Detenuto presso il carcere di Siano in sciopero della fame

1

Da alcuni giorni Claudio C. detenuto presso il carcere di Siano è entrato in sciopero della fame per far valere le proprie ragioni contro il rigetto del magistrato di sorveglianza della richiesta formulata dallo stesso per poter discutere la tesi di laurea in giurisprudenza presso l’Università Magna Grecia il prossimo 21 aprile.

Ora ci chiediamo come è possibile che un uomo che sta scontando la propria pena per reati commessi quasi trent’anni fa cercando di far proprio il dettato costituzionale del carattere rieducativo del carcere con un percorso riabilitativo confermato ed elogiato da tutto il personale penitenziario, dal Vescovo (che dovrebbe presenziare alla seduta di laurea) e dallo stesso Tribunale di Sorveglianza di Catanzaro in altra ordinanza, debba vedersi rigettata la richiesta di poter discutere la propria tesi laurea che, se si considerano le scarse opportunità di attività effettivamente risocializzanti e rieducative inframurarie, rappresenta sicuramente uno dei traguardi più alti che un detenuto può raggiungere durante la propria carcerazione sotto il profilo rieducativo.

Tanto più che il rigetto dell’istanza non si basa su relazioni negative degli organi di polizia o dell’area educativa ma viene formulato da quella magistratura di sorveglianza che da mandato dovrebbe “vigilare sull’esecuzione della pena nel rispetto dei diritti dei detenuti esaminando periodicamente il protrarsi della pretesa punitiva (sentenza n. 204/74 della Corte Costituzionale) dove si riconosce l’attività della magistratura di sorveglianza ponendo il principio basilare secondo cui la magistratura di sorveglianza non compie altro che il riesame del protrarsi della pretesa punitiva. In questa sentenza troviamo l’affermazione di un principio, costruito come diritto soggettivo del condannato a vedere riesaminare, durante la esecuzione della pena, nei tempi e modi stabiliti dalla legge ordinaria, se la parte di pena espiata abbia già assolto positivamente o meno al suo fine rieducativo. Nella sentenza costituzionale si costruisce, in modo esplicito, il rapporto esecutivo penale come quello in cui lo stato afferma la sua pretesa punitiva e il condannato ha però il diritto soggettivo che si è descritto, nato, come la sentenza chiarisce, dall’obbligo tassativo, per il legislatore, di tenere non solo presenti “le finalità rieducative della pena ma, soprattutto, di predisporre tutti i mezzi idonei a realizzarle e le forme atte a garantirle“.

Sebbene il Magistrato di Sorveglianza disponga di ampia discrezionalità, come ha più volte sottolineato Alessandro Margara, ex Presidente del Tribunale di Sorveglianza di Firenze e tra i maggiori esperti della realtà penitenziaria italiana, <<le decisioni non possono basarsi solo su dati aritmetici come pena inflitta, pena espiata e altri dati rigidi perchè verrebbe meno il fine stesso della sua attività che è quello di seguire i percorsi individuali e dare risposte agli stessi>>. E ancora <<Le ragioni sostanziali che si affiancano a quelle di legittimità costituzionale si trovano nelle maggiori garanzie di difesa degli interessati e di oggettività e indipendenza che l’intervento giudiziario assicura. E’ vero che anche il magistrato di sorveglianza è “coinvolto” nella gestione delle esecuzioni penali che esamina e decide, ma questo “coinvolgimento” deve essere sempre visto come gestione dei mezzi per il raggiungimento del fine riabilitativo della pena, cioè un coinvolgimento strettamente necessario alla funzione. Inoltre le caratteristiche di giudiziarietà e di giurisdizionalità della sua attività garantiscono un tasso di oggettività maggiore di quello che può essere proprio degli organismi penitenziari.

Tra il giudizio in sede di cognizione e quello in sede di esecuzione della pena sussiste una differenza significativa, rappresentata dall’oggetto, che è, nella cognizione, un fatto e il rapporto con quel fatto di una persona e in caso affermativo l’ inflizione di una pena, mentre, nella esecuzione, l’oggetto è la situazione di quella persona, prima e dopo i fatti per i quali è stata condannata, e la evoluzione del suo percorso penitenziario ed esistenziale. Margara connota la valutazione compiuta dal magistrato di sorveglianza nell’ambito della soggettività perché devia da una verifica oggettiva dei fatti, concentrandosi sulla persona e sul suo percorso.>>

Nel processo di sorveglianza la componente principale è rappresentata dal risultato del lavoro degli operatori penitenziari e dalle informazioni rese da organi esterni al carcere, come organi di polizia e servizi, pubblici o privati, del territorio.

Sull’esercizio della discrezionalità di ciascun magistrato di sorveglianza esplicano efficacia anche le “idee” e i “sentimenti”. Per evitare il rischio di un condizionamento ideologico è importante, come sottolinea Alessandro Margara, rimanere fedeli alle “idee della legge”.

L’esecuzione della pena deve essere, secondo il precetto costituzionale dell’art. 27, lo strumento della risocializzazione di tali persone dopo il reato e la condanna. Essa deve, quindi, servire ai condannati per esprimersi come persone libere e riassorbire le diversità rispetto agli altri, diversità che in tanti momenti hanno caratterizzato la loro vita. Solo ciò, secondo questa seconda posizione, può dare eguaglianza.

I criteri fissati dalla legge per regolare la discrezionalità devono essere integrati con qualcosa di ulteriore, cioè “dati e valori”. Questi “dati e valori” si desumono attraverso l’osservazione e il trattamento penitenziario e la risposta allo stesso dell’interessato. Si preoccupa del percorso riabilitativo del soggetto seguendone l’evoluzione e dando le risposte a tale evoluzione. Quindi gli elementi di merito su cui basare l’accoglimento o il respingimento di una istanza si devono basare prevalentemente sugli elementi che emergono dalle relazioni penitenziarie, dalle valutazioni psicologiche, dalla relazione che il magistrato stabilisce con il detenuto seguendone il percorso riabilitativo.

Abbiamo richiamato alcuni dei principi fondanti della magistratura di sorveglianza perchè non riusciamo a capire la motivazione posta a base del rigetto. Tecnicamente non la discutiamo ma senz’altro il provvedimento richiamato non tiene conto del percorso di Claudio che è esemplare in quanto, dopo ben 27 anni di carcere, raggiungere un obiettivo importante (che ha presupposto anni e anni di studi e sacrifici, specialmente se si considerano le condizioni di per se limitanti e mortificanti di un percorso accademico condotto in carcere) quale la laurea, essere mortificato da un rigetto dell’organo che dovrebbe favorire e valutare positivamente tali percorsi va a vanificare non solo gli sforzi personali ma anche e soprattutto il dettato costituzionale dell’ormai quasi dimenticato art. 27 che stabilisce il recupero del condannato e un trattamento non contrario al senso di umanità. Questo rigetto porta Claudio il detenuto/laureando, ad iniziare uno sciopero della fame totale per denunciare l’insensibilità e per chiedere anche all’opinione pubblica che senso ha avuto seguire i percorsi “rieducativi” in carcere per 27 anni se poi non si ha la possibilità di vedere concretizzati i propri sforzi? Tra le motivazioni del rigetto leggiamo che “tale evento (la laurea) non investe direttamente i familiari del detenuto, ma è un fatto che riguarda esclusivamente la vita del detenuto medesimo” rinnegando anche un’altra delle funzioni della magistratura di sorveglianza che è quella di favorire la risocializzazione e il mantenimento delle relazioni con i propri affetti.

Riteniamo tale rigetto un grave pregiudizio nei confronti di Claudio che in altri luoghi non si sarebbe verificato perché esiste tutta una letteratura in merito alla concessione di permessi di necessità anche agli ergastolani c.d. “ostativi” per non pregiudicare completamente la possibilità dei percorsi trattamentali. Questo rigetto conferma che la dignità della persona e l’umanizzazione della pena non dipendono dalle leggi o dal percorso di ravvedimento del reo, ma dal luogo e dal tempo in cui il detenuto si trova ad espiare la condanna.

Associazione Yairaiha Onlus

Print Friendly, PDF & Email

1 thought on “Detenuto presso il carcere di Siano in sciopero della fame

Lascia un commento