Il Governo innalza le soglie degli idrocarburi nei fanghi reflui utilizzabili in agricoltura

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Il 29/09/2018 è entrato in vigore il DECRETO-LEGGE 28 settembre 2018, n. 109 (Decreto Genova) nel quale fa capolino anche un articolo che dispone sulla gestione dei fanghi di depurazione. 

Art. 41 – Disposizioni urgenti sulla gestione dei fanghi di depurazione

Al fine di superare situazioni di criticita’ nella gestione dei fanghi di depurazione, nelle more di  una  revisione  organica  della normativa di settore, continuano a valere, ai fini  dell’utilizzo  in agricoltura dei fanghi di cui all’articolo 2, comma  1,  lettera  a), del  decreto  legislativo  27  gennaio  1992,   n.   99,   i   limiti dell’Allegato IB  del  predetto  decreto,  fatta  eccezione  per  gli idrocarburi (C10-C40), per i quali il limite e’: ≤ 1.000  (mg/kg  tal quale).  Ai  fini  della  presente  disposizione,  per  il  parametro idrocarburi C10-C40, il limite di 1000 mg/kg  tal  quale  si  intende comunque rispettato se la  ricerca  dei  marker  di  cancerogenicita’ fornisce valori inferiori a quelli definiti ai sensi  della  nota  L, contenuta nell’allegato VI del  regolamento  (CE)  n.  1272/2008  del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008,  richiamata nella decisione 955/2014/UE della Commissione del 16 dicembre 2008.

Nel dossier del 03/10/2018 del servizio Studi della Camera e del Senato (http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/01076453.pdf) si afferma che la norma in esame rinvia alla definizione di fanghi contenuta nell’art. 2, comma 1, lettera a), del D.Lgs. 99/1992 che li qualifica come i residui derivanti dai processi di depurazione:

1) delle acque reflue provenienti esclusivamente da insediamenti civili;

2) delle acque reflue provenienti da insediamenti civili e produttivi; tali fanghi devono  possedere caratteristiche sostanzialmente non diverse da quelle possedute dai fanghi di cui al punto precedente;

3) delle acque reflue provenienti esclusivamente da insediamenti produttivi; tali fanghi devono essere assimilabili per qualità a quelli di cui al punto 1).

L’art 41, infilato nel Decreto Genova alla voce altre emergenze, ha come obiettivo quello di superare situazioni di criticità nella gestione dei fanghi di depurazione, nelle more di una revisione organica della normativa di settore.

In effetti una recente  sentenza del TAR Lombardia n. 1782 del 20 luglio 2018, che ha ripreso quanto precedentemente affermato dalla Corte di Cassazione (con la sentenza n. 27958 del 6 giugno 2017), ribadendo in estrema sintesi che, in mancanza di valori limite per gli idrocarburi nella disciplina dettata dal D.Lgs. 99/1992, viene in soccorso la disciplina più generale prevista dal Codice dell’ambiente (D.Lgs. 152/2006) e, conseguentemente, i fanghi ad uso agricolo debbono rispettare i limiti previsti dalla tabella 1 dell’allegato 5 al titolo V della parte IV del D.Lgs. 152/2006, ove viene fissato un valore massimo di 50 mg/kg per gli idrocarburi pesanti (C superiore a 12) e di 10 mg/kg per quelli leggeri (C inferiore o uguale a 12), in termini di sostanza secca.

La citata pronuncia del TAR ha annullato gli effetti della deliberazione della Giunta regionale lombarda (n. 7076 dell’11 settembre 2017 e relativo allegato 1 ) che aveva, tra l’altro, introdotto un limite decisamente più permissivo di 10.000 mg/kg di sostanza secca per gli idrocarburi pesanti, che aveva portato numerosi comuni lombardi a ricorrere al tribunale amministrativo.

La nuova norma dispone che per il parametro idrocarburi C10 – C40, il limite di 1.000 mg/kg tal quale si intende comunque rispettato se la ricerca dei marker di cancerogenicità fornisce valori inferiori del 3% di estratto di Dmso secondo la misurazione IP 346 “Determinazione dei policiclici aromatici negli oli di base inutilizzati lubrificanti e nelle frazioni di petrolio senza asfaltene – estrazione di dimetile sulfosside.

Quindi sottolineamo come nel Codice dell’ambiente (D.Lgs. 152/2006), così come richiamato nella recente  sentenza del TAR Lombardia,  i limiti fissati  erano di

50 mg/kg per gli idrocarburi pesanti (C superiore a 12)

e di 10 mg/kg per quelli leggeri (C inferiore o uguale a 12)

nel Decreto Genova si stabiliscono i nuovi parametri indicati in

idrocarburi (C10-C40), per i quali il limite e’: ≤ 1.000  (mg/kg  tal quale)

MALANOVA VOSTRA!

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