A Taranto riconosciuta la violazione dei diritti umani a causa delle emissioni inquinanti dell’Ilva

L’ILVA e la sua prassi produttiva insieme alle coperture statali sono state riconosciute come lesive dei diritti umani dei cittadini di Taranto. Un pericolo reale per la loro salute a causa delle emissioni inquinanti non contrastate da azioni efficaci dal governo. Questo è, in sintesi, quanto ha stabilito la Corte europea dei diritti umani. Riprendiamo nell’articolo alcuni pezzi della sentenza.

La Corte ribadisce che gravi danni all’ambiente possono pregiudicare il benessere delle persone e privarli del godimento della loro casa in modo tale da pregiudicare la loro vita privata.

Gli Stati hanno, soprattutto, un obbligo positivo, in particolare nel caso di un’attività pericolosa, di introdurre regolamenti adeguati alla natura specifica dell’attività, in particolare per quanto riguarda il rischio che può derivarne. Il presente regolamento deve disciplinare l’autorizzazione, l’esercizio, il funzionamento, la sicurezza e il controllo dell’attività in questione, nonché imporre a qualsiasi persona interessata l’adozione di misure pratiche. assicurare l’effettiva protezione dei cittadini le cui vite possono essere esposte ai pericoli insiti nel campo in questione.

La Corte osserva che, mentre non spetta alla Corte determinare con esattezza quali misure avrebbero dovuto essere adottate in questo caso per ridurre il livello dell’inquinamento in modo più efficace, è incontestabilmente incombente per accertare se le autorità nazionali si sono occupate di la questione con la dovuta diligenza e se hanno preso in considerazione tutti gli interessi in competizione. In tale contesto, la Corte ribadisce che spetta allo Stato giustificare con elementi precisi e circostanziali le situazioni in cui determinate persone devono sostenere pesanti oneri in nome degli interessi della società. L’esame della presente causa da questo punto di vista porta la Corte a fare le seguenti osservazioni.

Nel caso di specie, i ricorrenti lamentano l’assenza di misure statali per proteggere la loro salute e l’ambiente. È solo su quest’ultima questione che la Corte è chiamata a pronunciarsi.

La Corte nota che, a partire dagli anni ’70, studi scientifici hanno riportato gli effetti inquinanti delle emissioni provenienti dall’impianto Ilva di Taranto sull’ambiente e sulla salute umana. I risultati di queste relazioni, che provengono in gran parte da organizzazioni statali e regionali, non sono oggetto di controversie tra le parti.

In questo contesto, vale la pena ricordare in particolare la relazione SENTIERI del 2012, che attesta l’esistenza di un nesso causale tra l’esposizione ambientale alle sostanze cancerogene inalabili prodotte da Ilva e lo sviluppo di tumori polmonari e la pleura e le patologie del sistema cardiocircolatorio nelle persone che risiedono nelle aree colpite.

Inoltre, uno studio condotto nel 2016 ha dimostrato un nesso causale tra l’esposizione industriale di PM10 e SO2, dovuta all’attività produttiva di Ilva e l’aumento della mortalità  per cause naturali, tumori, reni e malattie cardiovascolari nelle persone residenti a Taranto.

Infine, lo stesso legame tra le emissioni industriali di Ilva e il danno alla salute nella regione di Taranto è attestato nel rapporto ARPA del 2017. Quest’ultimo menziona anche la permanenza di situazione di salute critica nella zona “alto rischio ambientale” e nel SIN di Taranto, dove il tasso di mortalità e ospedalizzazione per alcune malattie oncologiche, cardiovascolari, respiratorie e digestive era superiore alla media regionale.

Va notato che, nonostante gli sforzi delle autorità nazionali per disinquinare la zona interessata, i progetti realizzati non hanno, ad oggi, prodotto i risultati attesi.

Le misure raccomandate nel 2012 come parte dell’AIA per migliorare l’impatto ambientale dell’impianto in ultima analisi, non è stata eseguita; questo fallimento è stato, inoltre, causa di procedimenti di infrazione dinanzi alle autorità dell’Unione europea. Inoltre, l’attuazione del piano ambientale approvato nel 2014 è stata posticipata fino all’agosto del 2023 (cfr. Paragrafo 69 sopra). La procedura per raggiungere gli obiettivi di risanamento perseguiti è quindi estremamente lenta.

Nel frattempo, il governo è intervenuto più volte attraverso misure urgenti (decreti legge “Salva-Ilva”) per garantire la prosecuzione delle attività produttive acciaierie e nonostante la constatazione, da parte delle autorità giudiziarie competenti, sulla base di perizia chimica ed epidemiologica, l’esistenza di gravi rischi per la salute e per l’ambiente. Inoltre, l’immunità amministrativa e penale è stata concessa alle persone responsabili di garantire il rispetto dei requisiti in materia ambientale, vale a dire l’amministratore provvisorio e il futuro acquirente della società.

A questo si aggiunge una situazione di incertezza che deriva, da un lato, alla debacle finanziaria della società  e, in secondo luogo, alla possibilità concessa al futuro acquirente di posticipare il raggiungimento del risanamento dello stabilimento al 2023.

La Corte può notare solo l’estensione di una situazione di inquinamento ambientale che minaccia la salute dei richiedenti e, più in generale, quello di tutta la popolazione che vive in zone a rischio, che permane nello stato attuale, le informazioni private sui progressi del risanamento della zona in questione, soprattutto in termini di scadenze per l’attuazione dei relativi lavori. In considerazione di quanto precede, il Tribunale ritiene che le autorità nazionali hanno omesso di adottare tutte le misure necessarie a garantire l’effettiva tutela del diritto al rispetto della loro vita privata.

In tal modo, il giusto equilibrio tra, da un lato, l’interesse dei ricorrenti a non subire un grave danno per l’ambiente che può influenzare il loro benessere e la loro vita privata e, d’altra parte, l’interesse della società nel suo complesso non è stato rispettato. Di conseguenza, in questo caso, c’è stata una violazione dell’articolo 8 della Convenzione.

La Corte ricorda che l’articolo 13 della Convenzione garantisce la disponibilità a livello interno di un ricorso che consente all’autorità nazionale competente di conoscere il contenuto di un “grief défendable” ai sensi della Convenzione (e Z. altri v. Regno Unito [GC], n. 29392/95, § 108, CEDU 2001-V). Lo scopo di questo articolo è quello di fornire un mezzo attraverso il quale gli individui possono ottenere, a livello nazionale, il recupero di violazioni dei loro diritti ai sensi della Convenzione, prima di dover implementare il meccanismo internazionale di denuncia al Tribunale.

Date le conclusioni che hanno raggiunto per quanto riguarda l’esistenza di rimedi utili ed efficaci per il sollevamento, prima che le autorità nazionali, le censure relative al mancato ottenimento misure per garantire la pulizia delle zone colpite dalle emissioni nocive dello stabilimento Ilva, il Tribunale ritiene opportuno concludere che ci sia una violazione dell’articolo 13 della Convenzione in questo caso.

In sintesi, la Corte accusa le autorità italiane di aver omesso l’adozione degli strumenti, sia giuridici che normativi, indispensabili al fine di preservare la protezione dell’ambiente e della salute, al contempo dando rilievo alla circostanza che, a dispetto di ciò, le leggi emanate e susseguitesi nel tempo, hanno tutelato, in via esclusiva, gli interessi dell’Ilva. Questa decisione è stata condivisa all’unanimità dalla Corte dei diritti umani.

Una particolare censura è stata riservata ai decreti conosciuti come “Salva-Ilva” i quali hanno garantito e garantiscono ad Arcelor Mittal, l’immunità penale. Per tutto questo  la corte ha invitato l’Italia affinchè si attuino rapidamente le misure per assicurare la protezione della salute e dell’ambiente. Lo Stato Italiano dovrà pagare 5.000 euro per ciascun ricorrente il che ammonta ad una cifra complessiva di 900.000 euro.

 

 
 

 

 

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