Cosenza Calcio: sconfitta “a tavolino” per una intera città

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NON CI SONO PAROLE

NON CI SONO COMMENTI

Un’intera città umiliata pubblicamente a livello nazionale ed internazionale.

Un estratto del Cu25-Giudice-sportivo-su-Cosenza-Hellas-Verona contenente ldecisioni del giudice sportivo relative alla gara Cosenza – Verona

VISTO

iii) relazione redatta presso lo Stadio “San Vito – Gigi Marulla” in data 13 agosto 2018 e
sottoscritta, oltre che dal Dott. Castelli, anche dal Sig. Andrea De Poli in rappresentanza
della Soc. Cosenza, nonché dal Geom. Filippo Natale, rappresentante dell’impresa
appaltatrice, dalla quale risulta che “i lavori (sono, ndr) iniziati e consegnabili salvo
cause forza maggiore, verosimilmente al 3/4 settembre, con necessità di altre due
settimane per la (…) funzionalità della superficie di giuoco” e che “i lavori non
comprendono rifacimenti (…) del drenaggio”;

[..]

− considerato, pertanto, che la Soc. Cosenza era perfettamente consapevole, avendone esatta
conoscenza, della circostanza che i lavori di rifacimento del terreno non si sarebbero
conclusi entro la data del 1° settembre 2018, tant’è che avrebbero potuto essere ultimati
non prima del 3 o 4 settembre e che addirittura sarebbe stato necessario attendere “altre
due settimane per (raggiungere, ndr) la piena funzionalità del terreno di giuoco” (cfr.
relazione del 13 agosto 2018);

[…]

  • rilevato, altresì, che nessun rilievo può attribuirsi al precedente giurisprudenziale invocato
    dalla Soc. Cosenza, relativo alla gara Paganese – Latina del 16 dicembre 2012 (sentenza
    della Corte di Giustizia Federale dell’8 febbraio 2013), poiché in detto caso l’evento
    eccezionale e imprevedibile che ha impedito lo svolgimento della gara (ossia l’apertura di
    una piccola voragine in mezzo al campo) si è verificata nel corso della gara (tra il primo e
    il secondo tempo), laddove nel caso concreto l’evento era pienamente prevedibile prima
    della data della gara, per cui il mancato svolgimento della gara è stato determinato dalla
    condotta a dir poco avventata e poco diligente della Soc. Cosenza;

− atteso che la Soc. Cosenza con il proprio comportamento, come sopra dettagliatamente
descritto, ha, altresì, violato i doveri di lealtà e correttezza nei confronti della Società
ospitata, perché, pur pienamente consapevole sia dell’inadeguatezza del terreno di giuoco
dello Stadio “San Vito – Gigi Marulla” fin dal 5 luglio 2018, sia dell’impossibilità di
completare i lavori di rifacimento entro il 1° settembre 2018 (data della gara Cosenza –
Hellas Verona), non si è efficacemente adoperata per evitare alla Soc. Hellas Verona e ai
propri tifosi di sostenere inutili costi di trasferta, pur avendo la possibilità di rinviare la
data della gara o di disputare la gara presso lo Stadio di Benevento;

− accertato, pertanto, che la gara in oggetto non si è disputata per responsabilità diretta della
Soc. Cosenza;

P.Q.M.

delibera di infliggere alla Soc. Cosenza la sanzione della perdita della gara con il punteggio di 0
a 3 a favore della Soc. Hellas Verona, nonché l’ammenda di Euro 3.000,00 con diffida.

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