovviamente si condivide <em>in toto</em> il tuo intervento.</p>



<p>Certo, hai toccato dei punti che, presi singolarmente, meriterebbero ore e ore di discussione. Ovviamente qui non ci prefiggiamo l&#8217;obiettivo di dare indicazioni su come usciremo, ma proviamo a dare degli spunti di riflessione rispetto a quello che sta avvenendo, per far sì che ci si interroghi rispetto a quello che è realmente necessario all&#8217;interno di un&#8217;emergenza sanitaria che, invece, è stata strumentalizzata.</p>



<p>Come, del resto, si sta strumentalizzando in particolar modo questa questione dei detenuti messi ai domiciliari o con la pena sospesa giusto il tempo di potersi curare.</p>



<p>Insomma, i cori che si sono levati all&#8217;interno dell&#8217;antimafia e all&#8217;interno di alcune brutte trasmissioni, hanno processato in questa “Arena” il capo del DAP per le questioni relative alla detenzione domiciliare per motivi di salute, mentre la stampa non lo ha attaccato minimamente per i quattordici morti. Quattordici morti non si erano visti neanche negli anni “caldi” delle carceri in Italia, negli anni ‘70. Una cifra veramente scandalosa. E in tutte le testimonianze che stanno arrivando, si parla di ritorsioni e rappresaglie, violenze a carico dei detenuti (in alcuni casi completamente ingiustificate e slegate anche dai giorni propri delle rivolte del 9 e del 10 marzo); di trasferimenti indiscriminati che si stanno continuando a fare.</p>



<p>Cioè, noi siamo tutti quanti sottoposti a “misure domiciliari” mentre, invece, si stanno trasferendo detenuti da un carcere all’altro e, assieme a loro, si sta trasferendo anche il virus. Lo abbiamo visto con i trasferimenti da Bologna a Tolmezzo. Questa questione non è stata minimamente messa in discussione ma, nel momento in cui si va a toccare il 41 bis (a questo punto lo possiamo chiamare «alibi del 41 bis»), si levano gli scudi a difesa di questo 41 bis e, peraltro, a carico di due persone (lo ha ricordato anche il direttore Sansonetti questa mattina) che non hanno reati di sangue ma reati di tipo economico (Zagaria). Mentre invece, sull&#8217;altro caso (Bonura), è anziano, con tutta una serie di patologie e tra sette mesi avrebbe finito completamente di scontare la sua pena. Sarebbe uscito comunque.</p>



<p>Allora, su questo aspetto qui darei la parola a Vincenzo Scalia<strong>, </strong>sociologo che lavora in Inghilterra ma ha origini palermitane. Paolo Borsellino da ragazzino lo aiutava a citofonare alla sua ragazzina di allora..insomma! Ha un vissuto diciamo all&#8217;interno di quel territorio in quel periodo storico.</p>



<p><strong>VINCENZO SCALIA</strong><strong>:</strong></p>



<p>Mah<strong>,</strong> come dire? Forse sull&#8217;antimafia si sono persi dei passaggi. Nel senso che ci si dimentica che, per esempio, uno dei primi garantisti è stato Giovanni Falcone: quando Pellegriti (un presunto pentito della mafia catanese) gli disse, durante un interrogatorio, che lui sapeva per certo che l&#8217;omicidio di Mattarella era stato commissionato da lì, Borsellino disse «Beh, dammi le prove» e al momento in cui Pellegriti non fu in grado di fornirle, fu lui stesso a sporgere querela verso questo pentito. Oppure sempre l&#8217;esempio di Buscetta, che quando disse «Io fui ospitato dai Salvo a casa loro e i Salvo avevano il caminetto nelle ville di Casteldaccia, Borsellino disse «Andiamo lì, andiamo a vedere che c&#8217;è, se c&#8217;è veramente questo caminetto». Il caminetto non c&#8217;era. Poi chiese al custode «Ma come fate d&#8217;inverno?» «Ah no guardi, montiamo il caminetto noi». E quindi si accertarono direttamente, prima di incriminare una serie di persone che, comunque, avevano già delle gravi responsabilità: cercarono di acquisire un materiale probatorio sufficiente per andare avanti in questa direzione.</p>



<p>Probabilmente l&#8217;equivoco di Falcone fu quello di pensare che la Direzione Distrettuale Antimafia non avrebbe comportato uno sbilanciamento verso le prerogative dell&#8217;Esecutivo, anche perché comunque Falcone lavorava nell’ 89, quando Tangentopoli era di là da venire e quindi, tutta questa ondata di punitivismo e di giustizialismo che sarebbe seguita alla crisi di legittimità della prima repubblica, era ancora lontana. Anzi, se pensate un po’ agli anni in cui Falcone andò a fare il direttore dell&#8217;ufficio degli affari penali con Martelli, furono gli anni in cui c&#8217;erano 25 mila detenuti ; gli anni in cui comunque la legge Gozzini era stata approvata da poco; anni in cui, appunto, il Ministro della Giustizia era Mino Martinazzoli… non era, che so io, Pietro Ingrao oppure Rossana Rossanda. Eppure vararono tutta una serie di pacchetti che andavano sulla scia delle grazie penali. Anche perché il ricordo del caso Tortora era una non ferita fresca, per cui si promuoveva la responsabilità civile dei giudici, si poneva il problema della presunzione di innocenza. Quindi il contesto era quello. Invece, bruscamente, prima negli anni ‘90 abbiamo la Iervolino-Vassalli e, volendo, potrebbe essere considerato il primo passo verso l&#8217;inizio del positivismo penale; poi, nel ‘92 abbiamo le stragi di Capaci; abbiamo Tangentopoli e attorno a questi eventi, per certi aspetti… Anzi! Non per certi aspetti… Per aspetti gravi! Perché comunque Tangentopoli è stata la crisi di legittimità di un sistema politico; le stragi di Capaci hanno, come dire, ferito il corpo sociale non solo della mia città natale, ma anche tutta la nazione.</p>



<p>Da allora, in mancanza di progettualità politica, è nato tutto un ceto politico che, sul giustizialismo, ci ha fatto la sua rendita di posizione. Tra l&#8217;altro è un&#8217;operazione che, secondo me, è stata anche incontrollata, perché non ci sono solo gli imprenditori e</p>



<p>politici (non necessariamente in senso negativo), ma ci sono anche gli imprenditori mediatici.</p>



<p>Se pensiamo a certe trasmissioni come «Samarcanda» o «Milano-Italia», a come hanno in qualche modo allevato le piazze e, in coincidenza diciamo, con l&#8217;irrobustirsi di questi nuovi canali di formazione dell&#8217;opinione pubblica, abbiamo un deperirsi di altri canali di formazione l&#8217;opinione pubblica tradizionali come i partiti, che avevano tanti difetti, però contribuivano in qualche modo ad orientare e a filtrare certe domande che provenivano dal basso. Insomma, oggi si sono formate inevitabilmente delle professionalità che lavorano (ahi noi!) sulla necessità di usare la risorsa penale ma voglio dire,Travaglio, cosa farebbe senza il carcere? Ma.. per esempio… giusto perché non c&#8217;è solo Travaglio, voglio dire… Perché, comunque, ci sono alcuni settori dell&#8217;opinione pubblica che hanno delle posizioni ambigue. Io ricordo quando, ad esempio, era al governo Prodi, Repubblica diceva «Gli immigrati delinquono, ci vuole più carcere!»; poi si va all&#8217;opposizione e si dice «Si! Gli immigrati delinquono, ma gli italiani commettono dei più seri». E siamo all’oggi. Cioè, a pensarci bene, c&#8217;è Donald Trump che insiste, dicendo che il virus lo hanno fatto i cinesi… io, da italiano, potrei avere una prospettiva complottista un po’ più stretta e poter dire che l&#8217;hanno fatto Grillo e la Casaleggio associati ‘sto virus! Perché, a vedere i sondaggi, abbiamo una netta risalita della china da parte del movimento Cinque Stelle: Conte ha un indice di popolarità che equivale al 66 per cento e questa risalita è dovuta, ancora una volta, all’utilizzo del risorsa penale. Grillo e i Cinque Stelle sono l&#8217;evoluzione, lo stadio finale, di un processo che appuntoèiniziato con Tangentopoli. Perché ancora con la Iervolino-Vassalli, comunque, si poteva ancora discutere. Quindi, da Di Pietro, si è passatiattraverso Travaglio e poi arrivati a Grillo. Diceva Durckheim che la pena non protegge la società perché buona, è buona in quanto protegge la società. Ed è esattamente questo che stanno facendo, sia con l&#8217;utilizzo del 41 bis, che con quello della risorsa penale: è un utilizzo funzionale a creare consenso, in questo momento più che mai.</p>



<p>A maggior ragione c&#8217;è la necessità di tenere unite le varie componenti della società, di prevenire ogni spinta centrifuga, proprio a partire da un uso della penalità che sia doppio:quello repressivo classico, più becero.. quindi non si varano delle misure, dei provvedimenti clemenziali.</p>



<p>In questo senso, Domenico, sono d’accordo col discorso sull&#8217;Iran e sulla Turchia però attenzione, perché Iran e Turchia hanno anche un apparato polizia molto diffuso a livello di quartiere, di vicinato, quindi se mandi i detenuti agli arresti domiciliari,poi c&#8217;è sempre un controllo capillareche viene fatto sul territorio. Semmai possiamo parlare dell&#8217;Inghilterra, che sta portando avanti dei provvedimenti clemenziali, deflattivi del carcere. Siccome io lavoro in Inghilterra, c’è stata anche la British Society of Criminology che ha promosso un appello per il varo di provvedimenti clemenziali. Ad esempio, in Italia questo non è successo: mi dispiace, mi ci metto pure io tra i colpevoli, ma da parte del mondo accademico e dell&#8217;opinione pubblica più cosciente, a provvedimenti del genere nemmeno si pensa! Questo ci deve fare rifletteresu quanto, diciamo così, le spinte giustizialiste sianoprofondamente radicate all&#8217;interno dell&#8217;opinione pubblica italiana. Perché non si riesce nemmeno a dire che si possa e che si debba. Anzi, addirittura io ho visto dibattiti su Facebook per esempio, ma anche quando si fa la coda al supermercato, che dicono «Ma noi non siamo agli arresti domiciliari!». Perché comunque sia, la differenza con i carcerati è che i carcerati se lo meritano di stare in carcere! Quindi, una volta che sei in carcere, il problema viene rimosso. Perché te lo meriti. Ti meriti anche magari di morire diCoronavirus, ti meriti anche di morire se tu ti ribelli e se vieni represso dalla polizia. I quattordici morti che dice Sandra.. E questa è la cifra ufficiale! Vorrei vederci un po’ più chiaro perché noi sappiamo bene che, per esempio, ci sono 60 suicidi l&#8217;anno nelle carceri italiane, ma ci sono anche delle morti che, delle volte, vengono classificate in maniera diversa e sono altro. Quindi questo è l&#8217;aspetto repressivo che proprio è la cifra di questo Governo: la cifra di questa coalizione governativa, che non può fare in questo momento in modo differente. Salvini e la Meloni sono disperati. Vedete Salvini che organizza la veglia in Parlamento.</p>



<p>E poi c&#8217;è l&#8217;aspetto preventivo: per esempio, la «<em>app.»</em> Immuni, che riguarderà tutti noi. In qualche modo è una specie di braccialetto elettronico per tutti i liberi cittadini, perché vieni tracciato tu, viene tracciata la gente che frequenti e quindi tutti siamo passibili di controllo, di essere rintracciati. Se qualcuno dei nostri contatti è risultato positivo veniamo bloccati, fino a successivi accertamenti. Ma che cos&#8217;è questa storia? Stiamo parlando di una nuova misura di controllo che, praticamente , mentre adesso in qualche modo è più pesante perché è su tutto il territorio, dopo diventerà più leggera ma anche più invasiva. Quindi, anche su questo aspetto ci dice qualcosa il titolo dell&#8217;incontro di oggi, «lo Stato etico», il dirci cosa è bene e cosa è male. E’ esattamente questo lo Stato in questo momento. Ma, d&#8217;altronde, si sta giovando di una legittimazione anche dai settori dell&#8217;opinione pubblica, abituati a considerarsi come libertari in questo momento. Sta ricevendo una legittimazione dal basso a portare avanti queste misure. Quindi, figuriamoci… il 41 bis è una; la continuazione dell’ erogazione delle misure afflittive è l&#8217;altra e poi ci sono queste strategie preventive. Perché secondo me, appunto, il 41 bis lo utilizzano anche come dire «Guardate, sappiamo che la situazione è pesante e che dopo che finirà questa fase sarà ancora più pesante». A me raccontavano che a Palermo ci sono già i bambini che cominciano a fare dei furti per delle irrisorie. E quindi preparatevi, perché lo potrebbero estendere anche a voi! Non ci dimentichiamo che il 41 bis è nato per il terrorismo e poi da lì è stato esteso alla criminalità organizzata: quindi potrebbe essere uno strumento da attuare anche per altri per altri tipi di reati.</p>



<p>Io mi preoccuperei molto di questo. Poi sono d&#8217;accordo con quello che dice Domenico sul fatto del provvedimento deflattivo/ clemenziale: dobbiamo lavorarci, perché si sta facendo in molti Paesi. Si sta facendo appunto in Inghilterra; si sta facendo anche in altri luoghi che hanno una cultura giuridica lontana dalla nostra.</p>



<p>Secondo me dovremmo riflettere su quello che ci aspetta dopo. Su questa parte preventiva dell&#8217;utilizzo della risorsa penale che, in questo momento, secondo me si sta costruendo: e quindi dovremmo arginare questo processo di costruzione di una nuova penalità di uno Stato etico prima che prenda piede. Come fare? In questo momento non mi vengono delle idee, non ho le idee chiarissime ma insomma, siamo qui per discuterne. Detto questo, io cedo la parola al prossimo relatore. Vi ringrazio per essermi stati a sentire.</p>



<p><strong>SANDRA BERARDI</strong><strong>:</strong></p>



<p>Grazie Vincenzo! Sicuramente il tirarli fuori è un qualcosa anche in deroga a quello che è stato, appunto, il «non provvedimento» a questo punto, di questo Governo. Per quanto riguardava le carceri in questa fase di emergenza, se ne sono preoccupati magistrati di sorveglianza assieme a direttori, quelli un po’ più illuminati, di iniziare a vedere quali erano le patologie, le urgenze, le vulnerabilità all&#8217;interno del carcere; i soggetti che avrebbero risentito maggiormente del possibile contagio o che, comunque, avrebbero potuto portare a morte certa. Hanno iniziato a da metà marzo, dal 20 marzo a concedere più misure domiciliari, andando a ripescare in qualche modo anche le istanze di sospensione dellapena per motivi di salute. Oggi la magistratura di sorveglianza è di fatto commissariata dai magistrati antimafia. Tanto la magistratura di sorveglianza, quanto il Dipartimento dell&#8217;Amministrazione Penitenziaria, per un documento di ricognizione di quelle che erano appunto le fragilità all&#8217;interno del carcere, come nel resto della società civile, si ritrovano commissariate dall&#8217;antimafia. Con discorsi da parte della grande stampa, dell&#8217;opinione pubblica, della magistratura e di tutto l&#8217;arco istituzionale e politico, che rasentano in qualche modo l&#8217;eversione. Come ricordavate prima negli interventi precedenti, già all&#8217;indomani della sentenza di Strasburgo e del pronunciamento della Corte Costituzionale sull’illegittimità e incostituzionalità del 4 bis in alcune parti, si sono levati gli stessi cori che rasentano in qualche modo anche l&#8217;eversione .</p>



<p>Ora, sul ruolo della magistratura di sorveglianza, sullo snaturamento anche della magistratura di sorveglianza, a cui si vorrebbe affidare quasi un quarto grado di giudizio, sentiamo Laura Longo: ex presidente del Tribunale di sorveglianza dell&#8217;Aquila. Per lungo tempo, anche magistrato di sorveglianza del 41 bis. Buonasera Laura.</p>



<p><strong>LAURA LONGO</strong>:</p>



<p>Ciao Sandra, grazie. Grazie davvero. Sono stata magistrato di sorveglianza a L&#8217;Aquila e a Roma, avendo giurisdizione anche sui 41 bis, come sappiamo, per le donne.</p>



<p>Cosa dire? Guarda io, va beh la premessa è ovvio che mi trova totalmente d&#8217;accordo con voi. La magistratura di sorveglianza è purtroppo, ahimè, abituata storicamente a subire questi attacchi non solo mediatici ma anche governativi: perché, ogni qualvolta che si vada a concedere un beneficio, e ci sia un esito infausto, o quel beneficio scomodava qualcuno, o strideva con la coscienza sociale, immediatamente partiva l&#8217;ispezione, poi favorita dalla propaganda mediatica.</p>



<p>Qui secondo me, in questa situazione, c&#8217;è qualcosa di più. Perché vedete: eravamo abituati a questo e abbiamo dovuto sopportare lo snaturamento che dell’Ordinamento Penitenziario è stato fatto negli anni da quando, nel periodo ’90-’91-’92, i benefici per talune fasce di delitti sono stati soggetti a preclusioni e a condizioni ben precise che noi conosciamo. Ma temo che questa volta sia ancora più grave perché vedete, questo DL come un&#8217;accetta, a mio modo di vedere (e lo dico con grande sofferenza), è andato ad incidere su istituti che non realizzano o realizzavano il principio, pur importantissimo (costituzionale) della rieducazione ma, addirittura, sull&#8217;umanità della pena. Principio già sappiamo bene quanto violato nella materia delle modalità di esecuzione della pena. Ad esempio il 41 bis, che abbiamo tante volte assimilato alla tortura. Ma qui per la prima volta, secondo me, si va a incidere proprio sugli istituti giuridici attribuiti alla magistratura di sorveglianza che sono, se mi consentite un momento anche di riflessione tecnica perché forse è importante, a livello informativo, per capire la valenza della gravità: i permessi di necessità e il differimento della pena.</p>



<p>Ora, sono entrambi istituti che vogliono realizzare e garantire, direi, l&#8217;umanità della pena di cui all&#8217;articolo 27 della Costituzione (“la pena non può consistere in trattamenti contrari al senso di umanità”) e l&#8217;articolo 3 della Cedu.</p>



<p>Vediamo un attimo questo commissariamento e cioè questa subordinazione quasi, che il legislatore vuole dare rispetto agli uffici della procura. Bene. L&#8217;articolo 30<strong>, </strong>è bene che si sappia, è stato introdotto nel 1975 con l&#8217;Ordinamento Penitenziario (quindi, non nell’ 86) al solo ed unico fine di consentire e garantire a tutti, indistintamente, i detenuti condannati e internati, la possibilità di vivere i momenti fondamentali per un essere umano, che sono: stare accanto a chi, purtroppo, sta facendo il passaggio dalla vita alla morte (imminente pericolo di un familiare, primo comma) o, eccezionalmente, per gravi eventi di carattere sempre familiare quali, nella casistica giurisprudenziale per esempio, partecipare al funerale un congiunto; recarsi alla tomba in caso di morte di un congiunto (si pensi alla morte un fratello), eccetera. Cioè, sono veramente fondamenti della civiltà umana e non penso di scomodare non opportunamente Sofocle quando, con Antigone, ci ricorda che la legge positiva non può mai andare contro al diritto naturale, alla coscienza comune.</p>



<p>Cosa succede, che l&#8217;articolo 30 O.P., pensate un po’, talmente aveva questo obiettivo di dare la possibilità a tutti, anche i detenuti, di accompagnare i propri familiari in punto di morte, o di condividere il dolore con i parenti nell&#8217;ipotesi di decesso di un familiare, o di omaggiare attraverso il recarsi alla tomba, che non c&#8217;era proprio il profilo di pericolosità sociale. Noi da qui dobbiamo partire: l&#8217;articolo 30 prevedeva solo che permessi di necessità si potessero dare (ma il “potessero” era sui presupposti) con le opportune cautele di cui al regolamento. Cioè a dire: il regolamento diceva che il magistrato di sorveglianza doveva dare le prescrizioni più opportune in ragione della personalità del soggetto e dell&#8217;indole del reato. Dunque, secondo me, questo è un passaggio importantissimo per farvi capire l&#8217;eversione normativa cui stiamo assistendo: non c&#8217;era il profilo di pericolosità sociale! Il profilo di pericolosità inciderà sul tipo di prescrizioni: con scorta, senza scorta; con le manette,senza manette; piuttosto che assistere, nell&#8217;ambito familiare, o funerale qualora ci fossero problemi (pensate 41 bis, potevano esserci problemi di contesto sociale); farlo però allora recare alla tomba, in solitudine. Questo era il profilo. Guardate cosa succede ora con l&#8217;eversione normativa, per concedere quel permesso che veniva concesso senza, ripeto, questa valutazione della pericolosità sociale: tant’è che l&#8217;articolo 30 bis ci dice, al primo comma, che prima di concederlo, le uniche informazioni che potevano essere acquisite tramite le autorità di pubblica sicurezza riguardavano i motivi addotti (cioè è deceduto/non è deceduto, è congiunto/non è congiunto) e il luogo, cioè la situazione ambientale; e invece ora, prima di concederlo, il magistrato di sorveglianza deve, attenzione, acquisire non informazioni ma addirittura un parere.<strong> G</strong>uardate che è la prima volta che si parla di parere! È la prima volta che viene introdotta l&#8217;acquisizione di un parere, anche là dove è richiesto un intervento della procura: in tema di accertamento della collaborazione per concedere i benefici, si parla di acquisizione di informazioni e non è da poco questa differenza. Perché una cosa è dare informazioni, fatti, altro è un parere, che è una valutazione. Un parere è una valutazione. Bene, questo parere viene chiesto alla distrettuale (il pm del capoluogo dove il tribunale ha emesso la sentenza) e, in caso di 41 bis, a questo si aggiunge anche quello della dna.</p>



<p>Vediamo i primi profili. Siccome questi pareri, quindi valutazioni, attengono alla attualità dei collegamenti e alla pericolosità, sono due i profili: attualità dei collegamenti e pericolosità del soggetto. Immaginate voi, perché noi stiamo parlando di detenuti che possono eseguire la pena a distanza di anni, immaginate voi cosa ne sa sull&#8217;attualità dei collegamenti e della pericolosità il pm del capoluogo del distretto del giudice che ha emesso la sentenza magari 10- 15 anni fa. Prima obiezione. Questo per i delitti più importanti, quelli del 51 codice di procedura, diciamo prima fascia del 4 bis, che coincidono. E che dire del 41 bis? Perché allora si assiste al paradosso: per dare un permesso di necessità il magistrato di sorveglianza, in caso di soggetto sottoposto al 41 bis, oltre a questo pm, dovrà interpellare per il parere la dna sotto il profilo dell&#8217;attualità dei collegamenti. Ma abbiate pazienza.. se la dna dovesse arrivare a dire, cosa che ovviamente non farà mai, ed esprimere quindi un parere favorevole, perché non c&#8217;è attualità di collegamenti, mi spiegate perché il 41 bis? Immediatamente si dovrebbe revocare il 41 bis, no? Dunque ai 41 bis non si darà mai più un articolo 30: perché è vero che sulla carta non è vincolante ma, immaginate voi, se prima i magistrati siamo stati tutti crocifissi per questo tipo di parere, siamo stati tutti soggetti al fatto che il DAP non eseguiva i 30 ricordandoci che erano pericolosi e noi dicevamo, quando avevamo il coraggio di farlo, si esegua ugualmente (quindi tutti eravamo sotto la spada di Damocle dei procedimenti disciplinari). Ma immaginate ora, se un magistrato di sorveglianza vada a disattendere quello che sarà nella prassi il parere negativo della dna per 41 bis, o di quel famoso procuratore distrettuale di 10-15 anni fa che non si capisce cosa debba dire sull&#8217;attualità. E questo è per il permesso.</p>



<p>Andiamo all&#8217;altra materia che è stata attinta da questo decreto legge che, come al solito, sull&#8217;onda dell&#8217;emergenza e di questo consenso che sull&#8217;emergenza si fonda, è andata a fare. Bene, ricordiamoci che 147 (cioè il differimento facoltativo) e il 146 sono del codice penale. Dunque, noi dobbiamo dire che in pieno autoritarismo, in pieno fascismo (1930), sulla base di riflessioni che dal 1925 erano state fatte da una commissione composta da giuristi, magistrati, avvocati, professori erano stati introdotti questi due istituti dove, nella relazione del guardasigilli, si dice espressamente che di fronte al diritto alla salute, la potestà punitiva dello stato deve recedere. In pieno fascismo. Beh, oggi invece che cosa si dice si dice<strong>? C</strong>he tra il diritto alla salute, articolo 32 della Costituzione che, badate bene, è l&#8217;unico diritto che espressamente viene qualificato dalla Costituzione come fondamentale<strong>:</strong> l&#8217;unico per il quale espressamente la Costituzione ci dice che costituiva, fin prima che la Costituzione fosse adottata, a maggior ragione ora, il limite all&#8217;esercizio della potestà punitiva dello Stato. Ed invece ora.. e badate che siccome il Codice Rocco è fatto, tutto sommato, nella parte generale da persone pensavano, l&#8217;ultimo comma dell&#8217;articolo 147 diceva che nel valutare se concedere o meno questo differimento della pena anche in costanza di esecuzione della pena e , quindi, scarcerare la persona, si dovesse escludere il pericolo di recidiva. Quindi una valutazione qui si, non è per il 30, ma una valutazione sullapericolosità il magistrato già la doveva compiere. Ma il pericolo di recidiva, che si desume dalla gravità del fatto, dal percorso trattamentale dal grado di risocializzazione è molto più concreto di queste generiche e fumose terminologie dell’attualità dei collegamenti e pericolosità sociale. Sappiamo bene quanto essa sia generica e foriera di gravi conseguenze. Bene. Ora la magistratura, per il detenuto “mafioso” affetto da gravi patologie che gli danno il diritto di morire dignitosamente, come ha detto la Corte di Cassazione nella famosa sentenza del 2017 di Riina, non potrà più farlo se la nostra direzione nazionale antimafia per il 41 bis, più il pm (perché si aggiunge), più il famoso distrettuale eccetera eccetera ci diranno che ci sono questi collegamenti.</p>



<p>Guardate, io ho fatto il magistrato di sorveglianza per più di 30 anni e queste non sono informazioni, vedete sono pareri, sono in genere non motivati («si esprime parere contrario»); se sono motivati, si motivano con tutta la storia giudiziaria del soggetto senza tener conto di elementi nuovi ed attuali. Dunque la magistratura deve trovare il coraggio di andare a motivare e a dire che queste sono formule apodittiche, che queste sono formule generiche, eccetera. Secondo voi lo potrà fare? Secondo voi la magistratura di sorveglianza è nelle condizioni ancora di farlo? Appunto si parla di «commissariamento». E un sorriso mi viene da farlo. Perché sorrido? Perché questo legislatore, nella fretta di, appunto, dare questo segnale simbolico a cui siamo ormai abituati dagli anni 90 e immediatamente dire «Mamma mia, questi boss devono marcire in galera!»: il simbolo di marcire in galera perché l’umanità della pena è finita; siamo alla vendetta dello Stato. Però vedete la tecnica legislativa quanto è sottile.. Ed è bene un po’ sottolinearlo questo perché dice che, nell&#8217;ipotesi degli articoli 146 e 147 del codice penale, con applicazione della detenzione domiciliare ex 47 ter comma 1 ter O.P. che è il comma aggiunto nel 1998 dalla legge Simeone.</p>



<p>Cioè, siccome stanno rispondendo a queste scarcerazioni che erano state fatte con la modalità della detenzione domiciliare (non è una scarcerazione tout court), prevede solo questa ipotesi. Ma scusate: il differimento della pena, sia obbligatorio che facoltativo, può essere dato senza la detenzione domiciliare. Sono istituti che nascono come scarcerazione. Poi nel ‘98 viene data la possibilità di metterli agli arresti domiciliari, nell&#8217;interesse tra l&#8217;altro del soggetto che voleva magari che si computasse il tempo di espiazione della pena. Per giurisprudenza è stato detto “Bene. Per la magistratura è un modo per contenere margini di pericolosità” quindi, si ricorreva a questi a questa detenzione domiciliare che postula però i presupposti del differimento (codice penale) tutte le volte che si è diceva “ha un calibro criminale; ha un grande spessore, per cui è meglio metterli agli arresti. Ma si è scordato il legislatore che il 147 e il 146 obbligatorio si possono dare con scarcerazione “secca”. Quindi potremmo arrivare all&#8217;assurdo, se <strong>n</strong>on pongono rimedio, che con gli arresti domiciliari (cioè con la misura più contenitiva) si deve dare solo con questi pareri della procura; se, invece, il magistrato lo voglia dare tout court, potrebbe fare a meno di questi pareri che non sono previsti. Ci rendiamo conto? E ci rendiamo conto che hanno inciso anche sull&#8217;articolo 146 codice penale che è il differimento <strong>o</strong>bbligatorio? Sapete quando è obbligatorio il differimento, oltre ai malati di aids? Quando il soggetto è arrivato ad una fase tale da non rispondere più a terapie e alle cure. E questo ci tenevo a dirlo perché vedete, è triste penso, per tutti magistrati di sorveglianza, non solo applicare questa legge ma sentirsi parte di questo sistema. È un sistema che ha trasformato la veste della magistratura di sorveglianza da anni, lo sappiamo: è nata nel ’75, poi nell’ ‘86 con la Gozzini, come magistratura di garanzia dei diritti, no? lo statuto dei diritti dei detenuti e degli internati.. per diventare invece purtroppo, dopo gli anni Novanta, il problema della mafia e quant&#8217;altro la magistratura cui veniva chiesto che cosa? Di applicare il diritto del nemico, no? Cioè di partecipare alla guerra contro la mafia. Dunque è una magistratura ora commissariata, con le armi spuntate perché è la più debole.. e che vi devo dire? Resistenza civica? Ma chi si sdegna? Il consenso purtroppo va dall&#8217;altra parte, mica nella battaglia del 41 bis. E se va in Parlamento pensate che ci sia possibilità che non venga convertito? Ma come.. Anzi! No? Le forze di <strong>d</strong>estra saranno pronte anzi ad eliminare proprio, forse, questi istituti. Dunque un momento molto triste e veramente, con molta serenità, io davvero mi sento di dire e di definire questo intervento legislativo come il più grave perché ripeto, incide su istituti che vogliono realizzare l&#8217;umanità della pena. Quindi posso solo esprimere la mia indignazione.</p>



<p><strong>SANDRA BERARDI:</strong></p>



<p>Grazie Laura Longo, veramente un intervento molto sentito, perché chi fa con coscienza il proprio lavoro come lo hai fatto tu (infatti sei ricordata benissimo anche dai detenuti), è terribile sì! Però è umana, giusta, equilibrata ecco: questo è il ruolo che dovrebbero avere i magistrati di sorveglianza che, di fatto, sono da anni non solo con le armi spuntate, ma proprio con le mani legate. Tant&#8217;è che ci sono decine e decine di richieste da parte di detenuti e che rientrerebbero in questa 199 e rientrerebbero all&#8217;interno di quel quadro più ampio di patologie e quindi di rischio, che di fatto sono bloccate. E ci stanno pensando più e più volte prima di poter emettere un provvedimento. Stiamo assistendo a un qualcosa di scandaloso. Mandano a casa i detenuti dopo che risultano essere positivi al Covid: quindi prima si fanno infettare, si lasciano all&#8217;interno delle sezioni di isolamento insieme a persone magari asintomatiche, ma sarà stata solo un’influenza; però, poi, sono soggette a contagio. Ovviamente non lo dico io, ma chi sta sul campo.</p>



<p>L&#8217;attacco indirizzato ai magistrati di sorveglianza lo stanno vivendo anche i Garanti: per fortuna che ci sono i Garanti. Per quanto anche loro vengono ripetutamente attaccati da forze politiche e da sindacati di polizia penitenziaria, perché li vedono troppo vicini ai diritti dei detenuti. quindi il garante, il magistrato di sorveglianza un po’ fanno il paio all&#8217;interno di questo quadrogiustizialista, che vorrebbe la pena non come esercizio della giustizia ma come esercizio di vendetta.</p>



<p>Introduco il prossimo intervento che è Samuele Ciambriello, Garante campano dei detenuti, che è praticamente da due mesi è in trincea tanto all&#8217;interno delle carceri campane (insieme al suo collega cittadino Pietro Ioia), quanto nel relazionarsi con i familiari, che non riescono ad avere in nessun modo notizie. Quando si parla poi di emergenze e di sospensione dei diritti si parla anche di avvocati che scrivono alle carceri non ricevono nessuna risposta.</p>



<p><strong>SAMUELE CIAMBRIELLO:</strong></p>



<p>Innanzitutto ho ascoltato con piacere e, da oggi, mi dichiaro “prigioniero politico” di Sandra che, alle ore 16 di una domenica bella, gioiosa, familiare, ci impone queste riflessioni in una “direzione ostinata e contraria” dopo che ero riuscito oggi, alla borsa nera, a prendermi qualche pasticcino e qualche dolce. Ti perdono, va bene? E voglio dire però che voglio rompere questo clima “ecumenico” dandovi un paio di notizie. Innanzitutto sento parlare dappertutto in televisione, il giornale, di “distanziamento sociale”: mi spaventa, questo neologismo che è dettato dall&#8217;emergenza del covid 19. Vedete, io mi ritrovo a riflettere intorno a questo argomento e mi rendo conto, lo voglio dire a voi come testimonianza, che tutta la mia vita (con le diverse cose che ho fatto nella mia vita) io ho combattuto contro questo concetto: il distanziamento sociale. Poi mi fa paura un&#8217;altra parola che sento dire spesso in questi giorni: penso al termine emergenza. “Siamo in emergenza, in emergenza!”. Vabbè, a proposito di emergenza, io vi annuncio che domani mattina, alle 7, inizierò diciamo le mie visite con i familiari a partire dalla lettera C (quindi Berardi, tu arriverai in coda!). Allora l&#8217;emergenza ci da la possibilità tante volte di non capire di vivere uno stato d&#8217;ansia; spesso, diciamo, questo stato d&#8217;ansia ci porta a trovare sempre il colpevole, il nemico fuori da noi. E poi c&#8217;è il carcere, terza parola: carcere. Questo grande rimosso sociale che ritornerà a rappresentare l&#8217;unica vera cartina di tornasole della nostra civiltà. Innanzitutto, l&#8217;anagramma di carcere è “cercare” e questo mi fa ben sperare. Però, però.. non so se le dichiarazioni che sto leggendo di Nando Dalla Chiesa sono prima o dopo i pasti.. Nando dalla Chiesa, esperto di mafia internazionale, in un&#8217;intervista su radio popolare,<strong> ha </strong>affermato che le rivolte carcerarie si sarebbero fermate in cambio della detenzione domiciliare ad alcuni detenuti al 41 bis; siamo alla follia! Siamo oltre la follia! Siamo da trattamento sanitario obbligatorio amici miei! Ma di che parliamo? Se uno agisce così, parla così, che dobbiamo fare più? È la fine. Nella giornata tra l&#8217;altro dove io, in mattinata, ho visto invece un&#8217;altra dichiarazione di tutt&#8217;altro tipo, che mi ha portato, diciamo, un poco di speranza. Voglio dirlo perché stiamo parlando di carcere. Gherardo Colombo che ci ha spiegato perché il carcere è da abolire e dice “l&#8217;idea di mandare in galera una persona mi tormentava mettendomi davanti a interrogativi insolubili e angosciosi. Ho cominciato a pensare che il carcere non fosse più compatibile con il mio senso della giustizia, la mia concezione della dignità umana, la mia interpretazione della costituzione. Più che pensare, in realtà sentivo, sentivo tutta l&#8217;ingiustizia della prigione.. Era ormai intollerabile. Perciò, dopo anni passati a pensarci, ne ho tratto tutte le conseguenze”.</p>



<p>Perdonatemi, io insegno teoria e tecnica della comunicazione.. Penso che questi due casi di oggi potrebbero essere dibattuti nelle aule, diciamo, dei nostri studenti , potrebbero essere dibattuti da noti psichiatri nazionali e internazionali. Ma veniamo a noi però, perché altrimenti, lo voglio dire con il cuore più aperto, anche alla dottoressa Laura Longo. Dottoressa Longo, è vero che io nella mia regione sono 6572 diversamente liberi in questo momento e 7.454 persone in un&#8217;area penale esterna, non ho il 41 bis ma gli ex 41 bis. Mi rifaccio a tutto quello che avete detto voi, mi rifaccio addirittura al mio leader che è il Papa che dice “l&#8217;ergastolo non è la soluzione dei problemi, ma un problema da risolvere”e fin qui ci siamo; ma Dottoressa, ma lei quanti casi vuole di persone, non da 41 bis, che devono scontare un anno, due anni, tre anni, quattro anni di carcere e non hanno avuto la possibilità di andare a visitare il figlio appena nato con un permesso di necessità. Diciamo la verità, noi garanti siamo contenti di tante scelte dei magistrati di sorveglianza, che io ritengo siano “i cavalieri dell&#8217;Utopia”, ma io le posso registrare in Italia, in Campania, delle scelte di asimmetria che fanno male: cioè, con le stesse questioni, la discrezionalità.. Ma capirà che non è una critica: è un modo per dire “riflettiamo un po’ di più!”. Io l&#8217;anno scorso, insieme ai miei collaboratori, in Campania, abbiamo fatto più di 1200 colloqui individuali ma, lasciamo stare il sovraffollamento.. era malasanità e malagiustizia di magistratura di sorveglianza che si lamentavano, mica si lamentavano delle pastarelle che mancano! Poi si lamentavano anche di altre cose diciamo, per carità.. Quindi io voglio dire questo! Perché già un governo.. ma quale governo giallorosso? Questi, sto pensando, per fare una battuta al presidente del Football Club “borgo rosso”: Conte potrebbe essere questo, il Presidente. Perché in Italia, il peggiore dei ministri della Giustizia è stato uno che era comunista italiano: Oliviero Diliberto, di cui non ci ricordiamo più niente! E che è andato a scontare i propri peccati in giro. Ce lo vogliamo dire: in questo momento, il partito democratico la sinistra articolo 1, Renzi si sono appiattiti sul livello della giustizia e delle carceri. Vogliamo trovare un avvocato che denunci i parlamentari che hanno votato il decreto la metà di marzo? Dove sta scritto al 123 e 124, purtroppo, che se uno deve stare sei mesi ma si è comportato bene in carcere, non ha reati ostativi, non è un 41 bis, è un bravo chierichetto, esce subito; se uno deve scontare da un anno e mezzo a un anno e non ha reati gravi, reati di sangue, 41 bis; non ha avuto una relazione negativa comportamentale dal carcere nell&#8217;ultimo anno, può uscire con braccialetto elettronico! E quando l&#8217;hanno scritto, questi farabutti di deputati e senatori, sapevano che era una farsa. Questa farsa è diventata una tragedia nelle settimane successive. Quattro giorni fa un detenuto giovane di Aversa, che il magistrato di sorveglianza aveva detto a lui e altri nove di uscire con i braccialetti, ha provato ad impiccarsi; dopo il casino che abbiamo fatto qui in Campania, insieme alla direttrice del carcere, sono arrivati ad Aversa l&#8217;altro giorno tre braccialetti e uno per questo detenuto, che così è andato in una Caritas nella provincia di Salerno. E gli altri sette che aspettano? Ancora aspettano.</p>



<p>Ma io dico questi dati, che possono sembrare piccole cose dal valore non quantificabile, perché da qui che misuriamo il livello di attenzione di chi governa la giustizia e le carceri.</p>



<p>E basta mettere sempre magistrati al dipartimento dell&#8217;amministrazione penitenziaria! Mettiamoci operatori del terzo settore, cappellani, professori universitari; che cos&#8217;è questa cultura? Questa è una cultura etica e io ho paura di questo stato etico, che continua a mettere i magistrati in questi posti. Ma la vogliamo finire? Ma noi, non lo so che altro deve succedere. Ormai le carceri sono una polveriera a miccia corta,che altro deve succedere?</p>



<p>E quindi io chiedo per tutte queste persone la possibilità.. Piera pesa 37 kg a quarant&#8217;anni. Sta nel carcere di Santa Maria Capua Vetere perché quando aveva avuto ( Dottoressa Longo le chiedo questa possibilità di dialogare),</p>



<p>quando aveva avuto l&#8217;incompatibilità nella sua Regione dal magistrato, dopo la relazione sanitaria, chiaramente della relazione sanitaria del direttore sanitario, lei aveva avuto gli arresti domiciliari la possibilità di frequentare un corso di formazione e non poter frequentare diciamo dei pregiudicati. Un giorno dà un passaggio a una sua amica insieme al fidanzato dell’amica, che è stato scoperto poi che questo fidanzato era un pregiudicato. Beh, la prendono l&#8217;arrestano e la portano a Santa Maria da sei mesi. Ha due tumori. Ma ancora non si può utilizzare già la vecchia incompatibilità? I sei mesi fatti in carcere? Due tumori! Pesa 37 kg. L&#8217;altro giorno io non riuscivo a parlare con lei al telefono.. non c&#8217;è solo il 41 bis, va bene? Ma io racconto questi fatti perché mi sento impotente! Non so che dobbiamo fare. Oppure, nello stesso carcere dove è successo a Benevento, l&#8217;ho detto prima, un detenuto non è stato autorizzato ad uscire con la scorta per vedere il figlio nato e poi voleva anche dichiarare la sua paternità.. Allora queste asimmetrie.. Ci vorrebbe un comitato di garanti. Potremmo, in qualche circostanza, entrare non diciamo in punta di piedi.. spesso qualche volta sbagliamo i tenori e, diciamo, entriamo a gamba tesa. Però sono piccole cose ripeto, che mi lasciano perplesso.</p>



<p>Le poche persone uscite con questi duedecreti e nessuno dice del grande coraggio dei magistrati, anche inquirenti, oltre che dei magistrati di sorveglianza che, piuttosto che applicare (era imperfetta questo 123 e 124) la falsa copia della 199,</p>



<p>in molti casi hanno avuto il coraggio di applicare direttamente da 199.</p>



<p>Io vi dico tutto questo, e chiudo, perché già il carcere è un rimosso sociale.. Ma se noi facciamo le battaglie e le sto facendo pure io, per carità, sul fatto della Costituzione, delle leggi, della Corte Costituzionale che si è pronunciata sull’ illegittimità costituzionale dell&#8217;articolo 4 bis comma 1.. Corte costituzionale! Non i Garanti d’Italia! Perché la concessione dei permessi premio non è che si deve dare soltanto quando uno collabora.. e che vuol dire collabora? E in assenza di collaborazione con la giustizia io non ti do nessun permesso premio? Per carità, io mi rendo conto che il punto di partenza può esserci, questo della collaborazione, che non è una cosa sbagliata, può essere importante di fronte alla criminalità organizzata<strong>. I</strong>o personalmente mi rifaccio ai pentiti della grazia, non ai pentiti della legge perché poi vedo che questi pentiti che hanno ammazzato 70-80 persone o un bambino nell&#8217;acido, poi ne fanno arrestare altri dieci. Lì non c&#8217;è l&#8217;indignazione sociale, escono. Allora io dico, attenzione “agli Esposito” (senza offese ai miei conterranei che si chiamano molte volte Esposto), cioè quelli la cui attenzione qualche volta nelle carte… Dice “Professore, adesso abbiamo messo anche il polo universitario a Secondigliano” grazie, diciamo, ad un insieme di attori e in particolare alla sensibilità che ha avuto all&#8217;epoca rettore Manfredi. Con Federico II ci sono 24 detenuti dell&#8217;alta sicurezza che stanno studiando e una trentina di detenuti comuni; ma quando lui in carcere, che deve scontare 18-20 anni, poi si diploma, si laurea beh.. io non accetto la parola “trattamento” come se fossero le bestie; c&#8217;è una relazione trattamentale positiva, passano 26 anni di carcere e che altro deve attendere questo “cristiano” per uscire?</p>



<p>Io mi accontenterei di evitare meno asimmetrie sul piano giuridico; di mettere in campo risposte non sempre, diciamo, all&#8217;altezza da parte dei politici. Guardate, c&#8217;è stato un appello al Presidente della Repubblica dal Papa, dall’ Associazione Nazionale Magistrati, dal Garante Nazionale, Garanti regionali… tante associazioni di intellettuali! Ma questi non sentono, perché si rifanno al consenso.</p>



<p>Sta terminando la stagione dei diritti e io di questo pure sono molto preoccupato. Insomma, tutte queste paure che stanno in giro , come le stesse malattie , spesso sono alimentate da povertà, disuguaglianze, però io sono un po’ preoccupato.. mi auguro che mi smentiscano, voglio dargli una mano. Per esempio già il numero uno del DAP, e il numero due, sono due magistrati che vengono da un&#8217;esperienza diciamo attiva della magistratura e ha indagato sui fatti di mafia e camorra, però io sono per mettere in campo una cultura costituzionale del carcere e dell&#8217;esecuzione penale. Vi ringrazio.</p>



<p><strong>SANDRA</strong>:</p>



<p>Grazie a Samuele, per l&#8217;intervento accorato e appassionato di chi veramente sta vivendo di riflesso, ma interiormente, anche quello che sta avvenendo, che assorbe tutto quanto il malessere che viene dall&#8217;interno e dall&#8217;esterno delle carceri, di tutte le assurdità invece che si stanno muovendo a livello istituzionale. Dei provvedimenti legislativi che vanno contro la Costituzione vanno contro i diritti umani. Laura Longo ha parlato di «eversione legislativa» rispetto a quello che sta avvenendo. Ma è possibile che due testate giornalistiche riescano a trascinare un&#8217;intera opinione pubblica? Perché di questo si tratta: non si tratta di provvedimenti finalizzati a garantire effettivamente la sicurezza. La sicurezza attuale si sarebbe dovuta attuare solo ed esclusivamente su un piano sanitario, su un piano di emergenza sanitaria che avrebbe dovuto mettere al riparo tutti e non si sarebbe dovuta subordinare né al titolo del reato né alla quantità di pena residua; come in altri Paesi, che sicuramente non sono democratici &#8211; è stato riportato l&#8217;esempio della Turchia di Erdogan- che però hanno ragionato da un punto di vista preventivo rispetto all&#8217;emergenza che stiamo vivendo, ma anche da un punto di vista politico.</p>



<p>Il fatto stesso che abbiano trattenuto solo i Kurdi, i prigionieri politici, ci dice che Erdogan ha ragionato politicamente mentre in Italia non c&#8217;è né un ragionamento politiconé un elemento oggettivo. Per quella che è l&#8217;emergenza in atto, si va dietro alle opinioni di “opinionisti” e di alcuni pezzi della magistratura, mentre non fanno testo gli interventi dei magistrati di sorveglianza oppure del Coordinamento Nazionale dei Garanti, oppure dell&#8217;organizzazione mondiale della sanità o della Commissione europea dei diritti umani.</p>



<p>È intervenuto anche Salvi. Anche lui è amico dei mafiosi? Perché di questo si sta parlando: «Chi difende i diritti dei detenuti, siano essi ladri di galline siano essi grossi boss, diventa automaticamente amico della mafia e dei criminali». Ecco, questo non è quello che ci dice la Costituzione, non lasciare nessuno indietro significa che il carcere ha uno scopo è quello dovrebbe perseguire. Dovrebbe perseguire il reinserimento e il recupero della persona condannata, come giustamente ricordava Laura, l&#8217;articolo 27, l&#8217;articolo 25 che parlano di questo non ci parlano di condannare e basta.</p>



<p>Allora Francesco Iacopino, penso che <strong>S</strong>ansonetti abbia qualche problema di collegamento, quindi invito Francesco ad accendere il microfono e a darci lui una lettura, anche rispetto a quello che si sta vivendo da un punto di vista proprio di passaggio dallo Stato di diritto allo Stato etico. Se è solamente una suggestione che i garantisti d&#8217;Italia hanno oppure se vi è un rischio concreto rispetto a questo.</p>



<p><strong>FRANCESCO IACOPINO:</strong></p>



<p>Grazie Sandra, ringrazio l&#8217;organizzazione della tavola rotonda per avermi concesso la possibilità di partecipare. Ma permettetemi anche di ringraziare chi mi ha preceduto, non solo per la competenza tecnica, ma anche per la passione civile e umana che ha voluto esprimere nell’elaborazione degli interventi che hanno offerto oggi a chi ci ascolta. «Verso lo Stato etico, tra populismo penale e Costituzione tradita» il tema della tavola rotonda. Credo che essa, sostanzialmente, valorizzi la crisi del garantismo penale. Una crisi che l&#8217;avvocatura penale denuncia da molto tempo: sia io che l&#8217;amico Maurizio Nucci siamo degli avvocati militanti, perchè ci riconosciamo nell&#8217;attività politica dell&#8217;Unione delle Camere Penali Italiane e nella battaglia che l&#8217;Unione porta avanti da anni, in difesa dei diritti e delle libertà individuali. Non è un caso che il 10 e l’11 maggio scorsi, a Milano, nella terra di Cesare Beccaria dopo 255 anni dalla pubblicazione de «Dei delitti e delle pene», l&#8217;Unione delle Camere Penali, con le espressioni più alte dell&#8217;accademia sia della dottrina penalistica che di quella processual-penalistica abbia voluto presentare il Manifesto del diritto penale liberale e del giusto processo. Perché le ragioni di un manifesto? Perché in fondo, se è vero che oggi con l&#8217;avvento del populismo al potere si è acutizzata la crisi del garantismo, è anche vero che questa crisi (è stato detto bene anche da chi mi ha preceduto), non affonda le radici nell&#8217;odierna politica, ma ha una sua manifestazione che è risalente nel tempo.</p>



<p><strong>V</strong>edete, quello che noi percepiamo e che oggi registriamo, l&#8217;acutizzazione del divario tra il sistema normativo delle garanzie e l&#8217;effettivo funzionamento del sistema punitivo già Norberto Bobbio, agli albori del nostro secolo, ci aveva avvertito del divario che registriamo tra ciò che il diritto è e ciò che il diritto dovrebbe essere all&#8217;interno di un moderno ordinamento giuridico. Questa divaricazione tra effettività enormatività delle norme penali e il suo discostarsi dal modello costituzionale è fenomeno che costituisce oggetto della riflessione della dottrina penalistica da molti lustri. Ferrajoli, del resto, aveva parlato del progressivo svuotamento delle garanzie sostanziali e processuali e della crescente «amministrativizzazione» del diritto penale; il sistema punitivo oggi, non solo all&#8217;interno della penalità sostanziale<strong>, </strong>registra un arretramento della soglia di rilevanza penale con un incremento dei reati di pericolo, ma sta spostando l&#8217;asse repressivo verso le misure di prevenzione che, non essendo coperte dallo statuto di garanzia proprio del diritto penale, diventano un arsenale repressivo più agevole, più duttile, per poter colpire tanto le persone quanto i patrimoni.</p>



<p>E allora, in questo processo di «mutazione genetica» del sistema penale, noi vediamo che il processo non è più luogo di accertamento del fatto, ma diventa strumento di lotta e di repressione per regolare i conflitti sociali. Anche il lessico è degenerato: noi parliamo ormai di «spazza-corrotti»; le norme, secondo questa impostazione, servono per spazzare via categorie sociologico-criminose. Ma anche la pena, se lo strumento del processo diventa luogo di regolazione di conflitti sociali, anche la pena smarrisce ogni collegamento con la gravità della violazione con la sua finalità rieducativa.</p>



<p>Questa progressiva degenerazione del sistema delle garanzie si è accentuata, nel corso degli anni, man mano che il diritto penale è diventato il terreno elettivo sia dello scontro politico, sia del conflitto tra i poteri dello Stato.</p>



<p>Sia chiaro: non è in discussione qui, l&#8217;irrinunciabile necessità dello Stato di difendere sè stesso i suoi cittadini dall&#8217;aggressione terroristica; dalla pervasività mafiosa; dalla propensione corruttiva nella politica e nella pubblica amministrazione .</p>



<p>Qui in gioco c&#8217;è un altro tema: tali scopi primari di politica criminale non possono essere perseguiti alterando gli equilibri costituzionali ma, soprattutto, alterando quegli equilibri che regolano il rapporto da un lato, tra il potere punitivo e i diritti fondamentali della persona; dall&#8217;altro, la separazione dei poteri.</p>



<p>L&#8217;avvento di formazioni populistiche o meglio, di formazioni politiche dichiaratamente populiste, ha soltantoaccelerato questo processo di degenerazione che era già in atto nel nostro Paese.</p>



<p>È vero, il populismo penale non è soltanto fenomeno che appartiene all&#8217;Italia. Europa, Stati Uniti e Sud America conoscono il fenomeno del populismo penale, la sua degenerazione giustizialista. Lo abbiamo visto e lo abbiamo avvertito nitidamente con l&#8217;amico Domenico Bilotti nello scorso novembre quando, a Chicago, in occasione del decimo colloquio di costituzionalisti americani all&#8217;Università Loyola, abbiamo presentato il «Manifesto del diritto penale liberale». Le preoccupazioni dei giuristi e degli operatori italiani sono condivise anche dalla comunità dei giuristi europea e d&#8217;oltreoceano.</p>



<p>Il giustizialismo, come connotazione più accentuata del populismo che si è fatto Governo, non è fenomeno che appartiene, purtroppo, esclusivamente alla nostra esperienza politica; oggi l&#8217;aggressione però è al sistema delle garanzie! È questo il cambio di passo: non è più dissimulato come in passato, anzi! È rivendicato dalla politica come obiettivo di governo e come componente costitutiva del patto elettorale. Insomma, il consenso elettorale oggi è offerto in cambio di una promessa securitaria; il governo dell&#8217;insicurezza sociale guida una «democrazia emotiva», come ben detto dal professore Giostra.</p>



<p>Siamo allora di fronte ad un contesto storico in cui viviamo l&#8217;esasperazione del carattere illiberale del moderno diritto penale, nato in Italia da Beccaria. Sul terreno penale, per esempio, basti citare le più recenti riforme della legittima difesa o della prescrizione per ravvedersi di tutto ciò. La riforma della prescrizione, non a caso, è stata definita un «ergastolo processuale». Basta vedere, sul terreno del rito penale, dalle riforme delle intercettazioni all&#8217;uso sempre più espansivo dei Trojan<strong>, </strong>fino ad un utilizzo ipertrofico della custodia cautelare, che neppure l’intervento regolativo del legislatore più recente è riuscito in qualche modo ad attenuare.</p>



<p>Nella prassi applicativa, la smaterializzazione del processo penale è stata in qualche modo agevolata dall&#8217;emergenza Covid, che ha anticipato nei tempi un progetto di riforma che il nostro Governo vorrebbe in qualche modo stabilizzare, avviandoci verso un processo distopico. Insomma, questa trasformazione dello Stato di diritto, chiaramente costituisce il ponte verso il passaggio ad uno Stato etico e ad uno Stato, forse ancora peggio, di polizia. Oggi espressamente rivendicata l&#8217;aggressione ai principi costituzionali della presunzione di non colpevolezza; dell&#8217;eccezionale privazione della libertà personale, che non segua all&#8217;esecuzione della pena; alla legalità penale; alla finalità rieducativa della pena; alla proporzionalità e adeguatezza della pena, che sia modulata sulla gravità della violazione. Ma, come recentemente è ben messo in risalto dal Professore Pulitanò in un suo scritto, il diritto penale è un <em>pharmacon</em>, medicina o veleno a seconda delle dosi: arma a doppio taglio; strumento necessario dell&#8217;ordine giuridico ma anche fattore di ingiustizia. La storia, anche nel nostro tempo, offre esempi terribili. La politica del diritto penale ha il problema di dosare questi farmaci: dosi terapeutiche vanno ricercate tra non troppo poco è un tossico troppo.</p>



<p>Le ideologie autoritarie populiste, che oggi agitano la scena politica, pensano al penale come arma (lo registriamo quotidianamente anche, nella nostra attività): puntano sulla potenza di fuoco; sul più penale, sempre di più, di fronte ai fallimenti a cui questa strada va incontro; dando risalto alla «passione del punire» e, a proposito della passione del punire, l&#8217;ossessivo fanatismo punitivo è stato ben affrontato in un recente saggio dell&#8217;antropologo e sociologo francese Fassin nel suo libro «Punire: una passione contemporanea».</p>



<p>Ma veramente questo scambio tra sicurezza sociale e consenso elettorale è produttivo di effetti per la sicurezza individuale e collettiva? Anche qui bisogna sfatare un mito: noi lo sappiamo, sul terreno delle misure cautelari, dicevo prima, c&#8217;è un muso ipertrofico della custodia cautelare, di questa misura coercitiva di massimo rigore, che è una delle concause del sovraffollamento carcerario perché in carcere, ancora molti in termini percentuali, sono detenuti in attesa di giudizio. Ma ci dà maggiore sicurezza? O piuttosto dobbiamo anche vedere qual è il risvolto della medaglia di una dimensione punitiva nella fase endo processuale?</p>



<p>Il tasso di errori giudiziari ancora in Italia è altissimo: negli ultimi 25 anni, oltre 26 mila sono stati casi di ingiusta detenzione riconosciuto all’esito del processo e oltre 800 milioni sono stati gli euro che l&#8217;Italia ha dovuto spendere per riparare errori giudiziari; mille persone all&#8217;anno, tre persone al giorno, subiscono una ingiusta detenzione e, purtroppo, devo registrare che il mio distretto di corte d’appello, Catanzaro, nonostante sul piano quantitativo non sia un distretto di corte d&#8217;appello medio alto, doppia o comunque supera enormemente la dimensione degli errori giudiziari che sono registrati in altri distretti di maggiore intensità demografica.</p>



<p>Ma la situazione non muta sul terreno delle esecuzioni penali, sul quale dobbiamo smascherare la le tossine della visione carcere centrica della pena, della visione marcatamente retributiva della pena. Ancora, il Professore Giostra scriveva «la necessità di mascherare chi nel carcere non vede mai un problema, ma la soluzione di tanti problemi». Abbiamo la prova empirica che il maggiore tasso di carcerazione non aumenta il livello di sicurezza sociale. Fassin, sempre nel suo saggio prima citato, registra un dato statistico: negli ultimi 40 anni, la carcerazione è aumentata del 180 per cento.</p>



<p>Come ha ben detto che mi ha preceduto, in carcere in Italia dal 2000 al 2015 sono registrati a 2.368 casi di morte, di cui 160 all&#8217;anno dovuta suicidi. Un altro dato che mi ha allarmato, leggendo un libro di Manconi, Anastasia, Calderoni,</p>



<p>«Abolire il carcere» è che molti detenuti, per poter reggere il peso della vita intramuraria, sono costretti ad assumere psicofarmaci. La popolazione carceraria che vive di psicofarmaci è altissima. non solo, ma il 70 per cento dei detenuti subisce il rischio di recidiva. Questo perché il modello retributivo e carcerocentrico, oltre che vendicativo della pena, non funziona. Invece, le statistiche ci dimostrano che quando la pena viene seguita consentendo il recupero sociale e il reinserimento nel tessuto della società attraverso le misure alternative (e questo ancor di più attraverso la dignità nel lavoro), i tassi di recidiva si abbassano quasi fino ad annullarsi; mentre invece, in maniera speculare, quando il carcere diventa luogo di segregazione, di alienazione, una «discarica sociale» e il soggetto viene restituito alla società attraverso un passaggio non mediato dalle misure alternative, il tasso di recidiva raggiunge quasi la soglia dell&#8217;80 per cento.</p>



<p>E poi dobbiamo togliere il velo da un’ altra ipocrisia: nelle carceri, oltre il 25 per cento della popolazione carceraria è tossicodipendente; una buona parte è immigrato; ma noi davvero pensiamo che il luogo di recupero dalla tossicodipendenza possa essere la carcerazione?</p>



<p>E allora, vedete, bisogna recuperare toni di serietà nell&#8217;affrontare questo tema. Pensavo prima, mentre ascoltavo che mi ha preceduto, che se nei <em>talk show</em> televisivi e nelle prime serate invece di invitare i «somministratori di sostanze psicotrope» che anestetizzano la pubblica opinione, impedendo di comprendere la reale portata dei fenomeni; se ci fossero persone competenti come chi mi ha preceduto, probabilmente i percorsi di civilizzazione del nostro Paese non sarebbero così a rischio come invece oggi siamo costretti a registrare.</p>



<p>Perché anche il tema della giustizia riparativa, per chi studia questo fenomeno e per chi ha modo di avvicinarsi a questa realtà, dimostra che essa è capace non solo di riparare veramente il torto subito dalle vittime attraverso un percorso di incontro tra vittime e autori dei reati, ma anche di avviare un percorso serio di revisione critica da parte di chi ha commesso, di chi è entrato nel circuito della delinquenza. E qui ci sarebbe da discutere, visto il costo che ciascun detenuto assume per lo Stato: costo non solo economico, se l&#8217;investimento dello Stato verso norme di giustizia riparativa non debba essere il nuovo futuro della esecuzione penale. C&#8217;è un bellissimo libro, permettetemi di dirlo, di una notaia calabrese, Marcella Reni, che ha scritto «Ne vale la pena», dove racconta la straordinaria efficacia dei progetti di giustizia riparativa. Si chiamano progetti Sicomoro, che in alcune carceri italiane sono stati avviati. È veramente emozionante leggere la capacità di efficacia della giustizia riparativa attraverso progetti che abbiano a cuore l&#8217;umanità ferita nel carcere, ma anche umanità ferita dalla delinquenza, attraverso un percorso serio di rivisitazione, di elaborazione di quanto accaduto. E allora comprenderete il perché del grido di allarme dei penalisti e dell&#8217;Accademia, che l&#8217;anno scorso ha raggiunto la sua massima espressione proprio con la pubblicazione con la diffusione del Manifesto del diritto penale liberale. Siamo convinti che i principi costitutivi del nostro patto sociale siano più ignorati che reietti; più fraintesi che consapevolmente avversati. Come la nostra quotidiana esperienza ci restituisce, ogni qualvolta il cittadino entra nel circuito penale scopre la forza salvifica dei principi delle libertà e delle garanzie contenuti nella Costituzione. Vedete, non è vero che questi temi spinosi come il carcere non si possono affrontare con l&#8217;opinione pubblica: ce lo ha dimostrato venerdì santo il Papa, nell’ aprire una finestra nel mondo del carcere nel corso la Via Crucis, dando voce ad detenuti (anche di mafia); dando voce ad educatori; dando voce a cappellani; dando voce ai magistrati di sorveglianza. Quella finestra sul carcere che ha emozionato la pubblica opinione dimostra che si può parlare anche di un tema spinoso come il carcere, ancorché il tema sia contro intuitivo sotto il profilo valoriale. Noi sappiamo che i nostri valori sono contro-intuitivi, ma non per questo non comprendiamo quanto importante sia mantenere alta l&#8217;attenzione sul rispetto del quadro assiologico che regola lo statuto delle garanzie all&#8217;interno della Costituzione. È vero, il tema comedicevo prima ci impone di nuotare controcorrente, di essere quasi voci che gridano nel deserto (per richiamare un<strong>&#8216;</strong>espressione evangelica). Ma chiediamoci: l&#8217;evoluzione umana della pena, se dal 1700 fino ad oggi non avesse conosciuto soggetti capaci di gridare del deserto e di andare anche contro lo spirito del tempo (mi riferisco a pensatori come Lock Beccaria e, infine, Foucault, Garland solo per citarne alcuni) ci sarebbe stata?</p>



<p>Io credo che noi dobbiamo sviluppare un nuovo lessico, un lessico civile; ai populisti che usano le ragioni della forza, noi dobbiamo porre la forza della ragione; ai populisti che parlano alla pancia della gente, noi dobbiamo porre un lessico che sappia parlare al cuore delle persone.</p>



<p>L&#8217;emergenza Covid ha solo accentuato la visione ipocrita e manichea che sta dietro il fenomeno del populismo e giustizialismo penale e l&#8217;indifferenza che ha su un&#8217;umanità sofferente che abita le nostre carceri in condizioni inumane e degradanti. Non lo dico io, ma lo dice la Corte Europea dei Diritti dell&#8217;Uomo: quelle condizioni inumane o degradanti, intanto, diventano un appello al tribunale della nostra coscienza, prima ancora che un monito della Corte Europea. È chiaro: un legislatore</p>



<p>illuminato oggi si interrogherebbe sull&#8217;applicazione di un indulto, soprattutto quando un Ministro dell&#8217;Interno riconosce che siamo di fronte ad una «bomba epidemiologica» che può scoppiare da un momento all&#8217;altro all&#8217;interno delle carceri. Non abbiamo questo legislatore illuminato, ma non possiamo per questo arretrare rispetto all&#8217;esigenza che sia restituito al diritto penale il ruolo di Magna Carta del reo, intanto recuperandolo nella sua dimensione liberale: perché è necessario,</p>



<p>in primo luogo, che vengano garantiti e protetti i diritti individuali, civili e politici; ma, soprattutto, è necessario lottare perché le organizzazioni istituzionali siano capaci di tutelare e garantire questi diritti, che sono fattori irrinunciabili perché il liberalismo e la democrazia marcino nella stessa direzione. Non dimentichiamo che il nostro Stato costituzionale è stato edificato sugli «a priori» dei diritti umani. Recentemente, in un suo scritto, mi avvio rapidamente alla conclusione, il professore Maiello mette in luce il rischio che il vento dello spirito popolare possa condizionare non solo l&#8217;azione politica, legittimata dal consenso elettorale, ma le stesse istituzioni penali di garanzia. È vero, aggiungeva il professore Maiello, la vigenza di una Costituzione rigida e delle carte internazionali dei diritti umani sono un baluardo significativo, ma potrebbero non bastare di fronte al vento populista: ecco perché bisogna sostenere le ragioni di un modello di giustizia penale che si riconosca nella civiltà dei principi costituzionali. Bisogna, in altri termini, ricostruire una grammatica del discorso civile sul tema dei rapporti tra autorità ed individui. Concludo con un interrogativo che qualche giorno fa un pubblico ministero molto illuminato e di grande sensibilità, autore di un libro a me molto caro (“Difesa di un avvocato scritto da un pubblico accusatore”) che è il Dottore Paolo Bornia, magistrato requirente in Torino, si poneva al termine di un suo articolo pubblicato su Questione Giustizia: fino a che punto, si interroga il magistrato, in nome della legge, della ricerca di sicurezza il diritto costituzionale può essere compresso; i diritti di libertà possono essere compressi; fino a quando potremo esercitare questo così esteso potere di controllo sulle libertà delle persone senza incidere notevolmente sulle vite degli altri italiani. C&#8217;è un limite oltre il quale, aggiunge il magistrato, ci ha ricordato recentemente Giovanni Verde «la nostra Repubblica pensata come democratica e liberale si trasforma in uno stato etico». In questo tempo di emergenza Covid 19, ma anche dopo, fermiamoci a meditare su questo ammonimento. Vi ringrazio.</p>



<p><strong>SANDRA BERARDI:</strong></p>



<p>Grazie Francesco Iacopino. Intervento accorato e condivisibile dalla prima all&#8217;ultima parola. Sì, ma sono interrogativi che nella società ci si pone veramente molto molto raramente. Rimangono quasi relegati nel limbo di argomenti degli «addetti ai lavori» quando, invece, stiamo parlando di uno dei punti cardine dello stato di diritto e dello stato democratico. Ci avviamo alla conclusione con l&#8217;intervento di Maurizio Nucci, avvocato penalista di Cosenza, ex presidente della camera penale Fausto Gullo, con il quale stiamo anche lavorando e collaborando all&#8217;interno della Rete emergenza carcere (che fa parte, ovviamente, del movimento antipenale composto da diverse realtà associative epolitiche). Con lui abbiamo elaborato diversi quesiti posti a questo Governo e a questo Dipartimento dell&#8217;Amministrazione Penitenziaria, tra cui quello di fornire i dati rispetto a quella che era la situazione dei contagi e delle misure di prevenzione adottate all&#8217;interno delle carceri. Bene, a fronte di questa richiesta di dati, che dovrebbero essere di pubblico dominio in base alla normativa che prevede la trasparenza degli atti della pubblica amministrazione ebbene, insomma, un carcere ci risponde che, salvo determinazioni superiori, non ci possono fornire le informazioni richieste. Nella risposta che ci danno si lasciano sfuggire la mail che è stata trasmessa a sua volta dal provveditorato regionale a questo carcere, dove era scritto che non avrebbero dovuto fornirci i dati richiesti perché stavano indagando sulla nostra matrice ideologica. Ecco la nostra matrice ideologica, glielo diciamo anche in anteprima durante questa diretta è quella delle garanzie costituzionali, è quella di agire in nome del Diritto, quello che invece altrove si sta violando. Do la parola Maurizio Nucci.</p>



<p><strong>MAURIZIO NUCCI</strong>:</p>



<p>Buona sera a tutti! Vi ringrazio perché ho ascoltato tutti gli interventi con molto interesse. Non nascondo che la riflessione su argomenti che a volte diamo per scontato, considerando il fatto che li trattiamo quotidianamente, non può che aiutare a individuare aspetti di novità ulteriori che hanno necessità di sviluppo, affinché si possa cercare di dare una risposta a problematiche assai delicate che riguardano l&#8217;entità umana. Verso lo Stato etico e, soprattutto, il populismo penale e il tradimento verso i valori costituzionali in che misura spiana la strada ad uno</p>



<p>Stato etico? Perché io ho la sensazione e, non nascondo, l&#8217;avverto come una sofferenza, che l&#8217;idea di uno Stato etico abbia sfiorato, e non in maniera minimale, quasi tutte le forze politiche che hanno governato negli ultimi anni. E cioè attraverso quel populismo che sfruttava quelle che venivano di volta in volta definite “emergenze”, si introducevano, quasi mi viene da dire si introiettavano, si introducevano all&#8217;interno del sistema tante lacerazioni, fratture, che allontanavano l&#8217;agire da quei valori costituzionali che avrebbero dovuto essere l&#8217;unico obiettivo da perseguire e che, viceversa, diventavano invece un nemico da rifuggire. La magistrato Longo parlava del come in realtà si stia cercando di irretire l&#8217;azione giudicante della magistratura, di quella di sorveglianza nel caso di specie, attraverso i condizionamenti provenienti dagli uffici delle procure e, soprattutto, dalla direzione investigativa antimafia. Lo diceva con tantissima onestà intellettuale, perché di corredo a quella affermazione ne aggiungeva un&#8217;altra: «Ma quanto coraggio dovrà avere un magistrato giudicante e, quindi, un giudice terzo ed indipendente, per resistere ad un parere contrario proveniente da una direzione distrettuale antimafia?». E , però, questo è l&#8217;apice del problema. Questo è quella parte del problema che trova la sua genesi, probabilmente, anche nella mancata esecuzione di una norma costituzionale; nel fatto che la magistratura stessa abbia ostentato ostinazione ad avversare quella norma costituzionale. E mi riferisco a quel principio contenuto nell&#8217;articolo 111 della Costituzione che pretendeva la separazione delle carriere, anche affinché il giudicante fosse realmente terzo ed indipendente rispetto anche ad altri ambiti della magistratura. E altri ambiti della magistratura, come quella requirente, rimanessero confinati in una situazione di parità con le altre parti processuali, tanto da non poter interferire come invece , probabilmente, in ciò che è il risultato di quellariflessione della dottoressa Longo, è una prassi e cioè il sentirsi vincolati ad un qualcosa che proviene dallo stesso ambito di appartenenza.</p>



<p>E allora, probabilmente, la direzione oggi intrapresa verso un nucleo assolutista che vorrebbe contenere, condizionare il tutto, fa anche parte di alcune situazioni di «disinteresse interessato», cioè di una volontà di non applicare fino in fondo quelli che sono i valori costituzionali che ha portato, per esempio in campo di esecuzione delle pene… Perché un aspetto contenuto nella carta costituzionale, nell&#8217;articolo 27, è stato spesso svilito di significato: le pene devono tendere alla rieducazione, non la pena detentiva deve tendere alla rieducazione. E le pene non sono necessariamente quelle di natura restrittiva, carceraria tra l&#8217;altro, ma sono delle forme di esecuzione di una statuizione penale e noi abbiamo voluto necessariamente (quando dico «noi abbiamo voluto» dico «altri hanno voluto») limitare ad una forma esecutiva di natura carcerocentrica, come giustamente diceva Francesco Iacopino, che altro non ha fatto che andare ad arricchire di una umanità (ed arricchire sicuramente è un eufemismo) gli istituti penitenziari che, di fatto, sono paralizzati dell&#8217;opera rieducativa.</p>



<p>Forse questo è accaduto in un determinato periodo, e mi è sembrato che fosse oggetto di riflessione da parte di Francesco Iacopino, perché all&#8217;interno degli istituti di pena vi sono gli ultimi? Perché, effettivamente, buona parte della popolazione carceraria è rappresentata dagli ultimi gradini per gli esseri umani come persone provenienti da altre nazioni o soggetti affetti da patologie quali la tossicodipendenza? Però questo, piuttosto che lenire il disinteresse che si è generato attorno al problema, lo aggrava. E lo aggrava perché non lo maschera, ma lo sviscera anche come una mancanza di umanità. Abbiamo discusso (e Sandra era della partita), anche all&#8217;esito di alcuni pronunciamenti interni ed esterni alla nostra giurisdizione, del diritto al sogno; del diritto alla speranza; di come effettivamente, attraverso un&#8217;opera demolitoria di quella che sembrava essere una direzione intrapresa verso una apertura del sistema penale a forme di esecuzione differenziata rispetto al carcere, non si sia fatto altro che intorbidire nuovamente le vicende, sempre sulla scorta di scelte emergenziali. Quelle stesse scelte emergenziali che in realtà hanno inasprito in maniera assolutamente improvvida i tetti di pena per buona parte dei reati contenuti nel codice; quelle stesse scelte emergenziali che oggi vanno a minare quelli che sono gli istituti che governano l’Ordinamento penitenziario; quelle stesse scelte che comunque, in limine allo scorso Governo, hanno indotto a non approvare una riforma dell&#8217;ordinamento penitenziario esclusivamente per scelte elettoralistiche, perché sarebbe stato sotto un certo profilo (ma è il profilo che più interessava loro)</p>



<p>controproducente sotto un profilo politico dare un segnale di apertura verso un Ordinamento penitenziario volto alla rieducazione, piuttosto che lasciar cadere nel vuoto quella che era stata un&#8217;operazione di concertazione legislativa che, probabilmente, avrebbe avuto grande respiro anche in momenti come quelli che stiamo vivendo.</p>



<p>È funzionale una concezione del diritto penale centrale rispetto all&#8217;amministrazione dello Stato. È funzionale nel momento in cui rappresenta la possibilità di creare delle forme di controllo che Francesco Iacopino ha spiegato in maniera assai pregevole. E, però, noi non possiamo rimanere inermi o in una posizione di difesa supina ma abbiamo necessità di dire, di riconoscere. Di riconoscere quelli che sono stati gli errori commessi, in maniera tale che si possa creare un&#8217;apertura verso quella che dovrebbe essere, rappresentare, l&#8217;unica via di garanzia dei diritti: il pieno rispetto dell&#8217;assetto costituzionale. Ed allora non ci possiamo più accontentare. Non possiamo pensare di dover far fronte alle emergenze. Emergenze come quella che stiamo vivendo rappresentano solo una parte di quelle che già ci sono state negli ultimi anni e negli anni precedenti. Allora abbiamo necessità che ognuno di noi denunci tutte quelle che sono le storture del sistema e lo faccia in una maniera così genuina e schietta da non poter sembrare una versione interessata ad ottenimenti di vantaggi personali, professionali o politici, ma come dato concreto. Non basta dire, all&#8217;interno delle case di reclusione non vengono applicati quelli che sono gli schemi affinché vengano garantite le misure alternative; all&#8217;interno delle case di reclusione non vi è alcuna possibilità di ottenere la rieducazione del condannato perché manca tutto ciò che è funzionale ad ottenere quell&#8217;opera: non ci sono le figure professionali. Ce ne siamo accorti anche laddove si è messo in atto quel percorso di apertura a soluzioni alternative alla pena detentiva, mi riferisco alla messa alla prova e ad istituti analoghi, per riscontrare come gli uffici penali esterni, come non vi sia la possibilità di gestire quelle che sono le soluzioni alternative per carenze di personale. Ed allora il punto diventa leggermente più pernicioso. Vi è la responsabilità da parte di qualcuno che è a conoscenza (e non mi riferisco soltanto ad una responsabilità politica), vi è la responsabilità di parte di chi è a conoscenza dello stato attuale nel quale versano le carceri italiane, per non aver fatto quanto necessario ad evitare il rischio di contagio? Vi è la responsabilità da parte di qualcuno che, dall&#8217;interno delle carceri, non ha sufficientemente denunciato quanto stava accadendo e sta accadendo affinché si ponesse rimedio? Ebbene, noi stiamo vivendo e guardando con molta attenzione ciò che sta accadendo per le vicende collegata alla diffusione del virus nelle Rsa: stiamo vedendo e vivendo , con molta attenzione, quelli che sono i risvolti penalisticidi natura colposa, forse anche no (ma questo sarà la storia a verificarlo), e dovremmo necessariamente prendere atto di ciò che già stiamo vivendo in altre realtà per andare a sperimentare tutto ciò che è necessario ad aprire uno spaccato sereno ma profondo su quella che è la vita all&#8217;interno degli istituti di reclusione. Affinché non solo si pongano in essere le basi per poter determinare l&#8217;applicazione di misure nei tempi più rapidi possibili, ma anche e soprattutto far in modo che il legislatore da un lato e la politica dall&#8217;altro, prendano atto di una responsabilità che potrebbe non essere soltanto una responsabilità politica.</p>



<p>Tutto questo perché (mi avvio a conclusione), io non avevo preparato alcun intervento perché, lo dico con la massima sincerità, leggendo i nomi di chi ha partecipato a questo incontro ero molto incuriosito e avrei voluto, e ho così fatto, ascoltare piuttosto che dire la mia. Sono molto entusiasta di quello che si è detto, perché ognuno ha raccontato uno spaccato e lo ha fatto in maniera assai genuina ed è questo quello che deve governare! È questo quello che deve governare la nostra azione: cioè fare in modo che tutto ciò che si debba fare in prosieguo per tentare di dare un colpo di sterzo a quella che è una deriva verso lo Stato etico, diventi il trampolino di lancio per portare avanti delle idee che invece rappresentino una costituzionalizzazione dello Stato. È importante. Ed è importante che si parta dal percorso carcerario perché, se è vero che non ci sono i numeri parlamentari per poter oggi auspicare un indulto, e quindi una legge di indulto, è altrettanto vero e vi deve essere in concreto, la possibilità che nessuno possa essere messo a rischio vita per situazione di inadempienza o per omissioni della politica o degli enti e dei responsabili di riferimento. Grazie<strong>.</strong></p>



<p><strong>Sandra</strong></p>



<p>Grazie Maurizio, grazie Laura Longo, Samuele Ciambriello, Francesco Iacopino, Vincenzo Scalia e Domenico Bilotti.Èstato un incontro veramente molto sentito e partecipato, con degli interventidi spessore che, veramente, invito chiunque abbia la possibilità di far circolare tra la gente “comune” perché è proprio quello su cui noi puntiamo; in qualche modo, provare a spostare l&#8217;ago della bilancia dell&#8217;opinione pubblica, tra la gente comune. È inconcepibile che siano delle trasmissioni come quelle di Giletti, piuttosto che <em>Il Fatto quotidiano,</em> a indirizzare e l&#8217;opinione pubblica e l&#8217;azione legislativa di chi ci governa. Stanno portando l&#8217;Italia da uno stato di diritto a uno stato etico e lo vediamo quotidianamente. Lo stiamo vedendo all&#8217;interno di alcune città dove il livello di militarizzazione e il livello anche di abusi hanno raggiunto apici impressionanti; così come si sta vedendo nelle carceri lo stiamo vedendo anche in mezzo alle strade. Il populismo penale ha sostituito di fatto l&#8217;Italia fondata sul diritto, sulle libertà, sui diritti di tutti. Ringrazio tutti e tutte. Alla prossima.</p>



<p>Contributi</p>



<p><strong>LA GIUSTIZIA LAICA DELLE LIBERTÀ FONDAMENTALI</strong></p>



<p>Pantaleone Pallone- Domenico Bilotti</p>



<p>1.Il programma tradito dei principi costituzionali</p>



<p>Gustavo Zagrebelsky, insigne costituzionalista italiano, ha recentemente affermato che la fase presente del “nostro diritto” (le norme eccezionali che sono state adottate, gli organi che ne garantiscono l’esecuzione, i legislatori che le pongono in essere, i loro comportamenti) non sta sacrificando assolutamente le libertà fondamentali. Ma come si stabilisce se un divieto stia effettivamente garantendo, secondo quanto si è invocato nelle ultime settimane, il diritto alla salute? Diritto, al netto di inutili fronzoli terminologici, vuol dire libertà, un potere di volontà e di azione che viene garantito dalla norma giuridica. Nelle situazioni di emergenza, da quel che è dato capire, lo scopo giustifica i mezzi. Eppure, ciò non risolve il problema preliminare: qual è lo scopo che si vuole perseguire? E con quali mezzi si ha l’ambizione di tutelarlo? Questi mezzi possono a propria volta divenire discriminatori (ad esempio: contro i malati, contro i minori, contro i detenuti, contro i lavoratori)? Proprio la tragicità del momento dovrebbe suggerire che la libertà nulla ha a che vedere con l’egoismo, con la minaccia, con la prevaricazione o con la paura. Anzi, la libertà di cui si avverte il profondo bisogno è esposta al contatto continuo con le nozioni di responsabilità, solidarietà, unità, personalità, legame umano. Soltanto in questi termini, la norma giuridica derogatoria può essere utilmente adottata: se non è, insomma, insostenibile imposizione, ma guida e orientamento di viaggio.</p>



<p>Un’osservazione di questo tipo emerge chiaramente proprio in tre fondamentali volumi dello stesso Zagrebelsky, che oggi invece inclina a credere che le limitazioni dichiarate per il diritto alla salute, quale che sia la confezione attuativa loro predisposta, siano comunque legittime. Già ne “<strong>Il diritto mite</strong>”, l’Autore, presidente della Corte costituzionale nel 2004, si poneva il problema dell’emenda in luogo dell’ammenda (del ravvedimento interiore contro il patimento inflitto) e lo faceva in termini tipicamente di giustizia costituzionale, fonti del diritto e dogmatica giuridica. La “mitezza” del diritto – l’assenza di caratteri punitivi, il rifiuto di additare alle folle inferocite dalla fame i mostri da decapitare, l’esigenza universale di difendere l’interesse particolare dei deboli – non era, insomma, proposta come astrattezza filosofica, ma come concreto scopo di politica legislativa. Delle speranze di trent’anni addietro, molto il racconto mediatico della giustizia e della politica ha spazzato via. Addirittura, in “<strong>Giuda, il tradimento fedele</strong>”, Zagrebelsky investigava, con grande competenza teologica giudaico-cristiana, la necessità del comportamento di Giuda per la realizzazione del regno. Fuor di similitudine religiosa, una giustizia laica non si pone in competizione contro i rei (anche i più efferati), ma ne presume costitutivamente il diritto all’esistenza. È proprio la reazione al crimine che qualifica la proposta di giustizia. Infine, in “<strong>Liberi servi</strong>” il costituzionalista metteva chiaramente sotto accusa la fonte “oscura” del potere. Il potere enigmatico, il potere delle segrete stanze, il potere di un novello Anticristo che ha la sfacciataggine di presentarsi in sala stampa sempre come il più angelicamente irreprensibile, calpestando con questa sola posa ipocrita la fatica del lavoro negato, la violenza gerarchica contro le donne, il dolore silente di chi soffre. Il dolore peggiore, quasi da contrappasso dantesco: il dolore di quelli a cui è impedito di urlarlo.</p>



<p>Quando la dottrina italiana ha distinto la costituzione formale dalla costituzione materiale, il dettato testuale della legge fondamentale dalla sua applicazione essenziale e sostanziale, non immaginava forse che un altro modo di guardare alla costituzione sarebbe emerso, portando effetti (anche giuridici) di speciale gravità: il modo, cioè, in cui i cittadini danno per presunte le garanzie costituzionali finché non sono loro toccate. Questo sentimento non è naturale, non avviene <em>iure naturae</em>, ma è anzi fondamentale alla legittimazione di una pratica di governo. È quanto le scienze sociali studiano quando parlano di “<strong>fascismo istituzionale</strong>”: dispositivi di potere che prevedono una e una sola soluzione. Quella, appunto, volta per volta, scelta dal potere stesso che la mette a punto. Si è così accettato di rappresentare l’indulto e l’amnistia come cause di aumento della criminalità – e così non è: salvi rarissimi e certo inevitabilmente clamorosi casi, i beneficiari di amnistia, indulto e persino della grazia presidenziale hanno minori tassi di recidiva rispetto a tutto il resto della popolazione penitenziaria. Si è accettato di ritenere che la pena prevista in Costituzione fosse solo e soltanto pena detentiva, e così non era: perché molte sono le situazioni passive dell’afflizione e la <strong>Corte europea dei diritti dell’uomo</strong> ha espressamente stabilito che esse debbano prestarsi a un giudizio unitario, a una chiave parimenti invasiva di restrizione e compressione delle libertà. Si è accettato che la lotta alla mafia e l’impegno per la legalità si concludessero nel prevedere la prosecuzione di pene esemplari a detenuti condannati per reati sicuramente gravissimi, quanto ormai da decenni ristretti, spesso con dure conseguenze fisiche, mentali, familiari, relazionali. Dall’interpretazione sistematica della Costituzione scritta, <strong>la scarcerazione emerge come istanza giudiziariamente valutabile</strong> nel quadro di una nozione specifica di pena. In questa stramba “Costituzione percepita”, forgiata dalle alterazioni di senso comune, la scarcerazione – ivi compresa quella fondata sul prudente bilanciamento tra le ragioni di salute e la valutazione delle condotte – diventa un sinonimo di viaggio premio, la certezza dell’impunità, il beneficio dei diavoli.</p>



<p>2.L’utilità pratica di una visione dialogica della giustizia</p>



<p>Dialogare è facile, comprendersi è difficile. Non mancano di sicuro le parole, anzi ce ne sono fin troppe. L’eccessivo dire amplifica il rischio di attivare dialoghi effimeri e senza qualità. Un continuo rincorrersi di voci insopportabili che portano a relegare l’uomo in arcipelaghi di solitudine, una dispersione di idee che può diventare molto imprudente. Il dialogo è un’arte difficile che diventa scopo e destinazione dopo lunga e faticosa educazione. Un proprio sentire che diventa ricerca condivisa, non prepotente sopraffazione. In questi mesi di emergenza acuta è mancato il confronto dialogico tra chi ha responsabilità istituzionali e di guida, tra chi dovrebbe alimentare giuste speranze. Invece, scenograficamente, alcune forze politiche hanno pensato di inscenare l’occupazione del parlamento. Invece, platealmente, si disattendono i provvedimenti già approvati. Sembrano prove tecniche di gradimento, comportamenti che vogliono stanare (ove esista) il consenso diffuso. Comportamenti pericolosi che possono dilagare, in spregio alla democrazia.</p>



<p>Il rito processuale al quale il nostro sistema ha dichiarato di ispirarsi è quello accusatorio. Lo accogliamo come tale, nonostante anche sul <strong>processo accusatorio</strong> sia scientificamente legittimo operare dei distinguo tra i principi che lo scolpiscono e le pratiche che lo pongono in essere. Il <strong>rito statunitense</strong>, nella generalità degli Stati federati americani, si sostanzia ad esempio su una visione fortemente competitiva dei rapporti tra l’accusa e la difesa e assegna poteri anche endoprocedimentali troppo spiccati in capo alle autorità di polizia (<strong>Miranda c. Arizona, 13 Giugno 1966</strong>).</p>



<p>Il principio del contraddittorio implica la selezione gnoseologica e performativa dell’argomentazione in un territorio pratico (non meramente simbolico!) di confronto. Si crea per questo tramite una comunicazione tra cerchi concentrici: la giustizia sostanziale non può che informare i criteri dispositivi della giustizia procedurale, la giustizia procedurale non può essere in sé, se non è anche giustizia dialogica, equa misurazione di tesi che conducono a un percorso veritativo. Non è un elogio del relativismo o della fungibilità di qualunque alternativa processuale. Se Caino ha ucciso Abele, la difesa di Caino non estinguerà l’individuazione di una responsabilità. Ma a chi giudica deve essere consentito di considerare la posizione di Caino, anche e soprattutto se questi sarà condannato per aver ucciso Abele.</p>



<p>La giustizia perciò deve essere dialogica in senso etico e metaetico oltre che semplicemente applicativo. E la natura dialogica deve identicamente appartenere al potere della giustizia (la giurisdizione) quanto al racconto della giustizia, al modo in cui essa vien fatta conoscere al popolo che le viene sottoposto.</p>



<p>È possibile liberare un reo prima che sconti la pena comminatagli? Se il quesito è questo, su questo deve essere formulato giudizio. Il racconto e la percezione della giustizia non possono cadere nel divieto di cui <strong>all’art. 499, comma II, del Codice penale</strong> (che in modo perfettibile cercava di codificare la proibizione di <strong>domande suggestive</strong>).</p>



<p>La domanda “è possibile liberare un reo prima che sconti la pena comminatagli?” diventa nell’orchestrazione massmediologica diffusa: “ma lei davvero libererebbe un reo che ha commesso un reato grave contro di lei e i suoi cari sapendo che potrà tornare a fare la stessa cosa?”. O peggio “ma è possibile dare un premio a chi ha fatto il male? A chi è il male?”. Il giudizio tecnico-giuridico sull’ammissibilità dell’alternativa alla pena detentiva non diventa un giudizio teologico-morale sui contenuti dell’espiazione (magari!); diventa piuttosto un giudizio di ricaduta politica sui rischi veri e presunti di situazioni astratte che perdono ogni residuo legame con la realtà storica, con la vicenda giudiziaria, con l’analisi della fenomenologia di esecuzione delle pene. Il dialogo tra le parti si fa monologo dell’inquisitore che, in calce al sermone, chiede alla giuria di apporre (liberamente) la sua firma a un giudizio scritto da altri.</p>



<p>Sia detto incidentalmente. La qualità di azione antimafia oggi richiesta all’ordinamento è segnatamente d’altra natura. Riguarda la prima fonte di ricattabilità: la crisi di liquidità della piccola impresa (tema fugacemente accennato, in un procedimento relativo alla violazione delle tutele previdenziali, in <strong>C. Cass. 31 Ottobre 2019, n. 44515</strong>). Riguarda, ancora, le proposte irricevibili di completo superamento della disciplina di filtro ai contraenti delle pubbliche amministrazioni, in materia d’appalto. E anche lì, quanti danni ha fatto il <strong>neodiritto pandemico-mediatico</strong>, facendo innaturalmente profilare all’opinione pubblica un dualismo capzioso di parti esclusive, di giochi di ruolo da cui non si esce: o uno Stato che non paga mai o un’impresa criminale che elude sempre. Per fortuna né l’una né l’altra ipotesi dobbiamo permetterci di ritenere assolute (ad esempio, <strong>Adunanza Plenaria, Consiglio di Stato, 6 Aprile 2018, n. 3</strong>). Anzi, eventualmente entrambe dovremmo arginare e combattere, come necessità economica prima ancora che come metodo giuridico.</p>



<p>3.Il virus della continuità nell’illegalità</p>



<p>La società ha il compito, non può sottrarsene, senza rischiare l’infamante marchio di inumano comportamento, di tendere all’oggettività dell’occhio che giudica con giustizia. Nietzsche, su posizioni di individualismo radicale, tuttavia valutava ciò come il momento della suprema maestria in terra. Il giudizio sulla giustizia è uno strumento forte per contenere con ragionevolezza ogni tentativo di arbitrarietà della legge. Per intenderci, esiste un’intollerabile “giustizia” (la somma del processo di applicazione di norme inique, “summum ius, summa iniuria”) che si può fermare soltanto se si è ricchi di un patrimonio coscienziale costituito su valori essenziali e categorie di orientamento. Ci sono casi in cui l’applicazione di una legge può far gemmare il seme della discordia o della rivolta, del dissenso o dell’ostilità. In questi lunghissimi giorni di difficile convivenza espropriata, l’arbitrio della presunta ragionevolezza è straripato. Si rappresenta sempre di più la conflittualità tra la legge e il diritto. Una opposizione intollerabile, che foraggia un’ignoranza cieca e incoraggia la demolizione della civiltà giuridica. Quel che sta accadendo in questi mesi è un’anomalia, un’aberrazione, che tuttavia si trascina dietro incognite e pericoli ben più risalenti sul piano dell’organizzazione, della formazione, della responsabilità. Forse, trovata la manifesta illegittimità di queste regole, dovremmo tirar fuori nuovamente il vocabolario dei principi, altrimenti continueremmo a usare il linguaggio dell’ingiusto.</p>



<p>Tutto sommato limitata è stata l’attenzione data alle vaste riforme penitenziarie varate recentemente nell’<strong>Iran</strong> sciita e nella <strong>Turchia</strong> sunnita, nella quale i processi di confessionalizzazione e secolarizzazione della sfera pubblica sono blanditi secondo le convenienze da almeno due decenni, a meri scopi di preservazione di un fortino, tuttavia cospicuo, di consenso politico. È intollerabile che parlare di questi provvedimenti a qualcuno paia la difesa di quegli ordinamenti: no, i loro limiti sono noti. In Turchia, appunto, si assiste a una <strong>politicizzazione estrema del diritto penale</strong>, di fatto integrato agli strumenti di contenimento delle opposizioni interne. E l’Iran sconta una crisi del potere d’acquisto che ha indebolito le pur presenti ma ristrettissime garanzie di prestazioni sociali. Ben si capisce che le “scarcerazioni” di massa varate in quegli ordinamenti sono rese pacificamente ammissibili, anche all’opinione pubblica locale più legista e dispotica, perché le strutture periferiche dei poteri di sorveglianza e di esecuzione costituiscono un vero e proprio Stato nello Stato (così forte da essere persino competitivo rispetto alle autorità centrali). Quello che qui mette conto sottolineare è altro: ci sono ragioni pratiche, empiricamente verificabili, che a volte possono necessitare, con beneficio collettivo, l’alleggerimento delle strutture di pena. Possono, come nell’attualità, sostanziarsi in <strong>misure che prevengono il contagio</strong> di massa nelle comunità chiuse. Possono consistere in forme di riconduzione del sistema alla <strong>legalità internazionale, comunitaria e costituzionale</strong>. Possono essere persino misure funzionali alla contrazione del numero dei reati. E di questo ci deve essere chiesto di dire ed esprimerci: quali ricadute pratiche positive può universalmente avere una riforma dell’esecuzione penale che renda il carcere meno illegale dei suoi numeri fuori controllo, dei suoi <strong>troppi ristretti in attesa di giudizio</strong>, dei suoi malati assegnati a una struttura medico-sanitaria con alcuni eroici casi di servizio individuale ma troppo spesso priva dei ritrovati terapeutici e della programmazione complessiva. Il virus più grave, quello per cui l’immunità di gregge è strage del diritto, sta tutto lì. <strong>Il carcere da luogo residuale ordinato tuttavia all’espiazione dei reati a luogo nel quale i reati sono in gran copia commessi</strong>. Non solo dai detenuti.</p>



<p><strong>___</strong></p>



<p><strong>USI DEL 41 BIS</strong></p>



<p>Vincenzo Scalia</p>



<p>Si parla del 41 bis come di un totem, come se fosse un sacrario inviolabile. Si citano, spesso, e a sproposito, Falcone e Borsellino per giustificarlo. Ebbene, bisogna precisare una cosa: se c’erano due garantisti, che credevano nella presunzione di innocenza, quelli erano proprio Falcone e Borsellino. Nel 1984, quando Buscetta raccontò che nel 1979 era stato ospite, in latitanza, nella villa dei cugini Salvo, Borsellino si recò personalmente presso la casa. Non vide il camino, si stava preoccupando, quando chiese al custode: “ma d’inverno, come fate?”. Gli venne mostrato un camino smontabile, e si rasserenò. Falcone, da parte sua, quando Pellegriti, pentito catanese, gli disse che Lima era stato ammazzato da Mattarella, gli chiese di specificare. Appena vide che era un invenzione, lo querelò. Questi due episodi per dirvi che Falcone e Borsellino, a differenza di chi oggi brandisce l’antimafia come arma da utilizzare contro chi ne ostacola il cammino, non erano giustizialisti. Sì, è vero, Falcone promosse la Procura Antimafia. Ma lo fece per svincolare l’Antimafia dalle camarille locali. E comunque lo fece in un periodo in cui il caso Tortora aveva ispirato il referendum del 1987, sulla responsabilità dei giudici. La legge Gozzini era stata aprovata 3 anni prima, nel 1988 era stato introdotto il rito accusatorio, e i detenuti erano 25.000. Insomma, si era all’interno di un contesto votato verso l’allargamento delle garanzie penali. La Iervolino-Vassalli avrebbe segnato lo spartiacque tra un’epoca e l’altra. Ma, soprattutto, fu Tangentopoli ad inaugurare la stagione del giustizialismo ancora in corso, coi magistrati investiti di un’autorità morale spropositata rispetto alle loro prerogative, e la penalità utilizzata come strumento regolatore dei rapporti sociali. La crisi di legittimità della politica, le stragi di Capaci e via D’Amelio, hanno creato questo giustizialismo infinito che tuttora ipoteca le sorti democratiche del nostro paese, di cui il 41 bis rappresenta forse la sintesi.</p>



<p>Emile Durkheim diceva che la pena non protegge la società perché è buona, ma è buona perché protegge la società. In altre parole, non si tratta di efficacia o di equità della pena, ma della sua esistenza a simboleggiare l’esistenza di una linea di demarcazione netta, che tanto più riafferma l’esistenza di un confine tra buoni e cattivi, tra bene e male, tanto più è precaria e va rimarcata ogni volta. Puntare il dito su qualcuno, distinguersi, sentirsi dalla parte giusta. Ecco cosa c’è dietro questa strenua difesa del 41 bis. Quanto meno da parte dell’uomo della strada, di quelli in buona fede.</p>



<p>Se usciamo da questo ambito, invece, dobbiamo riscontrare un utilizzo strumentale del 41 bis, da parte di una pluralità di attori che si vogliono ricavare una rendita di posizione nell’arena pubblica. Non si può non pensare a tutto l’apparato mediatico che ruota attorno al professionismo anti-mafioso, che delle sue crociate del bene fatte a mezzo della promozione di carriere politiche, letterarie e giudiziarie ha fatto la sua ragione di esistere. Ma bisogna anche tenere in considerazione gli equilibri governativi attuali. Pensiamo a cosa era questo governo, e a cosa è: Conte non ha mai avuto un indice di gradimento così alto. Il suo partito di riferimento, che ha fatto del giustizialismo una sua bandiera, e che stava per scomparire, grazie all’emergenza coronavirus è risalito nei sondaggi, e adesso mira a puntellare il successo ri-innalzando la barriera della repressione. Ecco, l’uso del 41 bis, in questo ambito, viene declinato in senso repressivo. Ci viene ricordato che il giustizialismo rimane l’unico collante di una società sempre più decomposta e spaesata, e che ogni altra proposta non può avere nessun diritto di cittadinanza. Quindi non importa se sono morte 14 persone all’interno delle carceri italiane a partire dall’inizio dell’emergenza, non importa se ci saranno di sicuro altre morti imprecisate o altri episodi che verranno derubricati come “eventi critici” che registreranno un aumento esponenziale. D’altronde, a sentire i commenti della gente, o a leggerli sui social networks, chi è in carcere si merita di starci, la pena implica sofferenza, quindi l’emergenza sanitaria si colloca nel solco di questo retribuzionismo sadico che prevale tra il pubblico italiano ormai da trent’anni.</p>



<p>Tuttavia io inviterei a non sottovalutare l’aspetto “preventivo” del 41 bis. Mi riferisco al fatto che una discussione così insistente sulla misura più afflittiva prevista dall’ordinamento penitenziario italiano, potrebbe in realtà uscire dal mero ambito penale per assurgere al ruolo di monito ad uno scenario sociale sempre più pieno di incognite. Si parla del 30% degli esercizi commerciali che non riapriranno, senza contare che la metà dei lavori oggi sono atipici, e rischiano di essere ancora più sottopagati, se non di scomparire del tutto, alla fine di questa emergenza. Povertà, disoccupazione, miseria, che potrebbero sfociare in risentimenti sociali diffusi, ai quali, un paese in declino, costretto a elemosinare MES e Coronabond vari, potrebbe rispondere attraverso un utilizzo massiccio della risorsa penale, arrestando, imprigionando e condannando. E utilizzando il 41 bis. Non dimentichiamo che le origini risalgono al terrorismo, alla quale tuttora viene applicato. Non vorrei che questa discussione, serva ad avvertirci a cosa si andrà incontro qualora si cantasse fuori dal coro alla fine dell’emergenza. Una volta si sarebbe fatto appello alla vigilanza democratica. Oggi si può provare a rinnovare l’appello. Legandolo alle lotte sociali. Perché questione penale e questione sociale sono gemelle. Non dimentichiamolo.</p>



<p>____</p>



<p>“<em><strong>Verso lo stato etico tra populismo penale e costituzione tradita</strong></em><strong>”.</strong></p>



<p>Francesco Iacopino</p>



<p>Il titolo dell’odierna tavola rotonda sintetizza gli effetti diretti e i rischi collaterali della crisi del garantismo penale. Una crisi che l’avvocatura penalistica denuncia da molto tempo.</p>



<p>Con l’amico Maurizio Nucci apparteniamo alla categoria degli avvocati militanti, che si riconosce nell’attività politica dell’Unione delle camere penali italiane (d’ora in poi anche UCPI) e nella battaglia che l’assise dei penalisti conduce da decenni in difesa (spesso solitaria) dei diritti e delle libertà individuali.</p>



<p>Non è un caso che il 10 e l’11 maggio 2019, a Milano, nella terra di Cesare Beccaria, dopo 255 anni dalla pubblicazione “Dei delitti e delle pene”, l’UCPI e l’Accademia abbiano avvertito l’esigenza indifferibile di presentare il <em>Manifesto del diritto penale liberale e del giusto processo</em>.</p>



<p>Perché le ragioni di un manifesto? Perché oggi, con l’avvento del populismo al potere, si è acutizzata (o, meglio, cronicizzata) la crisi del garantismo; una crisi, per vero, già risalente nel tempo, che ha dato l’abbrivio a un progressivo allargamento della forbice applicativa e del conseguente distacco tra il sistema normativo delle garanzie e l’effettivo funzionamento del sistema punitivo.</p>



<p>Già Norberto Bobbio, agli albori del nostro secolo, aveva segnalato il “<em>divario tra ciò che il diritto è e ciò che il diritto dovrebbe essere all’interno di un medesimo ordinamento giuridico”</em>.</p>



<p>La divaricazione sempre più marcata tra <em>effettività</em> e <em>normatività</em> delle norme penali e l’ingravescente discostarsi dal loro modello costituzionale, è il terreno di analisi sul quale, da molti lustri, si sviluppa la riflessione della dottrina penalistica sulla crisi del garantismo penale.</p>



<p>Una crisi che ha prodotto, come segnalato da Luigi Ferrajoli, “<em>uno svuotamento progressivo di quasi tutte le garanzie sostanziali e processuali e una crescente amministrativizzazione del diritto penale</em>”, mediante l’introduzione di pene atipiche, oltre che di sanzioni applicabili alla fase precedente all’instaurazione di un giudizio o, addirittura, al di fuori di esso.</p>



<p>Si assiste, allora, ad una mutagenesi del sistema penale.</p>



<p>Il sistema punitivo è sempre più caratterizzato da una espansione della penalità. La politica criminale, onnivora e ipertrofica, si incentra massivamente sui reati di pericolo, sulle misure di sicurezza e su quelle di prevenzione. Misure, queste ultime, non “coperte&#8221; dallo statuto di garanzie proprio del diritto penale e, dunque, formidabile arsenale repressivo idoneo a colpire, senza freni inibitori, tanto le persone quanto i patrimoni.</p>



<p>Il processo, dal canto suo, ha smarrito la funzione elettiva di accertamento del fatto e delle responsabilità, trasformandosi in strumento di lotta e di repressione regolativa dei conflitti sociali in difesa dei cittadini. E anche la pena, vittima secondaria dei rigurgiti autoritari, schiacciata da una logica vendicativa, è sottoposta allo “scollegamento” dalla gravità della violazione e dalla sua finalità di rieducazione.</p>



<p>La degenerazione non risparmia neanche il lessico. Si assiste, così, all’avvento del moderno diritto penale “spazza-” <em>fenomeni</em> (pensiamo, ad esempio, alla c.d. legge “spazzacorrotti”), all’interno del quale le norme penali assolvono funzione teleologica di <em>smaltimento </em>di intere categorie criminologiche.</p>



<p>Sia chiaro. Nessuno dubita della necessità dello Stato di difendere se stesso e i propri cittadini dall’aggressione terroristica, dalla pervasività mafiosa, dalla propensione corruttiva nella politica e nella pubblica amministrazione. La questione che si agita è diversa. È di metodo. Tali scopi primari di politica criminale, se da un lato sono irrinunciabili, dall’altro non possono essere perseguiti alterando gli equilibri costituzionali che regolano tanto il cruciale rapporto tra il potere coercitivo e i diritti fondamentali della persona, quanto la separazione dei poteri.</p>



<p>Ed è qui il punto. Il progressivo svuotamento del sistema delle garanzie si è accentuato nel corso degli anni, man mano che il diritto penale è diventato il terreno elettivo, sia dello scontro politico, sia del conflitto tra i poteri dello Stato. È così che, sulle ali di un formidabile consenso popolare, l’avvento al potere di formazioni politiche che rivendicano con orgoglio la loro vocazione populista, è diventato il <em>naturale</em> approdo finale di questa incessante semina.</p>



<p>Certo, il populismo penale non è fenomeno (esclusivamente) indigeno. Anche in Europa, Stati Uniti e Sudamerica si è affermato con il suo corredo tossico di degenerazione giustizialista. Lo abbiamo avvertito nitidamente con l’amico Domenico Bilotti lo scorso novembre nell’Università Loyola di Chicago, in occasione del XX Colloquio dei costituzionalisti americani, all’esito della presentazione del Manifesto del diritto penale liberale e del giusto processo. Le preoccupazioni avvertite in Italia dall’avvocatura penalista e dall’Accademia sono state condivise anche dalla nutrita comunità dei giuristi presenti in America dai vari continenti.</p>



<p>Oggi, però, in Italia si marca un sensibile cambio di passo ideologico e culturale. L’aggressione al sistema delle garanzie non è più dissimulata dalla politica come in passato, ma rivendicata come obiettivo di Governo, è costitutiva del patto elettorale. Il consenso elettorale è offerto espressamente in cambio della promessa securitaria. Il governo dell’insicurezza sociale guida la democrazia emotiva (Glauco Giostra).</p>



<p>La stagione politica che stiamo vivendo registra il primato dell&#8217;esasperazione dei caratteri illiberali del moderno diritto penale, nato in Italia con l’illuminismo dei Beccaria e dei Pagano. Basti citare, sul terreno della penalità sostanziale, le recenti riforme della legittima difesa e della prescrizione (definita, non a caso, un ergastolo processuale). Ed ancora, sul versante del rito, agli interventi manipolativi introdotti con la riforma delle intercettazioni, con l’uso sempre più espansivo del <em>trojan,</em> con l’utilizzo ipertrofico della custodia cautelare (che neppure l&#8217;intervento regolativo più recente &#8211; espressione di una rara forma di lucidità legislativa &#8211; è riuscito in qualche modo ad attenuare nella prassi applicativa), con la smaterializzazione del processo penale, agevolata dall’emergenza epidemiologica in atto (e il rischio, concreto, che essa dia l’abbrivio a un progetto di riforma che stabilizzi la virtualizzazione del rito, introducendoci in nuova dimensione distopica del processo penale).</p>



<p>Oggi è espressamente rivendicata l&#8217;aggressione ai principi costituzionali della presunzione di non colpevolezza, dell&#8217;eccezionale privazione della libertà personale che non segua all&#8217;esecuzione della pena, alla legalità penale, alla finalità rieducativa della pena, alla proporzionalità e adeguatezza della pena che sia rimodulata sulla gravità della violazione.</p>



<p>Questa trasformazione (e deformazione) dello Stato di diritto, chiaramente, segna la rotta e la transizione verso lo Stato etico o, ancora peggio, lo Stato di polizia.</p>



<p>Come ha efficacemente evidenziato Domenico Pulitanò in un suo recente contributo, “<em>il diritto penale è un farmaco, medicina o veleno a seconda delle dosi, arma a doppio taglio, strumento necessario dell&#8217;ordine giuridico ma anche fattore di ingiustizie, la storia del nostro tempo offre esempi terribili. La politica del diritto penale è il problema di dosare questi farmaci, dosi terapeutiche vanno ricercate tra un troppo poco e un tossico troppo.</em> <em>Le ideologie autoritarie populiste che oggi agitano la scena politica pensano al penale come arma</em>, <em>puntano sulla potenza di fuoco, sul più penale, sempre di più di fronte ai fallimenti cui questa strada va incontro. Danno risposta ed alimento alla passione del punir</em>e”.</p>



<p>E a proposito della passione del punire, l&#8217;ossessivo fanatismo punitivo è stato analizzato in un recente saggio dall’antropologo e sociologo francese Didier Fassin nel suo libro intitolato “<em>Punire. Una passione contemporanea</em>”.</p>



<p>Al riguardo, occorre chiedersi: davvero l’erosione sempre maggiore delle garanzie e delle libertà individuali, che consegue al crescente scambio tra domanda di sicurezza sociale e offerta di consenso elettorale, è antibiotico necessario per assicurare maggiore tutela individuale e collettiva di fronte alla carica batterica prodotta dai fenomeni criminali?</p>



<p>Anche qui occorre sfatare un (falso) mito.</p>



<p>Intanto sul terreno cautelare. I dati statistici confermano l’(ab)uso della custodia in carcere, sempre più somministrata prescindendo dalle reali esigenze terapeutiche. Una misura coercitiva di massimo rigore che è concausa del sovraffollamento carcerario (dal momento che oltre il 40 % dei detenuti è, oggi, in attesa di giudizio). Che l’accentuazione delle istanze repressive sia, nella fase endo-procedimentale, fonte di maggiore sicurezza collettiva è affermazione (a dir poco) discutibile. Meno discutibili, invece, i dati offerti dalla nuda artimetica sugli esiti della dimensione punitiva applicata così aggressivamente prima della sentenza definitiva. Alla resa dei conti, il tasso di errori giudiziari è altissimo, insopportabile. Negli ultimi 25 anni, nel registro dei casi di ingiusta detenzione la quota annotata supera la soglia di 26.000 unità. Tradotto: 1000 persone all’anno (3 al giorno) subiscono ingiustamente la privazione della propria libertà. L’Italia ha speso oltre 800 milioni di euro per riparare gli errori giudiziari. E il Distretto di Corte di Appello di Catanzaro, nonostante sul piano quantitativo non assuma rilevanti dimensioni (al pari di Roma, Milano o Napoli, ad esempio), nel 2017 e nel 2018 ha registrato un triste primato e numeri preoccupanti, capaci addirittura di “doppiare” la dimensione degli errori giudiziari accertati in altri Distretti di maggiore intensità demografica.</p>



<p>Ma la situazione non muta sul terreno dell’esecuzione penale, sempre più inquinata dalle tossine prodotte dalla visione carcerocentrica della sanzione. Anche su tale orizzonte occorre smascherare subito, dati alla mano, l’inganno prodotto dalla corrente di pensiero che -spesso a colpi di slogan, come “buttare via la chiave”- ha introdotto il dogma (oggi prevalente) della funzione marcatamente retributiva della pena. Bisogna resistere, detto altrimenti, a un’idea repressiva e vendicativa dell’ordinamento penitenziario, sostenuta da “<em>chi nel carcere non vede mai un problema, ma la soluzione di tanti problemi</em>” (Glauco Giostra). Il carcere (al netto di poche eccezioni) non cura, ammala. Non restituisce uomini liberi e liberati, ma esseri alienati da un contesto strutturalmente disumano e criminogeno. Didier Fassin rivela un dato statistico allarmante: negli ultimi 40 anni la carcerazione è aumentata del 180%. Se la ‘passione del punire’ fosse ideologicamente fondata, dovremmo sentirci tutti più sicuri. Non è così. Nel recente saggio di L. Marconi, S. Anastasia, V. Calderone, F. Resta,<em> “Abolire il carcere”, </em>si documenta che molti detenuti, per poter reggere il peso della vita intramuraria, sono costretti ad assumere psicofarmaci. La popolazione carceraria che vive di psicofarmaci è altissima. Ed ancora: dal 2000 al 2015 sono registrati 2368 casi di morte, di cui un terzo, 160 all’anno, dovute a suicidio. Nelle carceri italiane, oltre il 25% della popolazione carceraria è tossicodipendente. Un’altra buona fetta è composta da un esercito di disperati di estrazione extracomunitaria. Ma noi davvero pensiamo che il luogo di recupero della tossicodipendenza o di inserimento sociale dello straniero possa essere il carcere?</p>



<p>Anche su tale terreno, se si bonificassero il linguaggio e la riflessione dagli inquinamenti demagogici, ci si potrebbe confrontare con un dato empirico di rilevante interesse, che inquadra il rapporto di diretta proporzione tra il tasso di carcerazione e il livello di sicurezza sociale nella categoria della “truffa delle etichette”. I dati osservazioni sono noti. In un sistema rigidamente regolato da un modello retributivo e carcerocentrico, tra il 70 e l’80% della popolazione carceraria è esposta al rischio di recidiva. Detto altrimenti, quando il carcere è luogo di segregazione e di alienazione (<em>id est</em>: di ‘discarica sociale’) e il detenuto è restituito alla società attraverso un passaggio non filtrato da un percorso di elaborazione del proprio vissuto e dalle misure alternative, il tasso di recidiva raggiunge quasi la soglia dell’80%. Al contrario, quando la pena è eseguita avviando concreti percorsi di recupero e di reinserimento sociale, attivando anche il sistema delle misure alternative (ancor di più se accompagnate da un concreto inserimento nel mercato del lavoro), i tassi di recidiva si abbassano, quasi fino ad annullarsi.</p>



<p>Insomma, l’esperienza sul campo <em>dimostra</em> che il livello di sicurezza sociale non è destinato ad aumentare cedendo alla tentazione primitiva di “buttare via la chiave”. Semmai il contrario. Come ha sostenuto Vincenzo Maiello in un suo recente intervento, l’idea che la sanzione penale debba costituire una manifestazione di rancorosa vendetta, che deve inseguire fino all’ultimo giorno il condannato nel luogo di privazione della libertà, è uno schiaffo terribile alla teoria personalistica della nostra costituzione, la cui norma più nobile è proprio l’art. 27 comma 3 della Costituzione. L’art. 27 non è un orpello che ingentilisce sul piano estetico la nostra Carta. L’art. 27, terzo comma, occorre ricordarlo, è in stretto collegamento con l’art 3, comma 2, della Costituzione, con il principio di uguaglianza sostanziale. Attraverso il riconoscimento della funzione risocializzante della pena, lo Stato prende impegno di creare le condizioni perché chi è entrato da delinquente esca da persona che possa osservare le regole della legalità. Di fronte all’altezza e alla profondità di un tale quadro assiologico, la barbara e primitiva concezione della pena come vendetta sociale sembra arrestare l’orologio della storia della civiltà catapultandoci in una dimensione che Bauman definiva di <em>retrotopia</em>.</p>



<p>Se volessimo veramente camminare spediti sul terreno della legalità costituzionale e dei percorsi di civilizzazione ispirati dallo statuto di garanzie che essa racchiude, dovremmo proiettare il terreno della nostra riflessione sul versante della giustizia riparativa, per le proprietà terapeutiche che essa ha dimostrato di possedere tanto a favore delle vittime, prese davvero in carico con il peso delle loro ferite, quanto a favore degli autori dei reati, seriamente avviati un percorso di revisione critica di elaborazione del proprio vissuto nel circuito della delinquenza. Vorrei segnalare, al riguardo, un bellissimo libro di Marcella Reni, Notaio in Palmi, dal titolo <em>“Ne vale la pena”</em>, che ripercorre i frutti straordinari prodotti dai percorsi di giustizia ripartiva. I progetti, denominati <em>Sicomoro </em>(perché ispirati alla storia di Zaccheo -un esattore disonesto- raccontata nel capitolo 19 del Vangelo di Luca), sono stati avviati in alcune carceri italiane grazie all’impegno e alla tenacia di persone di buona volontà, come la Reni, che si sono fatte carico della sofferenza e dell’umanità ferita dentro e fuori dal carcere, avviando percorsi di liberazione dal peso che ogni delitto inevitabilmente reca con sé, tanto per le vittime quanto per gli autori dei reati. Mi sia consentito, al riguardo, di dare voce a Giacinto Siciliano, già Direttore della Casa Circondariale di Milano San Vittore, che nella prefazione ha scritto: “<em>Con il ‘Progetto Sicomoro’ abbiamo imparato che il rapporto con le vittime, che noi tradizionalmente trascuravamo, contribuisce ad abbassare la rabbia, a restituire fiducia nell&#8217;istituzione penitenziaria da parte della persona detenuta così come di quella apparentemente libera, che ha bisogno di liberarsi dalle sbarre che spesso le circostanze della vita innalzano nella sua mente. Abbiamo imparato che il superamento della rabbia e la fiducia nei confronti dell&#8217;istituzione diventa uno dei principali strumenti per una corretta gestione delle complesse dinamiche proprie di un istituto penitenziario, contribuiscono a rendere meno conflittuali i rapporti ed aumentare il livello di riconoscimento e fiducia tra operatori e persone detenute. Abbiamo imparato che il confronto dell&#8217;Uomo con sé stesso e con un altro Uomo nel dolore, è più forte della libertà e genera un rispetto che non può essere barattato con la libertà. Abbiamo scoperto che i piani dell&#8217;umanizzazione e della corrispondenza nel rapporto con gli autori di reato possono essere punti di forza e non di debolezze dello Stato, degli operatori, delle vittime, della gente comune che attraverso le testimonianze si ferma a riflettere fuori dalle logiche dell&#8217;impulsività e dell&#8217;emozione negativa, si rende conto di poter contribuire, senza rabbia e senza paura ed in qualche modo diventare anche lei protagonista del processo di cambiamento. E quando cambiano le persone cambia le società che da quelle persone è composta</em>”. La testimonianza di Marcella Reni e di Giacinto Siciliano, allora, dimostrano che il diritto penale, anche nella sua fase esecutiva, è tanto più efficace quanto maggiormente si rivela in grado di mostrare il volto umano disegnato dai padri costituenti.</p>



<p>Non è vero, peraltro, che temi spinosi come il carcere non si possano affrontare al di fuori dei circuiti dedicati agli addetti ai lavori. Ce lo ha dimostrato il giorno di Venerdì Santo 2020 Papa Francesco, al quale va il merito e il coraggio di aver aperto, nel corso della Via Crucis, una finestra sul mondo penitenziario dando voce a detenuti (anche di mafia), a educatori, a cappellani, a operatori di polizia, a magistrati di sorveglianza. Le riflessioni e il respiro offerto da quella realtà troppo spesso ignorata ha suscitato un’ondata emotiva che ha ha scosso le coscienze di tutti. E’ vero che i valori del diritto penale liberale sono contro-intuitivi, ma è altrettanto vero che essi segnano la tappa più avanzata del percorso di civilizzazione del nostro stato costituzionale di diritto. Per tale ragione, l’avvocatura ha la responsabilità di mantenere alta l’attenzione sul rispetto del quadro assiologico che regola lo statuto delle garanzie e delle libertà dell’individuo all’interno della nostra<em> Magna Charta</em>. Certo, il tema ci impone di nuotare spesso contro corrente, di essere <em>voci che gridano nel deserto, </em>per richiamare un’espressione neo-testamentaria (Gv 1,23); ma chiediamoci: l’evoluzione umana della pena, se dal 1600 fino ad oggi non avesse conosciuto pensatori capaci di “gridare nel deserto” e di guardare oltre lo spirito del tempo (mi riferisco a studiosi come Friedrich Von Spee, John Locke, Cesare Beccaria, Enrico Pessina, Eugen Wiesnet, Michel Foucault, David Garland, per citarne alcuni fino ai giorni nostri) ci sarebbe stata questa evoluzione umanitaria?</p>



<p>E’ necessario sviluppare un nuovo lessico civile. Ai populisti che usano le ragioni della forza, occorre opporre la forza della ragione; ai populisti che <em>puntano</em> alla ‘pancia della gente’, noi dobbiamo opporre un lessico che sappia <em>puntare</em> al ‘cuore’ delle persone. L’emergenza COVID ha solo accentuato la visione ipocrita e manichea che si nasconde dietro il fenomeno del populismo e del giustizialismo penale, alimentando l’indifferenza verso un’umanità sofferente che abita le nostre carceri in condizioni <em>inumane e degradanti</em>, per come attestato dalla Corte Europea dei diritti dell’uomo. Quelle condizioni inumane e degradanti diventano un appello al tribunale della nostra coscienza, prima ancora che un monito della Corte Edu. È chiaro. Un legislatore illuminato, oggi, si interrogherebbe sull’applicazione di un indulto, soprattutto quando un ministro dell’Interno riconosce che siamo di fronte ad una bomba epidemiologica che può scoppiare da un momento all’altro all’interno delle carceri. Non abbiamo il dono di un legislatore illuminato, ma non possiamo per questo arretrare rispetto all’esigenza che sia restituito al diritto penale il ruolo di <em>magna carta </em>del reo. Intanto recuperandolo nella sua dimensione liberale. È necessario, in primo luogo, che vengano garantiti e protetti i diritti individuali civili e politici, ma soprattutto è necessario lottare perché le organizzazioni istituzionali siano capaci di tutelare e garantire questi diritti, che sono fattori irrinunciabili perché liberalismo e democrazia marcino nella stessa direzione. Non dimentichiamo che il nostro Stato costituzionale è stato edificato sugli apriori dei diritti umani. Recentemente in un suo scritto pubblicato su “Diritto di difesa”, Vincenzo Maiello ha messo in luce il rischio che il vento dello spirito popolare possa condizionare non solo l’azione politica legittimata dal consenso elettorale, ma le stesse istituzioni penali di garanzia: “<em>È vero”</em> – ha aggiunto Maiello – “<em>la vigenza di una costituzione rigida e delle carte internazionali dei diritti umani sono un baluardo significativo, ma potrebbero non bastare di fronte al vento populista. Ecco perché bisogna sostenere le ragioni di un modello di giustizia penale, che si riconosca nella civiltà dei principi costituzionali. Bisogna, in altri termini, ricostruire una grammatica del discorso civile sul tema dei rapporti tra autorità ed individuo”.</em></p>



<p>Concludo proponendo gli interrogativi che qualche giorno fa Paolo Borgna (pubblico ministero in Torino, autore di un saggio dal titolo <em>Difesa di un avvocato scritta da un pubblico accusatore</em>), si è posto al termine di un suo articolo pubblicato su “Questione giustizia”. Fino a che punto &#8211; si è chiesto il magistrato – in nome della legge e della ricerca di sicurezza, il diritto costituzionale può essere compresso? I diritti di libertà possono essere compressi? Fino a quando potremo esercitare questo così esteso potere di controllo sulle libertà delle persone senza diventare Gerd Wielser delle vite degli italiani? C’è un limite oltre il quale “ci ha ricordato recentemente Giovanni Verde – «la nostra Repubblica (pensata come) democratica liberale si trasforma in uno “Stato etico”». In questo tempo di emergenza COVID-19, ma anche dopo, fermiamoci a meditare su questo ammonimento”.</p>



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